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Document 31990L0623
Commission Directive 90/623/EEC of 7 November 1990 amending Annex II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Direttiva 90/623/CEE della Commissione del 7 novembre 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Direttiva 90/623/CEE della Commissione del 7 novembre 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
GU L 333 del 30.11.1990, p. 65–65
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In force
Direttiva 90/623/CEE della Commissione del 7 novembre 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 30/11/1990 pag. 0065 - 0065
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0165
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1990 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 90/623/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE della Commissione ( 2 ), considerando che, secondo le attuali conoscenze tecniche e scientifiche, alcune varietà di avena ( Avena sativa ) del tipo " avena nuda " appaiono particolarmente adatte all'alimentazione animale; considerando che è tuttavia difficile produrre sementi di queste varietà che abbiano una facoltà germinativa pari a quella normalmente raggiunta dalle sementi delle altre varietà di avena; considerando che la Commissione, con la direttiva 88/506/CEE ( 3 ), ha dichiarato che alla luce dello sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche era opportuno ridurre, per le varietà di avena del tipo " avena nuda ", la facoltà germinativa minima dall'85 % del seme puro, prevista per l'avena nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, al 75 %; considerando che tale riduzione si applicava soltanto fino al 30 giugno 1990 per consentire la raccolta e la valutazione di ulteriori dati tecnici sulle varietà in questione; considerando che i nuovi dati tecnici hanno mostrato l'opportunità di continuare ad applicare tale riduzione per un altro periodo limitato, così da permettere l'acquisizione e la valutazione di altri dati tecnici relativi a tali varietà; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Al punto 2, parte B, lettera d ) dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, la data " 30 giugno 1990 " è sostituita dalla data " 31 dicembre 1992 ". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990 . Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 125 dell'11 . 7 . 1966, pag . 2309/66 . ( 2 ) GU n . L 5 del 7 . 1 . 1989, pag . 31 . ( 3 ) GU n . L 274 del 6 . 10 . 1988, pag . 44 .