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Document 31999D0130(01)

Decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998 intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol

GU C 26 del 30.1.1999, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009D0371

31999D0130(01)

Decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998 intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol

Gazzetta ufficiale n. C 026 del 30/01/1999 pag. 0021 - 0021


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1998 intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol (1999/C 26/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 43, paragrafo 3, della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1),

rammentando l'accordo raggiunto dal Consiglio, del 4 dicembre 1997, inteso ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol,

previo esame da parte del consiglio di amministrazione dell'Europol,

DECIDE:

Articolo 1

La definizione del reato di tratta degli esseri umani nell'allegato della convenzione Europol è completata come segue:

«- tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti dei minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli. In tali forme di sfruttamento sono comprese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedopornografico;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHLÖGL

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

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