This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998R2806
Commission Regulation (EC) No 2806/98 of 23 December 1998 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quotas and for traditional ACP bananas for the first quarter of 1999 and on the submission of new applications (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2806/98 della Commissione del 23 dicembre 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2806/98 della Commissione del 23 dicembre 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 349 del 24.12.1998, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1999
Regolamento (CE) n. 2806/98 della Commissione del 23 dicembre 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 24/12/1998 pag. 0032 - 0033
REGOLAMENTO (CE) N. 2806/98 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1998 relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (2), visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (3), in particolare gli articoli 18 e 29, considerando che l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2362/98 dispone che, se per una o più delle origini indicate nell'allegato I, i quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26 % dei quantitativi indicati in detto allegato, la Commissione fissa una percentuale di riduzione per ogni domanda concernente l'origine o le origini di cui trattasi; considerando che, per i quantitativi oggetto di domande di titoli che sono, a seconda dei casi, inferiori o pari al massimale stabilito all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2362/98, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti; che tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera il massimale succitato; che occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da applicare ad ogni domanda di titoli per l'origine e le origini considerate; considerando che è opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titolo, tenendo conto dei quantitativi disponibili in applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2362/98 e delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande; considerando che le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro del regime d'importazione delle banane, dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999, i titoli d'importazione sono rilasciati per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5793, di 0,6740, e di 0,7080 per le domande che recano rispettivamente le origini «Colombia», «Costa Rica» e «Ecuador». Articolo 2 Sono fissati in allegato i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il primo trimestre del 1999. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28. (3) GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>