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Document 32000D0066

    2000/66/CECA: Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1998, relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere all'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano SpA [notificata con il numero C(1998) 3439] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    GU L 23 del 28.1.2000, p. 65–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/66(1)/oj

    32000D0066

    2000/66/CECA: Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1998, relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere all'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano SpA [notificata con il numero C(1998) 3439] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/2000 pag. 0065 - 0069


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 ottobre 1998

    relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere all'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano SpA

    [notificata con il numero C(1998) 3439]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/66/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione della Commissione n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

    dopo aver invitato le parti interessate ad esporre le loro osservazioni e tenuto conto di queste ultime(2),

    considerando quanto segue:

    I

    Con lettera del 23 luglio 1998 la Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione (in prosieguo "codice degli aiuti alla siderurgia") nei confronti di una parte degli aiuti all'ambiente nonché alla ricerca e sviluppo previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in favore delle Acciaierie di Bolzano (in prosieguo "ACB").

    Infatti, dagli elementi portati a conoscenza della Commissione, che si basavano essenzialmente sulle informazioni contenute nelle lettere trasmesse dalle autorità italiane, risultava quanto segue.

    Gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo

    L'articolo 2 del codice degli aiuti alla siderurgia prevede che gli aiuti concessi alle imprese siderurgiche nell'ambito dei loro programmi di ricerca e sviluppo possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino le disposizioni di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo(3).

    Detta disciplina, per quanto rileva ai fini della presente decisione, prevede che:

    - per quanto concerne la ricerca industriale: gli aiuti possono essere autorizzati purché si tratti di ricerca funzionale all'acquisizione di nuove conoscenze e il cui obiettivo consista nello sviluppo di nuovi prodotti, processi di produzione oppure servizi;

    - i progetti di ricerca e sviluppo precompetitivi sono ammissibili a condizione che non possano essere convertiti oppure utilizzati per applicazioni industriali o ancora facilmente sfruttabili da un punto di vista commerciale.

    Orbene, alla Commissione era parso che, grazie ai progetti notificati, ACB intendesse innanzitutto estendere la gamma dei propri prodotti al fine di penetrare in mercati nuovi e più redditizi. Detti prodotti esistevano già ed erano fabbricati a livello industriale. Inoltre sembrava che una parte significativa degli investimenti consistesse, di fatto, nella modernizzazione degli impianti dell'impresa al fine di produrre la nuova gamma di prodotti. Non si trattava quindi dello sviluppo di nuovi prodotti in acciaio speciale, bensì di un ammodernamento del catalogo dei prodotti di ACB e degli impianti necessari per fabbricarli.

    La Commissione osservava, d'altra parte, che i costi relativi a impianti, macchinari e attrezzature, che si pretendeva fossero impiegati per attività di R& S, non erano ammissibili, in quanto decisi dall'impresa autonomamente nel quadro della riconversione della propria produzione nello stabilimento di Bolzano: pertanto non sembrava che gli aiuti previsti dovessero esercitare alcun effetto di incitamento sugli investimenti da realizzare.

    Gli aiuti per la tutela dell'ambiente

    La compatibilità degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente deve essere valutata alla luce dell'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia, il quale dispone che detti aiuti possano essere dichiarati compatibili qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(4), nonché ai relativi criteri di applicazione previsti nell'allegato a detta decisione.

    Per quanto concerne la valutazione del caso di specie, la Commissione osservava, da un lato, che in base alla disciplina comunitaria in materia possono essere concessi aiuti qualora gli interventi comportino risultati ambientali significativamente superiori ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni ambientali, a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili e, d'altro lato che, in conformità all'allegato del codice degli aiuti alla siderurgia dall'ammontare dell'aiuto ambientale va in ogni caso detratto qualsiasi vantaggio derivante all'azienda siderurgica dalla diminuzione dei costi di produzione a seguito degli investimenti realizzati.

    Il medesimo allegato prevede infine che la maggiorazione dell'aiuto nel caso di imprese che migliorino notevolmente il livello di tutela ambientale si applica unicamente all'investimento connesso al maggior grado di tutela ambientale conseguito.

    Alla luce di quanto sopra, si deve osservare che nel caso in esame, gli investimenti mirano unicamente alla tutela dell'ambiente e, di conseguenza, nessuna detrazione dagli eventuali costi produttivi sembra doversi applicare ad eccezione di quelli relativi all'investimento concernente il rifacimento della sede dell'impresa e all'investimento per un nuovo impianto ecologico per il decapaggio chimico degli acciai in rotoli con recupero dei bagni esausti che, essendo tossici per la presenza di acidi, non possono essere liberati nell'ambiente, impianto che potrebbe avere una qualche relazione con il processo di produzione siderurgica. D'altra parte, dalle informazioni in possesso della Commissione emerge che, tramite gli investimenti ambientali progettati, ACB raggiungerebbe un livello di tutela ambientale significativamente superiore ai limiti di legge.

    A questo proposito, dalle perizie indipendenti trasmesse dalle autorità italiane risultava che, grazie agli interventi notificati, relativi all'adeguamento di impianti relativamente recenti, la concentrazione delle polveri primarie e secondarie nei fumi derivati, per la quale la legge italiana (DPR 203/88 e DM del 12 luglio 1990) stabilisce una soglia di 10 mg/Nm3, sarà portata da ACB a 1 mg/Nm3; inoltre nessuna traccia di CO né di benzofurano (PCDD + PCDF) sarà presente nei fumi, nonostante la legge italiana non preveda nulla al riguardo. Gli interventi permetterebbero inoltre l'abbattimento dei rumori a una soglia inferiore a 50 dBA, mentre il limite fissato per legge è di 70 dBA. Per quanto riguarda la presenza di anidride solforosa, il cui limite è fissato dalla legge a 1700 mg/m3, gli interventi ne consentirebbero l'eliminazione totale mediante un sistema di riscaldo alimentato a gas metano non inquinante l'atmosfera. Infine l'abbattimento e l'aspirazione dei fumi e delle polveri, per le quali il limite fissato per legge è di 150 mg/Nm3, potrebbe essere ridotto a meno di 25 mg/Nm3, con l'eliminazione totale di fumi e polveri sul luogo di lavoro.

    Le notevoli spese addizionali connesse agli investimenti ambientali supplementari rispetto a quelli necessari perché l'impresa possa conformarsi ai limiti minimi sarebbero giustificate, nel caso di specie, tenuto conto dell'ubicazione dello stabilimento siderurgico, nel centro della città di Bolzano, il che ha indotto vari vicini dello stabilimento, riuniti in associazione, a protestare in passato contro le condizioni ambientali. Per tali motivi ACB ha deciso di intraprendere investimenti di gran lunga superiori a quelli che sarebbero stati sufficienti per soddisfare le norme ambientali, decidendo di sostituire anche impianti che, pur avendo una durata di vita ancora abbastanza lunga, non permettevano di conseguire il livello più elevato di tutela dell'ambiente auspicato dall'impresa.

    È il caso, in particolare, del nuovo impianto ecologico per il decapaggio e il recupero degli acidi utilizzati. Infatti, dalla perizia trasmessa dall'Italia risultava che il vecchio impianto, creato verso la metà degli anni '70, avrebbe potuto continuare ad essere utilizzato da ACB ancora per dieci anni, cioè almeno fino al 2008: ciò significa che attualmente, allorché ACB decide di sostituirlo, l'impianto ha ancora una durata di vita residua significativa, superiore al 25 %. Altrettanto dicasi per il nuovo sistema di recupero delle acque usate che, installato nel 1975, è considerato idoneo ad essere utilizzato fino al 2006.

    La Commissione aveva pertanto motivo di ritenere che ACB intendesse garantire un livello di tutela dell'ambiente nettamente superiore a quello richiesto dalle disposizioni di legge in vigore. Peraltro dalla notifica risultava che la maggiorazione dell'aiuto prevista per gli investimenti citati a favore della tutela dell'ambiente non era calcolata sulla loro totalità (49,5 miliardi di ITL), ma soltanto sugli investimenti addizionali destinati al raggiungimento di un livello più elevato di protezione (31,3 miliardi di ITL).

    Per quanto riguarda il rifacimento della copertura degli stabilimenti che ospitano la sede e lo stabilimento vero e proprio, per il quale erano previsti investimenti ammontanti a circa 6,5 miliardi di ITL, la Commissione osservava che dalle perizie trasmesse risultava che detti stabilimenti si trovavano in condizioni di degrado tali da rendere comunque necessario l'intervento progettato. Di fatto vi era motivo di ritenere che negli stabilimenti in questione i lavori sarebbero stati comunque intrapresi, giacché la vetustà del tetto li rendeva assolutamente necessari. Coerentemente alla logica del codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione riteneva che, trattandosi di investimenti a favore della tutela dell'ambiente aventi per oggetto interventi comunque improrogabili, non fosse lecito chiederne l'ammissibilità dei costi al fine di ottenere aiuti per la tutela dell'ambiente.

    Infine, il nuovo impianto ecologico per il decapaggio chimico, per il quale era previsto un investimento di 13 miliardi di ITL, sembrava avere un'incidenza evidente sul processo di produzione; di conseguenza la Commissione aveva espresso le sue riserve alle autorità italiane circa l'ammissibilità di detti investimenti, che per poter fruire di aiuti dovrebbero riguardare unicamente la tutela dell'ambiente. A seguito di ciò l'Italia aveva presentato un nuovo conteggio degli investimenti ammissibili e dei relativi aiuti, defalcandone i vantaggi economici che il nuovo stabilimento rappresenta per ACB, in particolare quelli legati alla riutilizzazione di una parte degli acidi per decapaggio. Tale vantaggio, quantificato a circa 100 milioni di ITL all'anno, per un totale di 1 miliardo di ITL nell'arco di dieci anni, è quindi stato detratto, per cui l'ammontare degli investimenti ammissibili inizialmente previsto è sceso da 13 miliardi a 12 miliardi di ITL.

    Di conseguenza la Commissione, ad eccezione degli investimenti concernenti il rifacimento della copertura degli stabilimenti denominati "SEDE" e "ERRE", ospitanti rispettivamente la sede dell'impresa e lo stabilimento vero e proprio, aveva formulato una valutazione favorevole per quanto riguarda tutti gli altri aiuti prospettati a favore della tutela dell'ambiente.

    Tenuto conto delle considerazioni precedenti, era difficile per la Commissione valutare se gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo e quelli riguardanti il rifacimento delle coperture degli edifici ospitanti la sede e lo stabilimento dell'impresa fossero compatibili con il mercato comune. Era pertanto necessario avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione nei confronti di detti aiuti.

    La Commissione non aveva peraltro sollevato obiezioni rispetto agli aiuti previsti per gli altri investimenti notificati a favore dell'ambiente. Di conseguenza per questi ultimi aiuti, nei confronti dei quali la Commissione non aveva riserve da formulare, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della decisione di avvio costituiva semplicemente un invito formale agli Stati membri a comunicarle le loro osservazioni conformemente alle disposizioni dell'allegato I del codice degli aiuti alla siderurgia.

    II

    La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmetterle le sue osservazioni; gli altri Stati membri e i terzi interessati erano stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio del procedimento.

    Con fax del 28 settembre 1998, l'impresa Wirtschaftsvereinigung Stahl ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni, successivamente trasmesse alle autorità italiane, dichiarandosi favorevole alla decisione presa dalla Commissione di avviare il procedimento rispetto agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nonché nei confronti di una parte degli aiuti all'ambiente riguardante il rifacimento dei tetti.

    Alla data del 12 ottobre 1998 alla Commissione non erano pervenute altre osservazioni né da Stati membri né da altri terzi interessati.

    III

    In risposta all'avvio del procedimento e alle osservazioni formulate dal terzo interessato, il governo italiano, da un lato, ha parzialmente preso atto della posizione della Commissione e ha annunciato la decisione di annullare taluni progetti di aiuto contestati, riducendo da 12447 milioni a 11672 milioni di ITL gli aiuti per la tutela dell'ambiente e da 1600 milioni a 1234 milioni di ITL quelli per la ricerca e sviluppo. D'altro lato l'Italia ha chiesto l'autorizzazione di concedere gli aiuti non contestati nella decisione di avvio del procedimento.

    IV

    ACB è un'impresa che fabbrica i prodotti di cui all'allegato I del trattato CECA; di conseguenza è soggetta alle regole che disciplinano gli aiuti di Stato previste da detto trattato.

    A norma dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, di conseguenza, sono aboliti e vietati, all'interno della Comunità, le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli Stati membri o gli oneri speciali imposti da essi in qualunque forma. Il codice degli aiuti alla siderurgia stabilisce in maniera rigorosa ed esaustiva talune deroghe a detto generale divieto. Infatti il codice permette, a talune condizioni, che siano autorizzati aiuti alla ricerca e sviluppo (articolo 2), alla tutela dell'ambiente (articolo 3) e in caso di chiusura dell'impresa siderurgica (articolo 4).

    Come precisato nella sezione I, per essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti accordati a investimenti in materia di R& S devono rispettare le regole stabilite nella disciplina comunitaria sugli aiuti alla ricerca e sviluppo.

    In seguito alle riserve formulate dalla Commissione in occasione dell'avvio del procedimento, in particolare relative al fatto che una parte degli aiuti destinati alla R& S era destinata a nuovi macchinari e impianti nel quadro della riconversione parziale della produzione nello stabilimento di Bolzano, l'Italia ha ridotto di 1,8 miliardi di ITL gli investimenti ammissibili agli aiuti, portandoli da 7,8 miliardi a 6 miliardi di ITL, e prevedendo ora un aiuto di 1,234 miliardi di ITL.

    Orbene, pur prendendo atto della decisione irrevocabile delle autorità italiane di ridurre nella misura indicata l'ammontare degli aiuti alla R& S, la Commissione ritiene che una parte degli investimenti restanti, considerati dall'Italia come ammissibili agli aiuti, per un importo di 2,823 miliardi di ITL, è ancora destinata a sostenere l'aspirazione commerciale di ACB di estendere la gamma dei propri prodotti, al fine di penetrare in nuovi e più redditizi mercati. Inoltre tali prodotti già esistono e sono fabbricati a livello industriale da parte dei concorrenti di ACB; non si tratta pertanto dello sviluppo di nuovi prodotti in acciaio speciale, bensì dell'aggiornamento del catalogo dei prodotti di ACB e dell'ammodernamento degli impianti necessari per fabbricarli.

    Risulta, tuttavia, dal fascicolo che una parte dei restanti investimenti per la R& S, pari a 3,177 miliardi di ITL, sarà destinata al cosiddetto procedimento triplex, che permette di insufflare gas metano ad alta pressione per ridurre il consumo di argon. Questo procedimento innovativo non è stato finora sperimentato dalle altre industrie europee del settore. Esso dovrebbe permettere, se risulterà efficace, a termine di ridurre i costi energetici e di decarburazione di almeno il 20 % rispetto alle tecnologie convenzionali.

    D'altro lato, per la Commissione è indubbio che l'aiuto in questione avrà per effetto di stimolare la parte del programma di ricerca e sviluppo incentrata sul nuovo sistema produttivo. Questo sembra essere infatti il fattore determinante nella decisione dell'impresa di intraprendere nuove ricerche ingegneristiche in aggiunta a quelle normalmente svolte quotidianamente, per sviluppare nel senso indicato il procedimento triplex. La Commissione, a tal fine, ha analizzato il rapporto tra le spese di ricerca passate e presenti dell'impresa, che secondo le previsioni per il 1998 dovrebbero passare dallo 0,5 % all'1,5 %. Allo stesso tempo il personale di ACB impiegato a tempo pieno in questo tipo di ricerca aumenterebbe da 9 a 16 unità.

    Infine si constata che l'ammontare destinato da ACB alla R& S per l'anno 1998 per il programma notificato è sensibilmente superiore a quello medio del settore, oscillante tra lo 0,9 % e l'1 %.

    Di conseguenza tanto le variazioni degli importi destinati alla ricerca (che raddoppiano, passando dallo 0,5 % all'1 % del fatturato), quanto il numero di persone coinvolte nel programma di ricerca (che è quasi raddoppiato, passando da 9 a 16 unità) e gli investimenti per la ricerca e sviluppo, espressi in percentuale del fatturato dell'impresa (1,5 % del fatturato rispetto a una media settoriale dell'1 % circa) sembrano indicare che l'aiuto pubblico esercita, nella fattispecie, l'effetto incentivante richiesto.

    Ne consegue che, se una parte consistente degli investimenti in questione, pari a 2,823 miliardi di ITL, non sembra rientrare nella categoria prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, in quanto si tratta di investimenti che non sono funzionali all'acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o processi di produzione e che inoltre possono essere convertiti oppure utilizzati per applicazioni industriali e facilmente sfruttabili da un punto di vista commerciale, gli investimenti relativi al procedimento triplex, ammontanti complessivamente a 3,177 miliardi di ITL, possono invece essere considerati compatibili con il mercato comune.

    L'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto pari a circa il 25 % degli investimenti in questione. Pertanto l'aiuto che può essere autorizzato per la ricerca e sviluppo relativo al procedimento triplex ammonta a 794 milioni di ITL.

    V

    Per quanto riguarda gli aiuti per la tutela dell'ambiente, la Commissione osserva che gli elementi forniti dall'Italia non sono atti a modificare nel merito la sua valutazione iniziale sulla compatibilità degli aiuti relativi agli investimenti per il rifacimento dei tetti degli stabilimenti "SEDE" e "ERRE". Pur riconoscendo che grazie al rifacimento del tetto saranno evitati i pericoli legati all'amianto, risulta tuttavia che questo tipo di intervento, più specificamente il rifacimento delle coperture, in ogni caso era necessario, visto lo stato affatto obsoleto delle stesse. Tutto induce a credere, di fatto, che in entrambi i casi i lavori avrebbero comunque dovuto essere realizzati, anche se non ci fosse stato amianto nelle coperture, in quanto resi assolutamente necessari e urgenti dal loro stato di obsolescenza, come risulta dalle perizie trasmesse alla Commissione.

    Orbene, in conformità del codice degli aiuti alla siderurgia, in particolare dell'allegato, la Commissione ritiene che non possono beneficiare di misure di aiuto alla tutela dell'ambiente investimenti ecologici concernenti interventi che sono comunque improrogabili.

    Ne consegue che non possono essere autorizzati gli aiuti notificati relativi agli investimenti, pari a un ammontare di 6,5 miliardi di ITL, destinati al rifacimento della copertura degli edifici "SEDE" e "ERRE".

    Di conseguenza l'aiuto pubblico prospettato per la copertura dei due stabilimenti non può essere autorizzato. L'aiuto globale agli investimenti per la tutela dell'ambiente, pari a 43 miliardi di ITL (49,5 miliardi di ITL notificati meno 6,5 previsti per la copertura degli stabilimenti) non potrà quindi superare l'importo complessivo di 11,145 miliardi, ossia 9,390 miliardi di ITL, corrispondente al 30 % di aiuto su 31,3 miliardi di investimenti, più 1,755 miliardi di aiuto, corrispondenti al 15 % di aiuto sui restanti 11,7 miliardi di investimenti.

    Infine la Commissione osserva che nel caso di specie non può essere autorizzata alcuna maggiorazione dell'intensità di aiuto, che sarebbe consentita per gli investimenti a tutela dell'ambiente realizzati da una PMI, in quanto l'impresa ACB, che fa parte del gruppo siderurgico Valbruna di Vicenza, impiega ben più di 250 persone,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure di aiuto di Stato che l'Italia intende accordare alle Acciaierie di Bolzano SpA volte a finanziare investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente, per un importo massimo lordo di 11,145 miliardi di ITL, sono compatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

    Articolo 2

    Le misure di aiuto di Stato che l'Italia intende accordare alle Acciaierie di Bolzano SpA, volte a finanziare investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo per un importo massimo lordo di 794 milioni di ITL, sono compatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

    Articolo 3

    Entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, l'Italia informa la Commissione dell'ammontare degli aiuti concessi alle Acciaierie di Bolzano SpA, al fine di permetterle di verificare che non siano stati superati gli importi di cui agli articoli 1 e 2.

    Articolo 4

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Karel VAN MIERT

    Membro della Commissione

    (1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

    (2) GU C 269 del 28.8.1998, pag. 5.

    (3) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

    (4) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

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