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Document 31997R0543

    Regolamento (CE) n. 543/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

    GU L 84 del 26.3.1997, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; abrog. impl. da 32007R1370

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/543/oj

    31997R0543

    Regolamento (CE) n. 543/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

    Gazzetta ufficiale n. L 084 del 26/03/1997 pag. 0006 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 543/97 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 75 e 94,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

    (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (4), prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture, nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo e per i materiali di trasporto specificamente adattati al trasporto combinato e utilizzati esclusivamente nel trasporto combinato o aiuti per i costi di esercizio di un servizio di trasporto combinato intracomunitario in transito attraverso il territorio di un paese terzo;

    (2) considerando che, visti i crescenti imperativi della mobilità e le relative sollecitazioni per l'individuo e l'ambiente oltreché l'attuale quanto mai impari ripartizione dei costi fra i modi di trasporto, occorre consentire il sostegno ai modi di trasporto rispettosi dell'ambiente;

    (3) considerando il quadro dell'attuale politica dei trasporti, che non è ancora riuscita a creare le condizioni necessarie per una sana concorrenza tra i vari modi di trasporto e che non è ancora stato raggiunto l'equilibrio finanziario delle imprese ferroviarie;

    (4) considerando che l'evoluzione del trasporto combinato mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti;

    (5) considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1997 l'attuale regime di aiuti; che è necessario che il Consiglio deliberi, alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, eventualmente, in merito alle modalità con cui si porrà fine a tali aiuti;

    (6) considerando che la possibilità di accordare aiuti per i costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato in transito attraverso il territorio di un paese terzo deve essere mantenuta solo per la Svizzera e gli Stati della ex Iugoslavia;

    (7) considerando che la decisione 75/327/CEE (5) cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 è stata abrogata dall'articolo 13 dalla direttiva 91/440/CEE del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (6); che occorre pertanto abrogare detto articolo 4;

    (8) considerando che le categorie di aiuti autorizzati per il trasporto combinato hanno dimostrato di funzionare in modo soddisfacente e che è pertanto possibile semplificarne il controllo esentandole dalla procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

    (9) considerando che la fissazione di regole relative agli aiuti accordati dagli Stati membri in materia di trasporto è di competenza esclusiva della Comunità e deve assumere forma di regolamento;

    (10) considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1107/70,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1107/70 è modificato come segue:

    1) L'articolo 3, punto 1, lettera e) è modificato come segue:

    - al primo e terzo comma la data del 31 dicembre 1995 è sostituita da quella del 31 dicembre 1997;

    - al primo comma, quarto trattino, il termine «l'Austria», è soppresso.

    2) L'articolo 4 è soppresso.

    3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

    «2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, punto 1, lettera e) sono esentati dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; essi vengono comunicati alla Commissione a titolo preventivo all'inizio di ogni anno, poi, a titolo di consuntivo, dopo la chiusura dell'esercizio di bilancio.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. VAN AARTSEN

    (1) GU n. C 253 del 29. 9. 1995, pag. 22.

    (2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 102.

    (3) Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU n. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 25 ottobre 1996 (GU n. C 372 del 9. 12. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 1997 (GU n. C 85 del 17. 3. 1997).

    (4) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/92 (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 11).

    (5) Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3).

    (6) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

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