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Document 31994S0264

Decisione n. 264/94/CECA della Commissione, del 1ºfebbraio 1994, relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dell'altra

GU L 32 del 5.2.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/264(1)/oj

31994S0264

Decisione n. 264/94/CECA della Commissione, del 1ºfebbraio 1994, relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dell'altra

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/1994 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0003


DECISIONE N. 264/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1994 relativa ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 74 e 95, primo comma,

considerando che il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra, in appresso denominato « accordo »;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le disposizioni di quest'ultimo in merito al commercio e alle misure di accompagnamento sono state messe in vigore a decorrere dal 1o marzo 1992 da un accordo intermedio sul commercio e le misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (1);

considerando che, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 in merito a nuove concessioni commerciali a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, un protocollo aggiuntivo agli accordi europei e intermedi è stato firmato il 22 dicembre 1993 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra (2);

considerando che la decisione n. 523/92/CECA della Commissione (3) stabilisce talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e l'Ungheria, dall'altra;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione delle varie disposizioni dell'accordo, segnatamente quelle del protocollo n. 2 sui prodotti CECA, rifacendosi alle disposizioni contenute nella decisione n. 523/92/CECA della Commissione;

considerando che dette modalità sono state stabilite dalla Comunità economica europea con regolamendo (CE) n. 3491/93 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (4);

considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, occorre stabilire le disposizioni specifiche relative alle norme generali previste, in particolare, nella decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi terzi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (5), nella misura in cui ciò è reso necessario dalle disposizioni dell'accordo;

considerando che, nell'esaminare l'opportunità di adottare una misura di protezione, si dovrà tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

considerando che è opportuno garantire la massima omogeneità possibile delle misure di applicazione dell'accordo nella Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nella Comunità economica europea;

considerando che alcune delle azioni contemplate dall'accordo esulano dai poteri previsti dal trattato e che pertanto è necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 95, previa consultazione del comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione può decidere, previo parere conforme del Consiglio, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 28 e 115, paragrafo 2 dello stesso. Se necessario, la Commissione adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può prendere tali decisioni di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito il fascicolo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa prende misure di salvaguardia previo parere conforme del Consiglio, fatta eccezione per le sovvenzioni a cui si applica la decisione n. 2424/88/CECA, in quanto queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detta decisione. Dette misure vengono prese unicamente nelle condizioni di cui all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure prese dall'Ungheria conformemente all'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo, dopo aver costituito il fascicolo la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi che figurano nell'accordo. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dagli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dall'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità europea e dalle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 29 dell'accordo, l'istituzione di dazi antidumping viene decisa dalla Commissione secondo la procedura stabilita dalla decisione n. 2424/88/CECA nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 33, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d).

Articolo 4

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione l'applicazione di misure di salvaguardia conformemente agli articoli 30 o 31 dell'accordo e se la Commissione decide di non applicare le misure di salvaguardia, essa ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare le loro richieste di applicazione di misure di salvaguardia.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa.

Qualora, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 28, quarto comma del trattato, il Consiglio dichiari di voler chiedere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente l'Ungheria e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione conformemente all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione di prendere misure di salvaguardia entro un mese dalla conclusione delle consultazioni con l'Ungheria nell'ambito di detto consiglio.

2. Quando la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che è opportuno applicare misure di salvaguardia conformemente agli articoli 30 o 31 dell'accordo:

- essa ne informa gli Stati membri immediatamente oppure, se risponde alla richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

- consulta il comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3941/93 (in appresso denominato « comitato »);

- informa simultaneamente l'Ungheria e notifica al consiglio di associazione l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 3 dell'accordo;

- comunica simultaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

3. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, quarto comma, o al paragrafo 2.

Al termine delle consultazioni o, eventualmente, allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 30 o 31 dell'accordo.

4. La decisione di cui al paragrafo 3 viene immediatamente comunicata al Consiglio, agli Stati membri e all'Ungheria; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della decisione stessa.

6. In mancanza di una decisione della Commissione ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni nel consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione conformemente al paragrafo 2 può adire il Consiglio.

7. Nei casi menzionati al paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere alla Commissione, entro un mese, di prendere misure di salvaguardia diverse; nei casi menzionati al paragrafo 6, il Consiglio può chiedere alla Commissione di prendere misure.

Articolo 5

1. In circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera d) dell'accordo, la Commissione può prendere misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 30 o 31 dell'accordo.

2. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa si pronuncia in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Si applica la procedura prevista all'articolo 4, paragrafi da 5 a 7.

In mancanza di una decisione della Commissione entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire al Consiglio secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

La Commissione procede alle notifiche della Comunità al consiglio di associazione previsto dall'accordo.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo europeo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(2) GU n. L 25 del 29. 1. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 38.

(4) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

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