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Document 31996D0262

96/262/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 1996, che modifica la decisione 93/437/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 89 del 10.4.1996, pp. 36–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/262/oj

31996D0262

96/262/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 1996, che modifica la decisione 93/437/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 10/04/1996 pag. 0036 - 0041


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1996 che modifica la decisione 93/437/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti dall'Argentina per l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 93/437/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE (3); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente dell'Argentina trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità argentine hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 12 stabilimenti e 23 navi officina e dal quale sono ritirati 6 stabilimenti e 19 navi officina;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 93/437/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

(2) GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 42.

(3) GU n. L 9 del 12. 1. 1996, pag. 6.

(4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 70.

ALLEGATO

«ALLEGATO B

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