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Document 31996D0437

96/437/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea

GU L 181 del 20.7.1996, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/437/oj

31996D0437

96/437/CE: Decisione della Commissione del 18 luglio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 20/07/1996 pag. 0027 - 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea (96/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (3), in particolare gli articoli 5 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PRECEDENTI

(1) Nel febbraio 1995, tre compagnie, Hoechst-Diafoil GmbH, Rhône-Poulenc Films e Teijin-DuPont Films, hanno presentato alla Commissione una denuncia in merito alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea. I tre denunzianti affermavano di realizzare il 100 % della produzione comunitaria complessiva di pellicole video in PET. La denuncia conteneva elementi di prova in relazione al dumping e ai conseguenti pregiudizi materiali, considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea.

(2) La Commissione ha avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione.

II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(3) I produttori comunitari hanno ufficialmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea. La Commissione ha ritenuto che la chiusura del procedimento non fosse contraria all'interesse della Comunità.

(4) Alla luce di quanto precede, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea deve essere chiuso senza l'adozione di misure di difesa.

(5) Il comitato consultivo è stato ascoltato e non ha sollevato obiezioni.

(6) Le parti interessate sono state informate degli elementi essenziali e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pellicole video in PET originarie della Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(4) GU n. C 147 del 14. 6. 1995, pag. 4.

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