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Document 31994D0262

    94/262/CECA, CE, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

    GU L 113 del 4.5.1994, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2021; abrogato da 32021R1163

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/262/oj

    31994D0262

    94/262/CECA, CE, Euratom: Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

    Gazzetta ufficiale n. L 113 del 04/05/1994 pag. 0015 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0133
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0133


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom)

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 138 E, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, 20 D, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e 107 D, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto il parere della Commissione,

    vista l'approvazione del Consiglio,

    considerando che occorre fissare lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee;

    considerando che bisogna determinare le condizioni alle quali al mediatore può essere presentata una denuncia, così come le relazioni tra l'esercizio delle funzioni di mediatore e le procedure giurisdizionali o amministrative;

    considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, purché non ostino motivi di segreto professionale debitamente giustificati e fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

    considerando che occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione; che occorre altresì prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna sessione annuale;

    considerando che il mediatore e il personale alle sue dipendenze hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; che il mediatore d'altra parte è tenuto a informare le autorità competenti dei fatti aventi a suo giudizio un'incidenza penale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine;

    considerando che bisogna prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti;

    considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste;

    considerando che è necessario prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni;

    considerando che il mediatore deve esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza, alla quale sin dal momento in cui assume l'incarico egli si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che occorre determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati;

    considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è quella del Parlamento europeo;

    considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione; che, d'altra parte, occorre stabilire disposizioni transitorie che si applichino al primo mediatore che sarà nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 138 E, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, 20 D, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e 107 D, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organi comunitari.

    3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

    Articolo 2

    1. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

    2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.

    3. Nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta; quest'ultima può chiedere che la denuncia venga esaminata confidenzialmente.

    4. La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

    5. Il mediatore può consigliare al ricorrente di rivolgersi a un'altra autorità.

    6. Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

    7. Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare irricevibile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

    8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro dipendenti soltanto se l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto del personale, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

    9. Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

    Articolo 3

    1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, il mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.

    2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

    Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro. Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

    In ambo i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

    I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

    3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto.

    4. Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

    5. Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.

    6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato sono tenuti a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

    7. Il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Egli può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

    8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

    Articolo 4

    1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 214 del trattato che istituisce la Comunità europea, 47, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo della riservatezza nei confronti di informazioni che possono recare pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

    2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee nonché, se del caso, all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; quest'ultima potrebbe eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

    Articolo 5

    Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

    Articolo 6

    1. Il mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura; il suo mandato è rinnovabile.

    2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

    Articolo 7

    1. Il mediatore cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del mandato oppure a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio.

    2. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, il mediatore resta in carica fino alla sua sostituzione.

    3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il suo successore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura.

    Articolo 8

    Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.

    Articolo 9

    1. Il mediatore esercita le sue funzioni nella massima indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità e dei cittadini dell'Unione. Nello svolgere le sue funzioni, egli né chiede né accetta istruzioni da alcun governo o organismo. Egli si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni.

    2. Nell'assumere l'incarico il mediatore s'impegna solennemente, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica e in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.

    Articolo 10

    1. Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere altra attività professionale retribuita o non retribuita.

    2. Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

    3. Si applicano al mediatore e al personale della sua segreteria gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

    Articolo 11

    1. Il mediatore è assistito da una segreteria di cui egli nomina il principale responsabile.

    2. Al personale della segreteria del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio (1).

    3. I funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri designati a far parte della segreteria del mediatore sono comandati nell'interesse del servizio, con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione di provenienza.

    4. Per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, il mediatore è assimilato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto del personale delle Comunità europee.

    Articolo 12

    Il bilancio del mediatore figura nell'allegato della sezione I (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee.

    Articolo 13

    La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo (2).

    Articolo 14

    Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione della presente decisione.

    Articolo 15

    Il primo mediatore nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea è nominato per il periodo rimanente fino al termine della legislatura.

    Articolo 16

    Il Parlamento europeo prevede nel proprio bilancio le risorse finanziarie e di personale atte a consentire al primo mediatore nominato di esercitare fin dal momento della nomina i compiti assegnatigli.

    Articolo 17

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

    Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 1994.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Egon KLEPSCH

    (1) In una dichiarazione congiunta delle tre istituzioni sono enunciati i principi che fissano il numero degli agenti assegnati al mediatore e lo statuto di agente temporaneo o a contratto del personale incaricato delle indagini.

    (2) Cfr. decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Comunità europee (GU n. C 341 del 23. 12. 1992, pag. 1).

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