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Document 32002R1083

    Regolamento (CE) n. 1083/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 347/2002 e recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia

    GU L 164 del 22.6.2002, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1083/oj

    32002R1083

    Regolamento (CE) n. 1083/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 347/2002 e recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0022 - 0023


    Regolamento (CE) n. 1083/2002 della Commissione

    del 21 giugno 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 347/2002 e recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare gli articoli 30 e 33,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 347/2002 della Commissione(3) reca apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri di vini da tavola in Francia.

    (2) Data la situazione del mercato del vino da tavola in Francia, occorre adattare il suddetto quantitativo massimo fissandolo a 3,85 milioni di ettolitri.

    (3) In base alle informazioni ricevute dalle autorità francesi, i contratti di distillazione sottoscritti tra produttori e distillatori dal 1o marzo sino al 29 marzo 2002 concernono un volume totale di 2,349 milioni di ettolitri. La Francia sollecita pertanto l'apertura di un nuovo periodo di sottoscrizione dei contratti per un volume di 1,501 milioni di ettolitri allo scopo di eliminare le eccedenze presenti nelle cantine che continuano ad incidere duramente sul mercato all'approssimarsi della prossima vendemmia.

    (4) Le sottoscrizioni della distillazione di crisi in Francia nel mese di marzo non hanno conseguito appieno il risultato sperato poiché vi erano possibilità di vendita in commercio, talora persino a prezzi inferiori al prezzo pagato per la distillazione, ma a condizioni favorevoli di ritiro dei vini e di termini di pagamento. Tali condizioni hanno incentivato certi produttori con necessità di liquidità a stipulare contratti di vendita ed hanno inciso negativamente sulla consegna alla distillazione di crisi. Attualmente, è probabile che i negozianti abbiano ampiamente coperto i loro bisogni per la campagna e che vi saranno quindi poche vendite supplementari. Inoltre, le prospettive della prossima vendemmia non consentono di prevedere una riduzione sensibile della produzione.

    (5) D'altro canto, i dati di mercato attualizzati confermano del tutto la necessità di ritirare circa 3,85 milioni di ettolitri di vino in modo da riportare le scorte di vini da tavola ad un livello accettabile, nell'attesa della prossima vendemmia. I prezzi dei vini non sono aumentati, salvo temporaneamente nel mese di marzo al momento dell'apertura della distillazione di crisi. Successivamente sono di nuovo diminuiti. Le scorte sempre presenti presso i produttori devono quindi essere eliminate il più rapidamente possibile.

    (6) In conclusione, al momento dell'apertura della distillazione di crisi in marzo scorso sono stati soprattutto effetti di condizioni di vendita ad impedire la completa efficacia di questa misura; i produttori avevano opportunità di trovare acquirenti per i loro vini a condizioni di consegna e di pagamento convenienti, anche a prezzi abbastanza bassi. Questi effetti non hanno ora più alcuna incidenza e non rimane che l'aspetto "volume". I produttori devono quindi smerciare le loro scorte eccedentarie prima della prossima vendemmia e le possibilità di vendita sul mercato sono scarse.

    (7) Si propone dunque di offrire nuovamente la possibilità di sottoscrivere contratti di distillazione di crisi per un periodo di circa tre mese. Di conseguenza, è necessario adattare le varie date che compaiono nel regolamento per l'approvazione di tali contratti, per la comunicazione alla Commissione del volume dei vini oggetto dei contratti, nonché per la consegna dei vini in distilleria.

    (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 347/2002 è modificato come segue.

    1) All'articolo 1, il quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri è sostituito da 3,85 milioni di ettolitri.

    2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3

    Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 1o marzo 2002 sino al 29 marzo 2002 nonché dal 24 giugno 2002 sino al 30 settembre 2002. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti."

    3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 6 maggio 2002 per i contratti sottoscritti durante il periodo dal 1o marzo 2002 sino al 29 marzo 2002, nonché entro il 10 ottobre 2002 per quelli sottoscritti dal 24 giugno 2002 sino al 30 settembre 2002, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione anteriormente al 20 maggio 2002 e, rispettivamente, anteriormente al 20 ottobre 2002, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati."

    4) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 1o marzo 2002 al 29 marzo 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 31 luglio 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2002.

    Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 24 giugno 2002 al 30 settembre 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 30 novembre 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 gennaio 2003."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 24 giugno 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

    (3) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 14.

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