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Document 32000D0729
2000/729/EC: Commission Decision of 10 November 2000 on a standard contract covering the terms of use of the Community Eco-label (notified under document number C(2000) 3278) (Text with EEA relevance)
2000/729/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica [notificata con il numero C(2000) 3278] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/729/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica [notificata con il numero C(2000) 3278] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 293 del 22.11.2000, blz. 20–23
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Van kracht
2000/729/CE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica [notificata con il numero C(2000) 3278] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 22/11/2000 pag. 0020 - 0023
Decisione della Commissione del 10 novembre 2000 concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica [notificata con il numero C(2000) 3278] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/729/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che sia adottato un contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17. (2) È opportuno per evitare distorsioni della concorrenza e per tutelare gli interessi dei consumatori e degli utilizzatori, che le condizioni di uso del marchio siano uniformi in tutta la Comunità. (3) Gli organismi competenti devono avere la facoltà di aggiungere al contratto anche altre clausole, purché siano compatibili con il regolamento (CE) n. 1980/2000. (4) È opportuno che il contratto contenga disposizioni che consentano all'organismo competente di verificare l'osservanza degli obblighi ivi previsti, onde garantire che il marchio sia usato esclusivamente per i prodotti conformi agli obiettivi e ai principi precisati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1980/2000 nonché alle condizioni stabilite nel contratto stesso. (5) È opportuno stabilire disposizioni che prevedono la sospensione o la revoca del marchio, in caso di non conformità agli obiettivi e ai principi del regolamento e alle condizioni del contratto. (6) I provvedimenti definiti nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il contratto concluso tra l'organismo competente e i richiedenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1980/2000 è redatto come indicato in allegato. Articolo 2 Fatto salvo l'articolo 1, l'organismo competente può aggiungere al contratto altre clausole compatibili con il regolamento (CE) n. 1980/2000. Articolo 3 La decisione 93/517/CEE della Commissione, del 15 settembre 1993(2), concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica è abrogata. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. (2) GU L 243 del 29.9.1993, pag. 13. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2000293IT.002102.EPS"> >PIC FILE= "L_2000293IT.002201.EPS"> >PIC FILE= "L_2000293IT.002301.EPS">