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Document 31999R1636
Commission Regulation (EC) No 1636/1999 of 26 July 1999 concerning the authorisation of new additives uses in feedingstuffs
Regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali
Regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 194 del 27.7.1999, p. 17–25
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In force
Regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0017 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 1636/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1999 concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9 undecies e l'articolo 3, (1) considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; (2) considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE(4), autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati; (3) considerando che può essere concessa un'autorizzazione temporanea di nuovi additivi o di nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali; (4) considerando che le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(5), e quelle delle relative direttive particolari, segnatamente la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro(6), modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE(7), sono del tutto applicabili per quanto riguarda l'impiego e la manipolazione, da parte di lavoratori, degli additivi negli alimenti per animali; (5) considerando che dall'esame dei fascioli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi; (6) considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità di detti preparati; (7) considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I preparati appartenenti al gruppo "enzimi" elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato. Articolo 2 I preparati appartenenti al gruppo "microrganismi" elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56. (3) GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17. (4) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21. (5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. (6) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1. (7) GU L 335 del 6.12.1997, pag. 17. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>