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Document 32000D0708

2000/708/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(2000) 3178] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 289 del 16.11.2000, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/708/oj

32000D0708

2000/708/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(2000) 3178] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/2000 pag. 0041 - 0041


Decisione della Commissione

del 6 novembre 2000

che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

[notificata con il numero C(2000) 3178]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/708/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 1999/507/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/6/CE(4), la Commissione ha adottato misure di protezione nei confornti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia, con riguardo, rispettivamente, alla malattia di Nipah e alla malattia di Hendra, prevedendo tra l'altro prove di laboratorio per cani e gatti destinati all'importazione nella Comunità.

(2) La malattia di Hendra, per la quale la legge australiana prevede l'obbligo di denuncia, non è stata notificata in Australia da quando è stata adottata la decisione 1999/507/CE. È pertanto necessario adattare alla situazione della malattia in Australia le disposizioni di tale decisione concernenti questo paese e in particolare occorre sopprimere il requisito delle prove di laboratorio per i gatti importati in provenienza dall'Australia.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 1999/507/CE è modificato come segue:

1) Al paragrafo 2 è soppresso il secondo trattino.

2) È aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai gatti in transito che rimangono entro il perimetro di un aeroporto internazionale."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66.

(4) GU L 3 del 6.1.2000, pag. 29.

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