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Document 31998R1631
Council Regulation (EC) No 1631/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2392/86 establishing a Community vineyard register
Regolamento (CE) n. 1631/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario
Regolamento (CE) n. 1631/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario
GU L 210 del 28.7.1998, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008
Regolamento (CE) n. 1631/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1631/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 80, vista la proposta della Commissione (2), considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2392/86 (3) devono essere abbastanza flessibili per adattarsi all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che, tenuto conto delle difficoltà tecniche incontrate rispettivamente dalla Spagna dalla Grecia e dal Portogallo per dotarsi dello schedario viticolo, è opportuno prorogare il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2392/86, è aggiunta la frase seguente: «La data limite per la costituzione dello schedario è il 31 dicembre 1999 in Spagna e 31 dicembre 2000 in Grecia e Portogallo». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale). (2) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 17. (3) GU L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 38).