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Document 31999R1446

    Regolamento (CE) n. 1446/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 858/94 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus Thynnus) nella Comunità

    GU L 167 del 2.7.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1446/oj

    31999R1446

    Regolamento (CE) n. 1446/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 858/94 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus Thynnus) nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 167 del 02/07/1999 pag. 0001 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 1446/1999 DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 858/94 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (Thunnus Thynnus) nella Comunità

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) che, nell'ambito delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso (Thunnus Thynnus) decise dalla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in prosieguo denominata "convenzione ICCAT", di cui la Comunità è parte, le parti contraenti hanno istuito un regime di registrazione statistica delle catture e delle importazioni di tonno rosso; che con il regolamento (CE) n. 858/94(3) sono state adottate le misure a tal fine necessarie;

    (2) che, per facilitare la gestione del regime suddetto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, nel corso della decima riunione straordinaria svoltasi a San Sebastián nel novembre 1996 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione con la quale si autorizza uno Stato membro a convalidare il documento statistico relativo alle catture di tonno rosso effettuate da una nave battente bandiera di un altro Stato membro;

    (3) che, per completare il dispositivo di gestione degli stock di tonno rosso l'ICCAT, nella sua quindicesima riunione ordinaria svoltasi a Madrid dal 14 al 21 novembre 1997, ha adottato una raccomandazione con la quale il regime di registrazione statistica è stato esteso alle operazioni di riesportazione di tonno rosso; che a tal fine occorre stabilire le modalità cui sono soggetti i diversi tipi di operazioni commerciali che includono una o più riesportazioni verso il territorio doganale della Comunità o a partire da tale territorio, e prevedere un apposito modello di certificato di riesportazione;

    (4) che l'attuazione di tali misure da parte della Comunità richiede la modifica del regolamento (CE) n. 858/94; che in tale occasione occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei paesi tezri riportato nell'allegato II, punto 2 del suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 858/94 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente: "- la riesportazione in un paese terzo del tonno rosso (Thunnus thynnus) di cui ai codici NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 ed ex 1604 14 18."

    2) Dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo seguente: "Articolo 2 bis

    1. Ogni quantitativo di tonno rosso catturato da una nave battente bandiera di uno Stato membro ed esportato verso un paese terzo deve essere accompagnato dal documento statistico di cui all'allegato I.

    2. Il documento statistico redatto a norma del paragrafo 1 può essere convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o da quelle di un altro Stato membro, in cui i prodotti in questione sono sbarcati, purché i quantitativi di tonno rosso corrispondenti siano esportati fuori della Comunità dal territorio dello Stato membro di sbarco.

    3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri che convalidano i documenti statistici a norma del paragrafo 2 informano gli Stati membri di bandiera inviando loro una copia dei documenti da essi convalidati entro due mesi dalla data di convalida.

    4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni relative alle proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri."

    3) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: "4. Ogni quantitativo di tonno rosso, importato nel mercato comunitario dopo essere stato oggetto di una riesportazione da parte di un paese terzo, deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III.

    Il certificato di riesportazione deve essere stato compilato, firmato e convalidato secondo le modalità previste al paragrafo 2 per il documento statistico; esso è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è importato."

    4) Dopo l'articolo 3 è aggiunto l'articolo seguente: "Articolo 3 bis

    1. Ogni quantitativo di tonno rosso riesportato in un paese terzo successivamente all'importazione nella Comunità deve essere accompagnato dal certificato di riesportazione di cui all'allegato III.

    2. Il certificato di riesportazione è compilato e firmato, nelle parti che li riguardano, dagli operatori appropriati, i quali sono responsabili delle proprie dichiarazioni. Il certificato di riesportazione deve essere accompagnato da una copia, debitamente convalidata, del documento statistico originale di cui all'articolo 3.

    3. Il certificato di riesportazione è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione.

    4. La riesportazione di tonno rosso che è stato già precedentemente oggetto di una riesportazione dà luogo alla redazione e alla convalida di un nuovo certificato di riesportazione; in tal caso, al nuovo certificato di riesportazione devono essere allegate le copie dei documenti statistici e dei certificati di riesportazione originali, debitamente convalidati, che accompagnavano il prodotto."

    5) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente: "- i quantitativi semestrali di ogni presentazione commerciale di tonno rosso, suddivisi per paese d'origine, immessi in libera pratica nei rispettivi territori dopo essere stati oggetto di una riesportazione da un paese terzo."

    6) Il punto 2 dell'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

    7) È aggiunto l'allegato III che figura nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. TRITTIN

    (1) GU C 264 del 21.8.1998, pag. 10.

    (2) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 32.

    (3) GU L 99 del 19.4.1994, pag. 1.

    ALLEGATO I

    "2. Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT, per i quali il documento statistico può essere convalidato da un'istituzione competente, ad esempio una camera di commercio

    Sudafrica, Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Cina, Corea, Côte d'Ivoire, Croazia, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Libia, Marocco, Guinea-Conakry, Russia, São Tomé e Príncipe, Tunisia, Uruguay, Venezuela."

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO III

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