EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2061

Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

GU L 277 del 30.10.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; abrogato da 32014R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2061/oj

31996R2061

Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 30/10/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2061/96 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che, per tener conto di determinati usi tradizionali in alcuni Stati membri, è necessario permettere che i vini aromatizzati possano essere elaborati anche a partire dai mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui all'allegato I, punto 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4);

considerando che la disposizione relativa alla proporzione minima di vino presente in un vino aromatizzato non è affatto controllabile nel caso di un vino arricchito proveniente da varie zone di produzione; che è quindi necessario adattare tale disposizione;

considerando che la definizione di un prodotto tradizionale come il Glühwein deve tener conto di alcuni sviluppi prodottisi nel settore; che occorre dunque vietare l'aggiunta d'acqua, fatta salva un'aggiunta d'acqua derivante da un'eventuale edulcorazione;

considerando che è necessario chiarire il testo della disposizione relativa ai trattamenti che possono essere utilizzati nell'elaborazione dei vari prodotti, fermo restando che, in assenza di regole comunitarie, gli Stati membri possono applicare regole specifiche in questa materia nella misura in cui esse siano compatibili con il diritto comunitario;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1601/91 (5) e adattarlo riguardo a vari altri aspetti tecnici, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

i) il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti 5 e da 12 a 18 del regolamento (CEE) n. 822/87 (*), compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 (**) ed escluso il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati;

(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

(**) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3011/95 (GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 14).»;

ii) il testo del penultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«i vini e/o i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, utilizzati per l'elaborazione di un vino aromatizzato, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75 %. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;».

2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- ottenuta da uno o più prodotti vinicoli definiti nell'allegato I, punti da 11 a 13 e da 15 a 18 del regolamento (CEE) n. 822/87, compresi i vini di qualità prodotti in regioni determinate, definiti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, ed esclusi i vini elaborati con aggiunta di alcole e il vino da tavola retsina, eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o di mosti di uve parzialmente fermentati,».

3) Nella versione italiana dell'articolo 2, paragrafo 2:

i) alla lettera a), il termine «Vermut» è sostituito dai termini seguenti:

«Vermut o Vermouth o Vermout»;

ii) alla lettera b), Vino aromatizzato amaro, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- "Vino alla china" o "Vino chinato" quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china;».

4) All'articolo 2, paragrafo 3:

i) alla lettera e), Kalte Ente, sono soppresse le parole «il cui gusto deve essere chiaramente percettibile»;

ii) alla lettera f), Glühwein, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

«la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano; fatte salve le quantità di acqua che risultano dal ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera a), l'aggiunta d'acqua è vietata.»;

iii) alla lettera f bis), Viiniglögi/Vinglögg, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

«la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano;».

5) Nella versione italiana dell'articolo 2, paragrafo 5, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

«a) extra secco o extra dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;

b) secco o dry: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro;».

6) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono applicabili ai vini e ai mosti che entrano nella composizione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. I trattamenti per i prodotti in corso di elaborazione per ottenere uno dei prodotti finiti contemplati dal presente regolamento sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 14.»

7) Nell'allegato II, i termini «Thüringer Glühwein» sono inseriti dopo «Nürnberger Glühwein».

Articolo 2

Per il prodotto «Glühwein», secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1601/91, sono adottate misure derogatorie per un periodo transitorio che si conclude il 31 gennaio 1998.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 ottobre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

P. RABBITTE

(1) GU n. C 28 dell'1. 2. 1996, pag. 8.

(2) Parere espresso il 27 marzo 1996 (GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 30).

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 1996 (GU C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 235), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 130) e decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 23).

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31).

(5) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag 1).

Top