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Document 31985L0586

    Direttiva 85/586/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

    GU L 372 del 31.12.1985, p. 44–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/586/oj

    31985L0586

    Direttiva 85/586/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0044 - 0045
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0111
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0111
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0074
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0074


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (85/586/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, vista la proposta della Commissione, considerando che, per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo, conviene completare gli elenchi dei laboratori contenuti nella normativa comunitaria; che gli atti da completare in tal senso sono la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/320/CEE (2), nonché la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dalla direttiva 84/645/CEE (4); considerando che occorre adeguare i certificati comunitari relativi agli scambi di animali vivi delle specie bovina e suina, nonché la bollatura di salubrità delle carni fresche e dei prodotti a base di carne; che gli atti da adeguare in tal senso sono la suddetta direttiva 64/432/CEE, la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (5), modificata da ultimo dalla direttiva 85/325/CEE (6), nonché la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (7), modificata da ultimo dalla direttiva 85/328/CEE (8); considerando che è opportuno modificare la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (9), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (10), al fine di tener conto delle deroghe previste per il Portogallo dall'articolo 343 dell'atto di adesione del 1985; considerando che le misure di lotta contro la peste suina classica, che la Spagna e il Portogallo dovranno applicare per l'eradicazione di tale malattia, devono essere definite secondo una procedura comunitaria; che a tal fine occorre adeguare la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (11), modificata dalla direttiva 81/47/CEE (12); considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, conviene completare la definizione del concetto di «regione» quale figura nella direttiva 64/432/CEE; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione, che entreranno in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue: 1) all'articolo 2, lettera o), sono aggiunti i trattini seguenti:«- per la Spagna: Provincia, -per il Portogallo continentale: distrito, e per il resto del territorio: região autonoma»; 2)nell'allegato B, punto 12, sono aggiunte le due lettere seguenti:«k)Spagna - Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Granada, l)Portogallo - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa»; 3)nell'allegato C, paragrafo A, punto 9, sono aggiunte le due lettere seguenti:«k)Spagna - Centro Nacional de Brucelosis de Murcia, l)Portogallo - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa»; 4)nell'allegato F - Modello I - nota in calce n. 4, sono aggiunte le due voci seguenti:«In Spagna: Inspector Veterinario,In Portogallo: Inspector Veterinário.»; 5)nell'allegato F - Modello II - nota in calce n. 5, sono aggiunte le due voci seguenti:«In Spagna: Inspector Veterinario,In Portogallo: Inspector Veterinário.»; 6)nell'allegato F - Modello III - nota in calce n. 4, sono aggiunte le due voci seguenti:«In Spagna: Inspector Veterinario,In Portogallo: Inspector Veterinário.»; 7)nell'allegato F - Modello IV - nota in calce n. 5, sono aggiunte le due voci seguenti:«In Spagna: Inspector Veterinario,In Portogallo: Inspector Veterinário.»; 8)nell'allegato G, paragrafo A, punto 2, sono aggiunte le due lettere seguenti:«j)Spagna - Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Barcelona, k)Portogallo - Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa.».

    Articolo 2

    Nell'allegato I, capitolo X, punto 49, lettera a), della direttiva 64/433/CEE, il testo del primo trattino è completato con l'aggiunta delle iniziali seguenti: «- ESP - P».

    Articolo 3

    Nell'allegato A, capitolo VII, punto 33, lettera a), primo trattino, della direttiva 77/99/CEE, sono inserite, dopo l'iniziale «E», le iniziali «ESP - P».

    Articolo 4

    All'articolo 2, della direttiva 77/504/CEE è aggiunta la frase seguente:«Tuttavia, il Portogallo è autorizzato a mantenere, sino al 31 dicembre 1990 al più tardi, restrizioni all'importazione di bovini citati al comma precedente, primo trattino, qualora le razze in causa non siano comprese nell'elenco delle razze autorizzate in Portogallo. Il Portogallo comunica alla Commissione e agli stati membri l'elenco delle razze autorizzate.».

    Articolo 5

    Nell'allegato II della direttiva 80/217/CEE, l'elenco dei laboratori nazionali che si occupano di peste suina è completato come segue:«Spagna: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de BarcelonaPortogallo: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa».

    Articolo 6

    La direttiva 80/1095/CEE è modificata come segue:1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Lo status della Spagna e del Portogallo verrà precisato secondo la stessa procedura prima della data del 1° luglio 1986, per predisporre le misure di lotta più adatte alla rispettiva situazione sanitaria.»;2)all'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunto il membro di frase seguente: «e, per la Spagna e il Portogallo, prima del 1° luglio 1992».

    Articolo 7

    Con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN

    (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (2) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 36.

    (3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

    (4) GU n. L 339 del 27. 12. 1984, pag. 33.

    (5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

    (6) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 47.

    (7) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

    (8) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 50.

    (9) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

    (10) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

    (11) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 5.

    (12) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

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