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Document 32001R0500
Commission Regulation (EC) No 500/2001 of 14 March 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2847/93 on the monitoring of catches taken by Community fishing vessels in third country waters and on the high seas
Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare
Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare
GU L 73 del 15.3.2001, p. 8–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2015; abrogato da 32015R1962
Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2001 pag. 0008 - 0012
Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri sono tenuti a notificare per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati dalle navi battenti la loro bandiera in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento. (2) Occorre pertanto precisare le informazioni dettagliate da comunicare, la frequenza di tali comunicazioni nonché il formato da utilizzare a tale scopo. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva non soggetta a TAC o a contingenti catturati dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e: - sbarcati direttamente nel suo territorio nel corso del trimestre precedente, - sbarcati direttamente in paesi terzi nel corso del trimestre precedente, - trasbordati su navi di paesi terzi nel corso del trimestre precedente. 2. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi catturati dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel proprio territorio nel corso del trimestre precedente. 3. Per procedere alla comunicazione delle catture di cui ai paragrafi 1 e 2 lo Stato membro utilizza il formato indicato nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. ALLEGATO I. RAPPORTO E Registrazione trimestrale delle catture non soggette a TAC e a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcate e/o trasbordate, eccettuate quelle sbarcate nel territorio di un altro Stato membro Il rapporto contiene cinque tipi di registrazioni, descritti in appresso (punti da A ad E). Tutte le registrazioni sono obbligatorie eccetto quella di cui al punto D. Note generali: - Ciascun campo di una registrazione termina con il carattere ";" (punto e virgola). - Per i campi numerici che esprimono quantità l'allineamento si fa a destra e come separatore decimale si utilizza il punto. - Se il corrispondente utilizza per l'invio dei dati il sistema FIDES(1), ideato dalla Commissione - DG Pesca - sono permessi altri tipi di presentazione (il contenuto resta immutato). A. Tipo di rapporto. Prima registrazione del rapporto >SPAZIO PER TABELLA> B. Identificazione dello Stato membro relatore. Seconda registrazione del rapporto >SPAZIO PER TABELLA> C. Identificazione del periodo. Terza registrazione del rapporto >SPAZIO PER TABELLA> D. Osservazioni. Quarta registrazione del rapporto o registrazioni successive, facoltativa >SPAZIO PER TABELLA> E. Dati cumulativi sulle catture. Quarta registrazione del rapporto e/o registrazioni successive >SPAZIO PER TABELLA> II. RAPPORTO F Registrazione trimestrale delle catture non soggette a TAC e a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari di altri Stati membri nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel territorio dello Stato membro relatore Il rapporto contiene cinque tipi di registrazioni, descritti in appresso (punti da A ad E). Tutte le registrazioni sono obbligatorie eccetto quella di cui al punto D. Le note generali applicabili al rapporto E, di cui al titolo I, valgono anche per il rapporto F. A. Tipo di rapporto. Prima registrazione del rapporto >SPAZIO PER TABELLA> B. Identificazione dello Stato membro relatore. Seconda registrazione del rapporto >SPAZIO PER TABELLA> C. Identificazione del periodo. Terza registrazione del rapporto >SPAZIO PER TABELLA> D. Commenti. Quarta registrazione del rapporto o registrazioni successive, facoltativa >SPAZIO PER TABELLA> E. Dati cumulativi sulle catture. Quarta registrazione del rapporto e/o registrazioni successive >SPAZIO PER TABELLA> III. CODIFICAZIONE DEL PERIODO CONSIDERATO - YYYYMMDD è la data (YYYY - anno espresso in 4 cifre, MM mese espresso in due cifre e DD giorno espresso in due cifre) corrispondente all'ultimo giorno del periodo considerato. - P è il tipo di periodo considerato (un carattere): D- Giorno W- Settimana (l'ultimo giorno della settimana è la domenica) M- Mese Q- Trimestre S- Semestre Y- Anno IV. CODIFICAZIONE DELLA ZONA La codificazione della zona deve essere conforme a quanto stabilito nei regolamenti concernenti la presentazione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri che svolgono attività di pesca. 1. nell'Atlantico nordorientale [regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1)]; 2. nell'Atlantico nordoccidentale [regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1)]; 3. in alcune zone non comprese nell'Atlantico settentrionale [regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1)]. - Le prime due posizioni corrispondono alla zona statistica di pesca FAO. - Le sette posizioni successive corrispondono a sottodivisioni della zona statistica di pesca FAO. (1) FIDES: Fisheries Date Exchange System; progetto IDA che definisce un approccio comune per lo scambio di dati per via elettronica fra la Commissione e gli Stati membri.