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Document 31997D0125
97/125/EC: Commission Decision of 24 January 1997 authorizing the indelible printing of prescribed information on packages of seed of oil and fibre plants and amending Decision 87/309/EEC authorizing the indelible printing of prescribed information on packages of certain fodder plant species
97/125/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere
97/125/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere
GU L 48 del 19.2.1997, p. 35–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
97/125/CE: Decisione della Commissione del 24 gennaio 1997 che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0035 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1997 che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (97/125/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1996, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), considerando che le sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra possono essere normalmente immesse sul mercato solamente se i relativi imballaggi sono provvisti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/401/CEE e della direttiva 69/208/CEE; considerando tuttavia che può essere autorizzata l'apposizione in caratteri indelebili delle informazioni prescritte sull'imballaggio stesso, conformemente al modello stabilito per l'etichetta; considerando che la Commissione ha già concesso un'autorizzazione di questo genere con la decisione 80/755/CEE (4), modificata dalla decisione 81/109/CEE (5), nel caso delle sementi di cereali e con la decisione 87/309/CEE (6), modificata dalla decisione 88/493/CEE (7), nel caso delle sementi di alcune specie di piante foraggere; considerando che ai sensi delle suddette decisioni le autorizzazioni concesse erano subordinate ad alcune condizioni, atte a garantire che la responsabilità continuasse ad incombere al sevizio di certificazione; considerando che il sistema si è dimostrato utile; considerando che è attualmente opportuno concedere un'autorizzazione analoga per le sementi di piante oleaginose e da fibra; considerando che è inoltre auspicabile, nel caso delle specie di piante foraggere, estendere l'autorizzazione a tutte le specie oggetto della direttiva 66/401/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione sotto controllo ufficiale delle informazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate». 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni: a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in modo indelebile; b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione; c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3 e 4 della direttiva 69/208/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale; d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi d'imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine; e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultano i quantitativi di sementi così contrassegnati, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché il numero d'ordine di cui alla lettera d); f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del sevizio di certificazione; Articolo 2 La decisione 87/309/CEE è modificata nel seguente modo: All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «sementi di pisello da foraggio e di favino» sono sostituiti da «sementi di alcune specie di piante foraggere». Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (2) GU n. L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10. (3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. (4) GU n. L 207 del 9. 8. 1980, pag. 37. (5) GU n. L 64 dell'11. 3. 1981, pag. 13. (6) GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 26. (7) GU n. L 261 del 21. 9. 1988, pag. 27.