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Document 32000R1672

    Regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre

    GU L 193 del 29.7.2000, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1672/oj

    32000R1672

    Regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre

    Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0013 - 0015


    Regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio

    del 27 luglio 2000

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    visto il parere del Comitato delle regioni(4),

    considerando quanto segue:

    (1) La politica agricola comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati nel trattato, tenendo conto della situazione del mercato.

    (2) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(5), il settore in questione ha subito profondi mutamenti. Alle colture tradizionali del lino, destinate soprattutto alla produzione di fibre lunghe per uso tessile, e alle utilizzazioni tradizionali delle fibre di canapa si è aggiunta una produzione di lino e di canapa destinata a un mercato nuovo di fibre corte. Dato che tali fibre corte possono essere utilizzate per nuovi materiali, è importante incoraggiarne la produzione al fine di favorire altresì sbocchi innovativi e promettenti per il futuro.

    (3) Gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 1308/70, essendo attrattivi, hanno dato luogo, in alcuni Stati membri, a colture meramente speculative. Le misure adottate per lottare contro questo fenomeno hanno ulteriormente complicato la normativa applicabile nel settore in questione e non sempre hanno prodotto i risultati auspicati.

    (4) Per risolvere i problemi sorti nel mercato del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, occorre prevedere che l'aiuto concesso agli agricoltori interessati sia di livello analogo a quello delle colture concorrenti. A tal fine, nonché per semplificare la normativa applicabile, occorre inserire tali settori nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999(6). D'altra parte il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(7), prevede un aiuto alla trasformazione della paglia di lino e di canapa, se giustificato al fine di mantenere l'attività economica. L'aiuto alla trasformazione dovrebbe dar luogo ad un aumento del prezzo d'acquisto della paglia di lino e di canapa e rendere la coltura più redditizia per i produttori.

    (5) Per consentire un passaggio armonioso al livello di sostegno previsto per i cereali e per risolvere anche le attuali difficoltà legate all'esistenza di regimi di aiuto diversi per le varietà di lino tessile e lino da olio, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre allo stesso livello di quello concesso per i semi di lino, che deve a sua volta convergere verso quello per i cereali nella campagna di commercializzazione 2002/2003. Un sostegno supplementare in Finlandia e in Svezia, quale previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999, si giustifica anche nel caso del lino e della canapa.

    (6) Per tener conto dell'impianto recente delle colture di lino e di canapa in particolare in prossimità delle imprese di trasformazione, occorre estendere l'ammissibilità al regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 per le superfici e le colture in questione.

    (7) Per evitare che vengano perseguiti obiettivi diversi da quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, è necessario subordinare la concessione del pagamento per ettaro per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre a determinate condizioni colturali.

    (8) Nel caso della canapa, è opportuno prevedere misure specifiche destinate ad evitare che coltivazioni illegali si nascondano tra quelle che possono beneficiare dei pagamenti per superficie, causando perturbazioni dell'organizzazione comune dei mercati di tale prodotto. Occorre pertanto stabilire che tali pagamenti siano concessi soltanto a favore di superfici sulle quali sono state coltivate varietà di canapa che offrano determinate garanzie per quanto riguarda il tenore in sostanze psicotrope.

    (9) Per consentire un controllo dei quantitativi ammissibili all'aiuto alla trasformazione della paglia nell'ambito del regolamento (CE) n. 1673/2000, è necessario stabilire un collegamento fra tale produzione e la superficie da cui è ottenuta e prevedere, per i produttori, obblighi reciproci a quelli dei trasformatori in questione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al 'granturco', mentre per i cereali, i semi oleosi e i semi di lino, nonché per il lino e per la canapa destinati alla produzione di fibre, viene utilizzata la resa relativa ai 'cereali diversi dal granturco'."

    2) All'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, le parole "per i semi di lino" sono sostituite dalle parole "per i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre".

    3) All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    "4. In Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo e in zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, ai cereali, ai semi oleosi, ai semi di lino, al lino e alla canapa destinati alla produzione di fibre viene applicato un importo supplementare di 19 EUR/t del pagamento per superficie, moltiplicato per la resa utilizzata per i pagamenti per superficie."

    4) È inserito il seguente articolo:

    "Articolo 5 bis

    1. Per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato, a seconda dei casi, alla conclusione di uno dei contratti o al deposito dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

    Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è altresì subordinato all'utilizzazione di varietà aventi tenore in tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %.

    2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo del tenore in tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici di canapa destinata alla produzione di fibre per le quali vengono presentate domande di pagamento. Tuttavia, qualora lo Stato membro abbia istituito un sistema di autorizzazione preliminare per detta coltura, la percentuale minima è del 20 %."

    5) All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli. Tuttavia, le domande di pagamenti per superfici destinate alla coltura del lino o della canapa destinati alla produzione di fibre e eventualmente alla relativa messa a riposo obbligatoria possono essere presentate per i terreni che hanno beneficiato di un aiuto concesso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa(8), durante almeno una delle campagne da 1998/99 a 2000/2001."

    6) L'articolo 9 è modificato come segue:

    a) al primo comma, dopo il sesto trattino sono inseriti i seguenti trattini:

    "- per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, le modalità relative ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1,

    - per la canapa destinata alla produzione di fibre, le misure di controllo specifiche e i metodi da utilizzare per la determinazione quantitativa del tetraidrocannabinolo,";

    b) al secondo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    "- subordinare la concessione dei pagamenti all'utilizzazione di:

    i) determinate sementi;

    ii) sementi certificate nel caso del frumento duro, nonché nel caso del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;

    iii) talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro, dei semi di lino, nonché del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre,

    - oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;".

    7) All'allegato I, il punto IV è sostituito dai seguenti punti:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, entro il 1o ottobre 2000 gli Stati membri presentano alla Commissione l'eventuale revisione dei piani di regionalizzazione al fine di inserirvi i dati relativi al lino e alla canapa destinati alla produzione di fibre.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a partire dalla campagna 2001/2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. Védrine

    (1) GU C 56 E del 29.2.2000, p. 17.

    (2) Parere espresso il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 3.

    (4) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7).

    (6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12).

    (7) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

    (8) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 14.12.1999, pag. 7).

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