EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0496

2000/496/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 2000, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(2000) 1997] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 200 del 8.8.2000, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/496/oj

32000D0496

2000/496/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 2000, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(2000) 1997] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/2000 pag. 0039 - 0040


Decisione della Commissione

del 18 luglio 2000

recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

[notificata con il numero C(2000) 1997]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/496/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/467/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/329/CE(4), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

(2) La Slovenia ha inviato un elenco di stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, la cui conformità alle norme comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3) È quindi possibile stabilire un elenco provvisorio degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento per la Slovenia.

(4) La decisione 97/467/CE dev'essere pertanto modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/467/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

(3) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57.

(4) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 35.

ALLEGATO

"País: ESLOVENIA/Land: SLOVENIEN/Land: SLOWENIEN/Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ/Country: SLOVENIA/Pays: SLOVÉNIE/Paese: SLOVENIA/Land: SLOVENIË/País: ESLOVÉNIA/Maa: SLOVENIA/Land: SLOVENIEN

>SPAZIO PER TABELLA>"

Top