Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0471

    Regolamento (CE) n. 471/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 75 del 16.3.2002, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/471/oj

    32002R0471

    Regolamento (CE) n. 471/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 075 del 16/03/2002 pag. 0013 - 0017


    Regolamento (CE) n. 471/2002 della Commissione

    del 15 marzo 2002

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2433/2001(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4) Per i prodotti indicati sotto i n.ri 1, 3, 4 e 5 della tabella in allegato a questo regolamento, è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive ed a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto i punti 1, 3, 4 e 5 della tabella in allegato a questo regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(4).

    (5) Per i prodotti indicati sotto il n. 2 della tabella in allegato a questo regolamento, è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto il punto n. 2 della tabella in allegato a questo regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Fatte salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto i punti 1, 3, 4 e 5 della tabella in allegato a questo regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

    Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita sotto il punto 2 della tabella in allegato a questo regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2) GU L 329 del 14.12.2001, pag. 4.

    (3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >PIC FILE= "L_2002075IT.001701.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002075IT.001702.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002075IT.001703.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002075IT.001704.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002075IT.001705.TIF">

    >PIC FILE= "L_2002075IT.001706.TIF">

    Top