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Document 31994D0217
94/217/EC: Council Decision of 19 April 1994 on the provision of Community interest subsidies on loans for small and medium-sized enterprises extended by the European Investment Bank under its temporary lending facility
94/217/CE: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 1994, relativa alla concessione, da parte della Comunità, di abbuoni di interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo
94/217/CE: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 1994, relativa alla concessione, da parte della Comunità, di abbuoni di interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo
GU L 107 del 28.4.1994, pp. 57–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2000
94/217/CE: Decisione del Consiglio, del 19 aprile 1994, relativa alla concessione, da parte della Comunità, di abbuoni di interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 28/04/1994 pag. 0057 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0129
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 aprile 1994 relativa alla concessione, da parte della Comunità, di abbuoni di interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alle piccole e medie imprese a titolo dello strumento di prestito temporaneo (94/217/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che il Consiglio europeo di Edimburgo ha invitato la Banca europea per gli investimenti (BEI) a prendere in esame urgentemente e con spirito aperto l'istituzione di un nuovo strumento di prestito temporaneo di 5 miliardi di ecu nell'ambito della BEI, allo scopo di accelerare il finanziamento di progetti d'infrastruttura, connessi segnatamente alle reti transeuropee; che il Consiglio dei governatori della BEI ha deciso il 10 febbraio 1993 di istituire tale strumento; considerando che il Consiglio europeo di Copenaghen ha invitato la BEI ad aumentare la dotazione dello strumento di 3 miliardi di ecu e a prolungare la sua durata oltre il 1994; che 1 miliardo di tale aumento sarà destinato a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese europee (strumento per le PMI); considerando che il Consiglio europeo di Copenaghen ha invitato inoltre il Consiglio ad esaminare in che modo i prestiti concessi alle PMI possano beneficiare di abbuoni d'interessi fino ad un massimo di 3 punti percentuali per cinque anni, subordinati alla creazione di posti di lavoro e finanziati nei limiti delle attuali prospettive di bilancio; che il Consiglio europeo di Bruxelles del 29 ottobre 1993 ha chiesto al Consiglio di garantire che sia istituito un meccanismo di abbuono degli interessi a favore delle PMI conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo di Copenaghen e conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo sulla redditività delle spese comunitarie; considerando che la presente azione si iscrive nell'iniziativa comunitaria a favore della crescita economica; che il Consiglio europeo di Edimburgo ha riconosciuto l'importanza delle PMI nella creazione dei posti di lavoro e nella promozione della crescita; considerando che il 28 luglio 1989 il Consiglio ha adottato la decisione 89/490/CEE concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (3); che il programma di sostegno è stato rivisto dalla decisione 91/319/CEE (4); considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 17 giugno 1992 (5), ha raccomandato alla Commissione di intraprendere le azioni necessarie a creare un ambiente favorevole per le imprese, in particolare le PMI; considerando che il 14 giugno 1993 il Consiglio ha adottato la decisione 93/379/CEE relativa ad un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (6); considerando che lo strumento dovrà essere reso disponibile in tutta la Comunità ed essere attuato quanto prima; considerando che lo strumento dovrà essere utilizzato, ove opportuno, in connessione con altri strumenti finanziari comunitari; considerando che la BEI ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare all'attuazione della presente decisione; considerando che la BEI e la Commissione concluderanno un accordo di cooperazione per l'attuazione dello strumento; considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235, DECIDE: Articolo 1 La Comunità concede abbuoni destinati a ridurre il tasso d'interesse su prestiti BEI alle PMI nella Comunità a concorrenza di un importo totale di 1 miliardo di ecu in capitale. Detti prestiti sono concessi dalla BEI alle condizioni applicabili ai prestiti nel quadro dello strumento temporaneo, istituito originariamente dal Consiglio dei governatori della BEI il 10 febbraio 1993 e da esso successivamente esteso il 30 novembre 1993. Il beneficio di tali abbuoni d'interessi è concesso unicamente ai progetti d'investimento che comportano la creazione di posti di lavoro. L'ammontare degli abbuoni d'interessi comunitari è fissato a un massimo di 200 punti base; gli abbuoni sono concessi ai beneficiari dei prestiti per un periodo massimo di cinque anni. Le decisioni di concessione da parte della BEI dei prestiti che beneficiano del suddetto abbuono sono adottate entro dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Articolo 2 Lo strumento è amministrato dalla BEI a nome della Comunità seguendo gli stessi principi prudenziali che essa applica alle operazioni eseguite con le proprie risorse. Le modalità di applicazione della presente decisione saranno stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. In particolare, detto accordo dovrà prevedere le modalità che consentano di definire per ciascun progetto l'obiettivo di creare posti di lavoro previsto all'articolo 1 e di garantire che sia attentamente seguito per tutta la durata della realizzazione. Articolo 3 La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente decisione. In particolare, essa indica l'utilizzo totale dello strumento a favore delle PMI nella Comunità nonché il suo impatto sulla creazione di posti di lavoro e sui tassi di interesse applicati agli investimenti di PMI nell'ambito dello strumento, sulla base delle informazioni fornite a tale scopo dalla BEI. La prima relazione sarà presentata anteriormente al 30 ottobre 1994. Fatto a Lussemburgo, addì 19 aprile 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. C 10 del 14. 1. 1994, pag. 13. (2) GU n. C 114 del 25. 4. 1994. (3) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33. (4) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 32. (5) GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 8. (6) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.