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Document 31993R3464

Regolamento (Euratom, CE) n. 3464/93 del Consiglio del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

GU L 317 del 18.12.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3464/oj

31993R3464

Regolamento (Euratom, CE) n. 3464/93 del Consiglio del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 18/12/1993 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0067


REGOLAMENTO (EURATOM, CE) N. 3464/93 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1993 che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il pagamento degli aiuti derivante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi (4) è soprattutto concentrato nei primi mesi dell'esercizio; che la Commissione deve disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per effettuare questo pagamento;

considerando che devono essere completate le modalità secondo le quali gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie attribuite alle Comunità; che conviene modificare di conseguenza il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, dopo il primo comma è inserito il testo seguente:

« Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione "Garanzia", a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o della risorsa complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria del FEAOG, per la riserva per le garanzie ai prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza.

Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse IVA e PNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta.

Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al nono comma del presente paragrafo e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al decimo comma del presente paragrafo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WATHELET

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. C 199 del 23. 7. 1993, pag. 17.

(3) GU n. C 329 del 6. 12. 1993.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 3).

(5) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

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