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Document 32002R1162

Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 170 del 29.6.2002, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2008; abrog. impl. da 32008R0345

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1162/oj

32002R1162

Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0044 - 0045


Regolamento (CE) n. 1162/2002 della Commissione

del 28 giugno 2002

recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con metodo di produzione biologico per potere essere commercializzati all'interno della Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2589/2001(4). Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.

(2) La Nuova Zelanda ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Le autorità neozelandesi hanno presentato le informazioni richieste conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

(3) Dall'esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità della Nuova Zelanda risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

(4) Attualmente le importazioni dalla Nuova Zelanda verso la Comunità europea sono disciplinate dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Produttori ed esportatori necessiteranno di un periodo di transizione per adeguarsi al Food Official Organic Assurance Programme.

(5) La durata dell'inclusione della Nuova Zelanda nell'elenco deve essere subordinata all'esito dei controlli in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate attualmente nella Nuova Zelanda, di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6) Le autorità neozelandesi hanno fornito alla Commissione le informazioni e le garanzie necessarie secondo cui viene rispettato l'obbligo da parte degli organi di controllo di soddisfare ai criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(7) Il regolamento (CEE) n. 94/92 va quindi modificato di conseguenza.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 94/92 è modificato come stabilito nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Durante un periodo transitorio che scade il 30 giugno 2003, il Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) della Nuova Zelanda può rilasciare la certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per i prodotti per i quali un'autorizzazione di importazione sia stata concessa e notificata conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto, a condizione che le autorizzazioni siano state concesse anteriormente al 1o luglio 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21.

(3) GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

(4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 18.

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92, dopo il testo concernente la Svizzera è aggiunto il testo seguente: "Nuova Zelanda

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti di origine animale non trasformati, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

- animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

- prodotti dell'acquacoltura.

b) prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91, esclusi:

- prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

- prodotti contenenti prodotti dell'acquacoltura.

2. Origine:

Prodotti della categoria 1.a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1.b) ricavati con il metodo di produzione biologico, ottenuti nella Nuova Zelanda o importati nella Nuova Zelanda in provenienza:

- dalla Comunità europea,

- da un paese terzo nell'ambito di regimi riconosciuti equivalenti alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91,

- da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d'ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ricavati con il metodo di produzione biologico destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1.b) preparati nella Nuova Zelanda.

3. Organismi d'ispezione: BIO-GRO New Zealand; Certenz.

4. Organismo di certificazione: New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2006."

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