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Document 31998R2814

Regolamento (CE) n. 2814/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

GU L 349 del 24.12.1998, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2814/oj

31998R2814

Regolamento (CE) n. 2814/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0050 - 0055


REGOLAMENTO (CE) N. 2814/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, per migliorare la gestione e il controllo del regime di aiuto ed evitare il rischio che per le medesime superfici il pagamento venga effettuato due volte, è necessario rendere applicabili, nel quadro di detto regime, alcune disposizioni del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (6); che le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici di semina vanno armonizzate con quelle fissate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo; che occorre pertanto applicare alle dichiarazioni relative alle superfici di semina le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 (8);

considerando che, in alcuni casi, una parte delle informazioni e degli allegati previsti nelle dichiarazioni relative alle superfici di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2021/98 (10), non può essere inserita nelle dichiarazioni di superficie nell'ambito del sistema integrato; che tali informazioni e allegati devono pertanto essere forniti in una dichiarazione di coltivazione specifica per il regime di aiuto al lino tessile e alla canapa;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di ritardo nella presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici nell'ambito del sistema integrato; che è necessario armonizzare nel medesimo senso le sanzioni da applicare in caso di ritardo nella presentazione delle dichiarazioni di coltivazione e/o delle domande di aiuto di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1164/89; che occorre altresì armonizzare con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 le sanzioni da applicare qualora sia riscontrato un divario tra le superfici effettivamente determinate all'atto di un controllo e quelle indicate nella dichiarazione di coltivazione o nella domanda di aiuto; che, per una questione di chiarezza, è opportuno segnalare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1164/89 che possono incidere sulla superficie sulla base della quale è calcolato l'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 prevede, ai fini della concessione dell'aiuto per la canapa, la conclusione di un contratto tra il produttore e il primo trasformatore, salvo in taluni casi particolari, l'esistenza di un impegno di trasformazione e il riconoscimento dei primi trasformatori; che occorre di conseguenza precisare le modalità concernenti detto impegno nonché definire le condizioni di concessione dei riconoscimenti; che si devono stabilire le modalità di controllo dell'esecuzione dei contratti e del rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento e che si devono prevedere procedure da attuare nel caso sia necessaria una collaborazione tra gli Stati membri; che, qualora non siano più rispettate le condizioni del riconoscimento o vengano constatate irregolarità, è necessario procedere alla revoca del riconoscimento; che le disposizioni pertinenti sono fissate agli articoli 5 bis e 5 ter del regolamento (CEE) n. 1164/89 per quanto riguarda il lino; che occorre pertanto applicare, mutatis mutandis, le medesime disposizioni alla canapa; che si devono tuttavia rafforzare i controlli per quanto riguarda il rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento nelle prime due campagne di applicazione allo scopo di assicurare un corretto funzionamento del regime;

considerando che, per evitare eventuali abusi, occorre altresì prevedere che, qualora sia constatato che il lino o la canapa non vengano trasformati a fini commerciali, si possa procedere alla revoca del riconoscimento; che è necessario precisare la nozione di trasformazione del prodotto;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede il limite massimo del tenore medio di tetraidrocannabinolo (THC) ai fini della determinazione delle sementi di varietà ammissibili; che, per rafforzare le misure intese a garantire che le superfici che beneficiano dell'aiuto alla produzione non possano essere utilizzate per colture illecite, è necessario procedere a un rilevamento del tenore di THC su una percentuale sufficientemente ampia delle superfici coltivate; che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione su tali rilevamenti una volta per campagna;

considerando che il metodo da seguire per la determinazione del tenore di THC nella canapa è descritto nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89; che sono stati messi a punto metodi più moderni; che, in attesa di una modifica del suddetto allegato, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di impiegare i metodi di cui sopra, purché offrano garanzie equivalenti;

considerando che, al fine di evitare possibili abusi, è necessario che gli Stati membri stabiliscano la dose minima di sementi compatibile con le buone pratiche della coltivazione della canapa; che, allo scopo di rafforzare il controllo sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, occorre altresì prevedere che in generale nessun documento possa sostituire le etichette ufficiali, stabilite a norma della direttiva 69/208/CEE (11), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (12), per le sementi di canapa utilizzate;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede un regime di controllo amministrativo che comporta, se lo Stato membro lo considera idoneo, un sistema di autorizzazione preventiva della semina delle superfici che beneficiano dell'aiuto alla produzione di canapa; che è necessario stabilire che gli Stati membri informino la Commissione del regime attuato;

considerando che, in assenza di un contratto tra il produttore e il primo trasformatore, è necessario predisporre i mezzi opportuni per assicurare che la paglia di canapa sia effettivamente trasformata, senza per questo ritardare il pagamento dell'aiuto al produttore; che occorre prevedere la costituzione di una cauzione da parte del produttore che si impegna a trasformare o a far trasformare per suo conto la paglia di canapa;

considerando che, per agevolare la gestione, occorre fissare una scadenza per il deposito della cauzione; che deve intercorrere un lasso di tempo ragionevole tra la scadenza per il deposito della cauzione e la scadenza per il pagamento dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1614/98 della Commissione, del 24 luglio 1998, recante misure transitorie relative al regime di aiuto per la canapa per la campagna di commercializzazione 1998/99 (13), stabilisce che le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 non si applicano al regime di aiuto per la canapa per la campagna 1998/99;

considerando che il comitato di gestione per il lino e per la canapa non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue.

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al secondo comma i termini «la dichiarazione delle superfici di semina» sono sostituiti dai termini «la dichiarazione di coltivazione»;

b) il quarto comma è soppresso.

2) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per controllare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71, la dichiarazione di coltivazione della canapa prevista all'articolo 5, paragrafo 1, è corredata delle etichette ufficiali stabilite a norma della direttiva 69/208/CEE (*), in particolare dell'articolo 10, o delle disposizioni adottate sulla base di quest'ultima, per le sementi utilizzate.

Lo Stato membro può stabilire che, nel caso in cui la medesima etichetta riguardi sementi utilizzate nell'ambito di diverse dichiarazioni di coltivazione, l'etichetta accompagni una delle dichiarazioni e rechi riferimenti alle altre. Queste ultime sono corredate di una copia certificata conforme dell'etichetta stessa. Tutte le dichiarazioni interessate sono accompagnate da una descrizione del caso in esame.

(*) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.»

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti dello Stato membro devono procedere al rilevamento del tenore medio di tetraidrocannabinolo (THC) della varietà coltivata su una particella selezionata che figura in una dichiarazione di coltivazione e per almeno il 5 % delle dichiarazioni di coltivazione di cui all'articolo 5, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici in questione.

Il rilevamento del tenore di THC di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 nonché al primo comma del presente paragrafo e il prelievo dei campioni necessari per tale rilevamento sono effettuati secondo il metodo descritto all'allegato C. Tuttavia, per le superfici su cui verrà eseguito il raccolto nella campagna di commercializzazione 1999/2000, gli Stati membri possono impiegare un metodo diverso, purché la Commissione ne sia preventivamente informata e il metodo offra garanzie almeno equivalenti, in particolare per quanto riguarda la precisione e la ripetibilità. In caso di dubbio fanno fede i risultati ottenuti con il metodo descritto all'allegato C.

Qualora in una particella sia rilevato un tenore medio di THC superiore al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71, nell'azienda interessata dalla dichiarazione di coltivazione viene effettuato un controllo approfondito e sul posto di tutte le condizioni che danno diritto all'aiuto.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° febbraio della campagna, una relazione sui rilevamenti di THC effettuati. Tale relazione riporta in particolare per ciascuna varietà:

- il numero di test effettuati;

- i risultati ottenuti per livelli di THC, disposti secondo una graduazione dello 0,1 %;

- le misure adottate a livello nazionale.»;c) al paragrafo 4 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono la dose minima di sementi compatibile con le buone pratiche di coltivazione e ne informano la Commissione.»

3) L'articolo 4 è così modificato:

a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) che formano oggetto di una dichiarazione delle superfici di semina e di una dichiarazione di coltivazione secondo quanto disposto agli articoli 4 bis e 5.»;b) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) che formano oggetto di un contratto e/o di un impegno di trasformazione secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 619/71.»

4) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. I produttori di lino tessile e/o di canapa presentano ogni anno, entro la scadenza fissata dallo Stato membro, una dichiarazione delle superfici di lino tessile e di canapa servendosi dell'apposito modulo per la domanda di aiuto "superfici" previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (*) nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo.

Tuttavia, i produttori ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 619/71 non presentano la dichiarazione di superficie di cui al comma precedente.

Lo Stato membro ha la facoltà di fissare una scadenza specifica per apportare modifiche alle dichiarazioni relative alle superfici del lino tessile e della canapa; tale data non può essere successiva al 15 giugno.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del regolamento (CEE) n. 3887/92 (**) si applicano alle dichiarazioni relative alle superfici di cui al paragrafo 1.

La riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 e la determinazione della superficie da considerare per il calcolo dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 9 del regolamento citato sono effettuate tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.

(*) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(**) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36».

5) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «dichiarazione della superficie di semina» sono sostituiti da «dichiarazione di coltivazione»;

b) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

c) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano, mutatis mutandis, alle dichiarazioni di coltivazione di cui al paragrafo 1.

La riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 e la determinazione della superficie da considerare per il calcolo dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 9 del regolamento citato sono effettuate tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.»;d) al paragrafo 3, primo comma:

- il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«- il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante, nonché la sua identificazione nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo;»

- al secondo trattino i termini «la varietà coltivata» sono sostituiti da «la o le varietà coltivate»;

- il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«- qualora siano coltivate più varietà, un'indicazione dell'ubicazione delle superfici interessate»;- al sesto trattino sono soppressi i termini «il riferimento catastale».

e) al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente:

«Qualora il dichiarante sia un produttore ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 619/71, una copia della dichiarazione relativa alle superfici presentata dal proprietario o dall'imprenditore agricolo a norma dell'articolo 4 bis va allegata alla dichiarazione. Lo Stato membro ha tuttavia facoltà di stabilire che tale copia possa essere sostituita dall'indicazione del numero d'identificazione del proprietario o dell'imprenditore agricolo nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo.»

6) L'articolo 5 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera b), sono soppressi i termini «tali prodotti devono essere il risultato del processo di separazione della fibra e delle parti legnose dello stelo; qualora, per ottenere detto risultato, lo stelo venga sottoposto ad un processo che rende necessario un trattamento supplementare, il suddetto processo non è considerato trasformazione ai fini del presente regolamento;»

b) è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Per essere considerati come ottenuti da operazioni di trasformazione della paglia di lino e di canapa ai fini del presente regolamento, i prodotti interessati devono soddisfare i criteri seguenti:

- essere di qualità sana, leale e mercantile;

- essere il risultato di un processo di separazione, almeno parziale, della fibra e delle parti legnose dello stelo; qualora lo stelo venga sottoposto ad un trattamento supplementare per ottenere una separazione ulteriore della fibra e delle parti legnose dello stesso, soltanto l'ultima delle operazioni descritte è considerata trasformazione ai fini del presente regolamento.

Per la canapa, tuttavia, l'ottenimento diretto di un prodotto di natura diversa dalla paglia mediante processi differenti dalla separazione della fibra e delle parti legnose dello stelo può essere considerato trasformazione ai fini del presente regolamento se il trasformatore è in grado di provare, con soddisfazione dello Stato membro, che il suddetto prodotto è di qualità sana, leale e mercantile e che è oggetto di utilizzazione commerciale o industriale;»

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La procedura di riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis:

a) ai trasformatori della paglia di canapa;

b) ai produttori ai sensi dell'articolo 3 bis, lettera a) o b), del regolamento (CEE) n. 619/71 che si impegnano a trasformare essi stessi la paglia di lino o di canapa;

c) ai primi trasformatori che trasformano la paglia di lino per conto di un produttore in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) o d), del regolamento (CEE) n. 619/71;

d) ai primi trasformatori che trasformano la paglia di canapa per conto di un produttore in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71;»

d) al paragrafo 4, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) una stima delle perdite dovute alla trasformazione;».

7) L'articolo 5 ter è così modificato:

a) il primo comma è modificato come segue:

- i termini «Nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma» sono sostituiti da «Nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma»;

- i termini «o di canapa» sono aggiunti dopo «le paglie di lino»;

b) il comma seguente è aggiunto dopo il quarto comma:

«Nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, l'impegno di trasformazione deve essere redatto dal produttore, che si impegna esplicitamente a trasformare o a far trasformare per suo conto la paglia di canapa proveniente dalle superfici per le quali chiede l'aiuto.»

8) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) al paragrafo 1 bis, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nelle campagne 1999/2000 e 2000/2001 tutti i primi trasformatori della paglia di canapa riconosciuti sono controllati almeno una volta per ogni campagna.»;c) al paragrafo 1 ter, primo e terzo comma i termini «e di canapa» sono aggiunti dopo «delle paglie di lino»;

d) al paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Per quanto riguarda la canapa, lo Stato membro informa la Commissione del regime di controllo amministrativo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71 e, ove necessario, del sistema di autorizzazione preventiva della semina delle superfici che beneficiano dell'aiuto alla produzione.»

9) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) al paragrafo 2, il comma seguente è aggiunto dopo il terzo comma:

«Se lo Stato membro constata nel corso di un controllo

- che una parte significativa della paglia di lino o di canapa non è stata trasformata entro il termine massimo di dodici mesi dalla fine della campagna o

- che una parte significativa dei prodotti trasformati non è conforme ai requisiti di qualità sana, leale e mercantile,

il riconoscimento è revocato a decorrere dall'inizio della prima campagna successiva alla data del controllo di cui trattasi. Il primo trasformatore o il produttore il cui riconoscimento è stato revocato non può ottenere un nuovo riconoscimento anteriormente all'inizio della seconda campagna successiva alla data del controllo suddetto.»

10) L'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 bis, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e all'articolo 18, paragrafo 1, e di cui all'articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafi 4, 5, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di aiuto di cui al paragrafo 1.

L'insieme dei controlli di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 è effettuato su almeno il 5 % delle domande di cui sopra.

La riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 e la determinazione della superficie da considerare per il calcolo dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 9 del regolamento citato sono effettuate tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento. Ai fini dell'accertamento della superficie specificata all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 non si tiene conto della distinzione tra la parte del lino macerato non sgranato e la parte del lino diverso dal lino macerato non sgranato.»

c) il paragrafo 2 è modificato come segue:

- al secondo trattino i termini «il riferimento catastale di dette superfici» sono sostituiti da «la loro identificazione nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo»;

- il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

«- la data di allontanamento della paglia dal campo;»

- il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«- il quantitativo di paglia raccolto/allontanato dal campo;»

- il testo del sesto trattino è sostituito dal seguente:

«- il luogo di magazzinaggio del prodotto di cui trattasi, se necessario considerato separatamente per i semi di lino e per quelli di canapa, o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente.»

d) al paragrafo 3, primo comma i termini «paragrafo 2» sono sostituiti da «paragrafi 1 e 2»;

e) al paragrafo 3, secondo comma, i termini «dopo la data del 30 novembre, fissata al paragrafo 1» sono sostituiti da «dopo le date del 30 novembre per il lino e del 31 dicembre per la canapa, fissate al paragrafo 1»;

f) il paragrafo 4 è soppresso;

g) il paragrafo 5 è modificato come segue:

- i termini «dal controllo previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71» sono sostituiti da «dal controllo previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92»;

- la lettera a) è soppressa.

11) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della più piccola delle superfici seguenti:

- la superficie indicata nella dichiarazione relativa alle superfici di cui all'articolo 4 bis, ove necessario diminuita in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92;

- la superficie di levata indicata nella dichiarazione di coltivazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ove necessario diminuita in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92;

- la superficie indicata nella domanda di aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ove necessario diminuita in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento e dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Sull'importo dell'aiuto possono tuttavia incidere, se del caso, le riduzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3887/92 per quanto riguarda il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni relative alle superfici;

- l'articolo 5, paragrafo 1 bis, per quanto riguarda il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni di coltivazione;

- l'articolo 8, paragrafo 1 bis, per quanto riguarda il ritardo nella presentazione della domanda di aiuto.

In caso di riduzione delle superfici coltivate a lino che beneficiano dell'aiuto, la diminuzione riguarda in primo luogo le superfici coltivate a lino diverso dal lino macerato non sgranato.

2. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente, il dichiarante in causa è escluso dal beneficio del regime di aiuto al lino tessile e alla canapa per la campagna successiva per una superficie pari a quella per la quale la dichiarazione è stata respinta.

3. Dopo aver eseguito tutti i controlli previsti, lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto per il lino e la canapa anteriormente al 16 ottobre successivo alla fine della campagna.

Tuttavia, nei casi in cui si applichi l'articolo 12 bis, paragrafo 4, tale scadenza riguarda esclusivamente un quarto dell'aiuto da versare al produttore che ha stipulato un contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71.»

12) L'articolo 12 bis è modificato come segue:

a) all'inizio del paragrafo 1 sono aggiunti i termini «Entro l'ultimo giorno della campagna»;

b) all'inizio del paragrafo 2 sono aggiunti i termini «Entro l'ultimo giorno della campagna»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, alla paglia di canapa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000 e per le superfici su cui verrà eseguito il raccolto nella campagna suddetta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.

(4) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 7.

(5) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

(7) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

(8) GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.

(9) GU L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

(10) GU L 261 del 24. 9. 1998, pag. 8.

(11) GU L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(12) GU L 304 del 22. 11. 1996, pag. 10.

(13) GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 27.

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