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Document 31998R2810

Regolamento (CE) n. 2810/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante misure transitorie relative ai tassi di conversione agricoli fissati anticipatamente prima del 1° gennaio 1999

GU L 349 del 24.12.1998, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2810/oj

31998R2810

Regolamento (CE) n. 2810/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante misure transitorie relative ai tassi di conversione agricoli fissati anticipatamente prima del 1° gennaio 1999

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0044 - 0045


REGOLAMENTO (CE) N. 2810/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 recante misure transitorie relative ai tassi di conversione agricoli fissati anticipatamente prima del 1° gennaio 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 2799/98 abroga il regolamento (CEE) n. 3813/92 (2) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (3), che all'articolo 6, paragrafo 2 bis, prevede la possibilità di fissare anticipatamente il tasso di conversione agricolo;

considerando che la possibilità di fissare anticipatamente il tasso di conversione agricolo termina il 31 dicembre 1998; che tuttavia la durata di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è la stessa di quella della fissazione anticipata dell'importo di cui trattasi o di quella dell'assegnazione dell'offerta;

considerando che è opportuno specificare che il tasso di conversione agricolo fissato anticipatamente nel corso dell'ultimo periodo di riferimento del 1998 è uguale a quello che risulta dalle quotazioni del tasso rappresentativo dello stesso periodo;

considerando che il tasso di conversione degli Stati membri partecipanti e il tasso di cambio degli Stati membri non partecipanti può differire dal tasso di conversione agricolo prefissato; che una differenza eccessiva può causare distorsioni di concorrenza; che occorre pertanto adattare il tasso di conversione agricolo prefissato se differisce di oltre il 4 % dal tasso di conversione o dal tasso di cambio di cui sopra che sarebbe stato applicato se non ci fosse stata la fissazione anticipata;

considerando che la validità del titolo non è limitata al territorio di un unico Stato membro; che occorre pertanto prevedere misure atte a impedire operazioni speculative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualora il valore assoluto del divario esistente tra il tasso di conversione agricolo fissato in anticipo per una moneta, se del caso adeguato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1068/93, e il tasso di conversione o il tasso di cambio in vigore al momento in cui interviene il fatto generatore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, superi quattro punti, il tasso di conversione agricolo fissato anticipatamente viene adattato in modo da ravvicinarlo al tasso in vigore fino a raggiungere un divario di quattro punti con questo tasso.

Il tasso di conversione agricolo fissato anticipatamente nel corso dell'ultimo periodo di riferimento del 1998 è uguale a quello che risulta dalle quotazioni del tasso rappresentativo dello stesso periodo.

2. Durante il periodo di validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, per poter beneficiare del tasso prefissato, il titolo deve essere utilizzato nello Stato membro che il richiedente indica al momento in cui presenta la domanda di fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo.

Qualora il titolo sia utilizzato in uno Stato membro diverso da quello indicato dal richiedente nel titolo, si applica il seguente tasso:

- il tasso più basso applicato nello Stato membro di utilizzazione del titolo nel periodo compreso tra la data della fissazione anticipata del tasso e la data di utilizzazione del titolo, ridotto del 5 % se si tratta di un importo da versare all'operatore;

- il tasso più elevato applicato nello Stato membro di utilizzazione del titolo nel periodo compreso tra la data della fissazione anticipata del tasso e la data di utilizzazione del titolo, maggiorato del 5 %, se si tratta di un importo che l'operatore deve versare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

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