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Document 31998R1197

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1197/98 del Consiglio del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

    GU L 166 del 11.6.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1197/oj

    31998R1197

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1197/98 del Consiglio del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1197/98 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 13 e 23,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    (1) considerando che l'Istituto monetario europeo ha espresso un parere (3);

    (2) considerando che la Banca centrale europea è già istituita;

    (3) considerando che occorre estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura prevista nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (4), agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea e del personale della Banca stessa; che le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta ai membri degli organi e al personale dell'Istituto monetario europeo diverranno prive di oggetto quando viene completata la liquidazione di detto Istituto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 12 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui viene completata la liquidazione dell'Istituto monetario europeo.

    Articolo 2

    Nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è inserito il seguente:

    «Articolo 12 quater

    Il presente regolamento si applica ai membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, ai membri del personale della Banca e ai beneficiari di pensioni erogate dalla Banca compresi nelle categorie determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e riversibilità versati dalla Banca.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. BROWN

    (1) GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 14.

    (2) Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2190/97 (GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 1).

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