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Document 31998R1197
Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 1197/98 of 5 June 1998 amending Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 260/68 laying down the conditions and procedure for applying the tax for the benefit of the European Communities
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1197/98 del Consiglio del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1197/98 del Consiglio del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee
GU L 166 del 11.6.1998, p. 1–2
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In force
Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1197/98 del Consiglio del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1197/98 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1998 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 13 e 23, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), (1) considerando che l'Istituto monetario europeo ha espresso un parere (3); (2) considerando che la Banca centrale europea è già istituita; (3) considerando che occorre estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura prevista nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (4), agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea e del personale della Banca stessa; che le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta ai membri degli organi e al personale dell'Istituto monetario europeo diverranno prive di oggetto quando viene completata la liquidazione di detto Istituto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 12 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui viene completata la liquidazione dell'Istituto monetario europeo. Articolo 2 Nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è inserito il seguente: «Articolo 12 quater Il presente regolamento si applica ai membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, ai membri del personale della Banca e ai beneficiari di pensioni erogate dalla Banca compresi nelle categorie determinate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e riversibilità versati dalla Banca.» Articolo 3 Il presente regolamento sarà applicabile a decorrere dal 1° giugno 1998. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1998. Per il Consiglio Il presidente G. BROWN (1) GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 14. (2) Parere espresso il 28 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 2190/97 (GU L 301 del 5. 11. 1997, pag. 1).