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Document 31989L0608

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica

GU L 351 del 2.12.1989, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato e sostituito da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/608/oj

31989L0608

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1989 pag. 0034 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0216
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0216


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1989

relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica

(89/608/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel settore agricolo è stata introdotta una notevole normativa in materia veterinaria e zootecnica;

considerando che il corretto funzionamento della politica agricola comune e del mercato comune dei prodotti agricoli nonché la prospettiva della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere in vista della realizzazione del mercato interno dei prodotti soggetti a detti controlli rendono necessario il rafforzamento della collaborazione tra le autorità che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate di applicare le normative veterinaria e zootecnica;

considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e collaborare con la Commisisone al fine di assicurare la corretta applicazione delle normative veterinaria e zootecnica, in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali normative, nonché attraverso l'individuazione di traffici che siano o paiano in contrasto con queste normative;

considerando che per stabilire tali regole conviene ispirarsi, per quanto possibile, alle disposizioni comunitarie adottate con il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (5); che, tuttavia, occorre anche tener conto del carattere specifico delle regole sanitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva determina le condizioni alle quali le autorità competenti incaricate negli Stati membri del controllo delle legislazioni veterinaria e zootecnica collaborano tra loro e con i servizi competenti della Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tali legislazioni.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- « legislazione veterinaria » l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni prese in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la salute degli animali, la salute pubblica

in relazione al settore veterinario, l'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale e la protezione degli animali,

- « legislazione zootecnica » l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni prese in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la zootecnia,

- « autorità richiedente » la competente autorità centrale di uno Stato membro che formula una domanda di assistenza,

- « autorità interpellata » la competente autorità di uno Stato membro a cui è indirizzata una domanda di assistenza.

2. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

L'obbligo di assistenza previsto dalla presente direttiva non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorità competenti di cui all'articolo 1 nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, per quanto riguarda l'assistenza a richiesta, detta trasmissione si effettua, fatto salvo l'articolo 14, ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, che deve essere consultata a tal fine, lo consenta.

TITOLO I

Assistenza su richiesta

Articolo 4

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata:

- trasmette alla prima ogni informazione, attestato, documento o copia conforme in suo possesso o che si procuri conformemente al paragrafo 2, che le consenta di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione veterinaria o zootecnica,

- effettua ogni indagine utile sulla veridicità dei fatti segnalati dall'autorità richiedente e comunica a quest'ultima il risultato di tale inchiesta, ivi comprese le informazioni necessarie per svolgerla.

2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui l'autorità interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

Articolo 5

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica alla prima o le fa notificare, nel rispetto delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti o le decisioni prese dalle autorità competenti che riguardino l'applicazione della legislazione veterinaria o zootecnica.

2. Le richieste di notifica indicanti l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare sono accompagnate, a richiesta dell'autorità interpellata, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui detta autorità ha sede.

Articolo 6

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, fa esercitare o fa rafforzare la sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi ove si sospettano irregolarità, in particolare:

a) sulle aziende,

b) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci,

c) sui movimenti di merci segnalati,

d) sui mezzi di trasporto.

Articolo 7

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima, in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni pertinenti di cui essa dispone o che si procuri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 in merito ad operazioni effettivamente constatate che sembrano all'autorità richiedente contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.

TITOLO II

Assistenza spontanea

Articolo 8

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro collaborano spontaneamente, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, con le autorità competenti degli altri Stati membri, senza che sia stata formulata richiesta preventiva da parte di queste ultime.

2. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della legislazione veterinaria o zootecnica, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

a) esercitano o fanno esercitare, per quanto possibile, la sorveglianza di cui all'articolo 6;

b) comunicano quanto prima alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti, tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica, in particolare i mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 9

1. Le autorità competenti d ogni Stato membro comunicano alla Commissione, non appena ne dispongono: a) ogni informazione che ritengono utile relativamente:

- alle merci che hanno formato oggetto, o che si presume abbiano formato oggetto, di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica;

- ai metodi ed ai procedimenti utilizzati, o che si presume siano stati utilizzati, per violare dette legislazioni;

b) ogni informazione concernente insufficienze o lacune di dette legislazioni che l'applicazione di queste ha permesso di rilevare o supporre.

2. La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro, appena ne dispone, ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria o zootecnica.

Articolo 10

1. Qualora operazioni contrarie o che sembrano contrarie alla regolamentazione veterinaria o zootecnica siano riscontrate dalle autorità competenti di uno Stato membro e presentino un particolare interesse sul piano comunitario, segnatamente:

- qualora esse abbiano o possano avere ramificazioni in altri Stati membri, o

- qualora sembri a dette autorità che operazioni analoghe possano essere state effettuate anche in altri Stati membri,

dette autorità comunicano quanto prima alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata della Commissione stessa, qualsiasi opportuna informazione, se del caso sotto firma di documenti o di copie o estratti di documenti, occorrente per la conoscenza dei fatti, ai fini del coordinamento, ad opera della Commissione, delle azioni svolte dagli Stati membri.

La Commissione comunica tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Qualora le comunicazioni di cui al paragrafo 1 riguardino casi che possono presentare un pericolo per la salute umana e non esistano altri mezzi di prevenzione, le informazioni in questione possono, previ contatti tra le parti e la Commissione, formare oggetto di un'informazione motivata al pubblico.

3. Le informazioni relative alle persone fisiche o giuridiche formano oggetto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 unicamente nella misura strettamente necessaria a permettere la constatazione di operazioni contrarie alla legislazione veterinaria o zootecnica.

4. Qualora facciano ricorso al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono esimersi dal comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 9.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri riuniti in seno al comitato veterinario permanente o al comitato zootecnico permanente:

- esaminano su un piano generale il funzionameno della mutua assistenza prevista dalla presente direttiva;

- esaminano le informazioni pertinenti comunicate alla Commissione in applicazione degli articoli 9 e 10 - nonché le modalità di questa comunicazione - allo scopo di trarne gli insegnamenti.

Alla luce di questi esami, la Commissione proporrà, se necessario, una modifica delle disposizioni esistenti o l'elaborazione di disposizioni complementari.

Articolo 12

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri adottano ogni disposizione utile:

a) per assicurare, sul piano interno, un buon coordinamento tra le autorità competenti di cui all'articolo 1;

b) per stabilire, sul piano dei loro rapporti reciproci e se necessario, una diretta cooperazione tra le autorità da essi specificamente abilitate a tal fine.

Articolo 13

1. La presente direttiva non impone alle autorità competenti degli Stati membri di prestarsi assistenza nel caso in cui tale assistenza possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro in cui hanno la propria sede.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Articolo 14

La trasmissione di documenti prevista dalla presente direttiva può essere sostituita dalla trasmissione di informazioni ottenute, in qualunque forma e ai medesimi fini, mediante l'informatica.

Articolo 15

1. Le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione della presente direttiva sono riservate. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Le informazioni di cui al primo comma non possono, in particolare, essere trasmesse a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle. Esse non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, a meno che l'autorità che le ha fornite vi abbia espressamente acconsentito e purché tale comunicazione o utilizzazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità ricevente.

Le informazioni previste dalla presente direttiva possono essere comunicate all'autorità richiedente soltanto nella misura in cui tale comunicazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

Gli Stati membri assicurano l'osservanza del carattere riservato delle informazioni ottenute nell'ambito della mutua assistenza anche dopo la chiusura della pratica.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della legislazione veterinaria o zootecnica e nel caso di prevenzione e ricerca di irregolarità a danno dei fondi comunitari.

L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è tempestivamente informata di una siffatta utilizzazione.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri gli accordi bilaterali di mutua assistenza tra amministrazioni veterinarie conclusi con paesi terzi.

La Commissione, da parte sua, comunica agli Stati membri gli accordi di natura analoga che essa conclude con paesi terzi.

Articolo 17

Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese risultanti dall'applicazione della presente direttiva, salvo le eventuali indennità corrisposte ad esperti.

Articolo 18

La presente direttiva non interferisce con l'applicazione negli Stati membri delle norme relative all'assistenza giudiziaria nel campo penale.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1991. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(1) GU n. C 225 del 31. 8. 1988, pag. 4.

(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 28.

(3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 7.

(4) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3.

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