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Document 31984R1966

Regolamento (CEE) n. 1966/84 del Consiglio del 28 giugno 1984 recante conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

GU L 188 del 16.7.1984, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1966/oj

Related international agreement

31984R1966

Regolamento (CEE) n. 1966/84 del Consiglio del 28 giugno 1984 recante conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 16/07/1984 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0140
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 3 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0140
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 3 pag. 0054


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1966/84 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1984

recante conclusione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che è nell ' interesse della Comunità approvare l ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale , firmato il 15 giugno 1984 , a Malabo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale relativo alla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale .

Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all ' articolo 13 dell ' accordo ( 2 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 giugno 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . BOUCHARDEAU

( 1 ) GU n . C 277 del 17 . 10 . 1983 , pag . 142 .

( 2 ) La data d ' entrata in vigore dell ' accordo verrà pubblicata nella Gazzette ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , qui di seguito denominata « la Comunità » , e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE , qui di seguito denominata « Guinea equatoriale » ,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomù , nonchù le buone relazioni di collaborazione tra la Comunità e la Guinea equatoriale ,

CONSIDERANDO la volontà del governo della Guinea equatoriale di promuovere lo sfruttamento razionale delle sue risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione ,

RICORDANDO che la Guinea equatoriale esercita la propria giurisdizione su una distesa di 200 miglia nautiche al largo delle proprie coste , in particolare in materia di pesca marittima ,

VISTI i lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ,

DETERMINATI a improntare le loro relazioni a uno spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei rispettivi interessi nel settore della pesca marittima ,

DESIDEROSI di stabilire modalità e condizioni per l ' esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

Il presente accordo intende istituire i principi e le norme che disciplineranno l ' insieme delle condizioni per l ' esercizio della pesca da parte delle navi battenti le bandiere degli Stati membri della Comunità , qui di seguito denominate « pescherecci della Comunità » , nelle acque che , in materia di pesca , rientrano sotto la sovranità e nella giurisdizione della Guinea equatoriale , qui di seguito denominate « zona di pesca della Guinea equatoriale » .

Articolo 2

Il governo della Guinea equatoriale concede ai pescherecci della Comunità di esercitare la loro attività nelle zone di pesca della Guinea equatoriale , conformemente al presente accordo .

Articolo 3

1 . La Comunità si impegna ad attuare le misure appropriate per garantire che i suoi pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo , nonchù le normative che disciplinano l ' esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale .

2 . Le autorità della Guinea equatoriale notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi progetto di modifica delle normative suddette .

Articolo 4

1 . L ' attività nella zona di pesca della Guinea equatoriale può essere esercitata dai pescherecci della Comunità soltanto se sono in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità della Guinea equatoriale su richiesta della Comunità .

2 . Il rilascio di licenze è subordinato al versamento di un canone da parte degli armatori interessati .

3 . L ' importo dei canoni nonchù le modalità di pagamento figurano in allegato .

Articolo 5

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno a organizzazioni internazionali , onde garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche , soprattutto nell ' Atlantico centrorientale e per le specie altamente migratorie , nonchù ad agevolare le relative ricerche scientifiche .

Articolo 6

In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell ' articolo 2 , la Comunità parteciperà , alle condizioni e secondo le modalità definite nel protocollo allegato al presente accordo , alla realizzazione di progetti connessi allo sviluppo della Guinea equatoriale , senza pregiudizio dei finanziamenti di cui la Guinea equatoriale usufruisce nell ' ambito della convenzione di Lomù .

Articolo 7

Le parti convengono di consultarsi in caso di controversia sull ' interpretazione o sull ' applicazione del presente accordo .

Articolo 8

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo .

Detta commissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti , alternativamente nella Guinea equatoriale e nella Comunità .

Articolo 9

Nessuna disposizione del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna parte in ordine a un qualsiasi problema relativo al diritto del mare .

Articolo 10

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d ' applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea e alle condizioni previste da detto trattato , da un lato , e al territorio della Guinea equatoriale , dall ' altro .

Articolo 11

L ' allegato e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo , e , salvo disposizione contraria , qualsiasi riferimento al presente accordo comprende altresì l ' allegato e il protocollo .

Articolo 12

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore . Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio , esso rimane in vigore per ulteriori periodi di un anno , salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo .

In tal caso , le parti contraenti svolgono negoziati per determinare di concerto le modifiche o integrazioni da apportare agli allegati o al protocollo .

Articolo 13

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine .

Fatto a Malabo , addì quindici giugno millenovecentottantaquattro in duplice esemplare in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , tedesca e spagnola , ciascun testo facente ugualmente fede .

ALLEGATO

Condizioni relative all ' esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale per i pescherecci della Comunità

1 . Di massima , le competenti autorità comunitarie comunicano tre mesi prima dell ' inizio del periodo di validità richiesto l ' elenco dei pescherecci che nei dodici mesi successivi eserciteranno la pesca a norma dell ' accordo .

2 . I canoni di cui all ' articolo 4 dell ' accordo , a carico degli armatori dei pescherecci di cui al paragrafo 1 , sono fissati a 20 ECU/t di pescato nella zona di pesca della Guinea equatoriale .

3 . A titolo di anticipo sui canoni , gli armatori versano al Tesoro della Guinea equatoriale un importo di 40 000 ECU dal momento dell ' entrata in vigore dell ' accordo .

4 . Alla fine di ogni anno viene effettuato un computo provvisorio dei canoni dovuti per ciascuna campagna annua sulla base delle dichiarazioni di cattura rilasciate in via provvisoria dagli armatori e comunicate simultaneamente alle competenti autorità della Guinea equatoriale e della Commissione delle Comunità europee . L ' importo corrispondente è versato al Tesoro della Guinea equatoriale non oltre il 31 dicembre dell ' anno in corso .

Le competenti autorità della Commissione delle Comunità europee stabiliscono il computo definitivo dei canoni dovuti per una campagna annua in funzione dello stato delle catture stabilito per la campagna in causa dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell ' Atlantico .

Gli armatori ricevono notifica del computo e dispongono di un termine di trenta giorni per adempiere ai loro obblighi finanziari .

5 . Allo scadere dell ' accordo , la somma versata in anticipo viene dedotta dall ' ultimo pagamento effettuato .

6 . Prima dell ' entrata in vigore dell ' accordo , le competenti autorità della Guinea equatoriale comunicano le modalità per il pagamento dei canoni , in particolare i conti e le valute da utilizzare .

7 . Durante le loro attività nella zona di pesca della Guinea equatoriale i pescherecci comunicano alla stazione radio di Annobon ( prefisso di chiamata : 3 CA-24 ) il risultato di ogni retata .

Su richiesta delle autorità della Guinea equatoriale le navi prendono a bordo osservatori . La presenza dell ' osservatore non deve superare il tempo necessario per procedere a una verifica per campione delle catture .

PROTOCOLLO

tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale

Articolo 1

A norma dell ' articolo 2 dell ' accordo e durante il periodo di validità del presente protocollo , le licenze di pesca nella zona di pesca della Guinea equatoriale vengono concesse a 27 tonniere congelatrici oceaniche .

Inoltre , su richiesta della Comunità , dette licenze possono essere integrate con autorizzazioni riguardanti altre categorie di pescherecci , in condizioni che verranno definite dalla commissione mista .

Articolo 2

L ' importo della partecipazione di cui all ' articolo 6 dell ' accordo è fissato a un minimo forfettario di 180 000 ECU l ' anno . Tale importo copre le attività di pesca fino a un massimo di catture di 4 000 tonnellate di tonnidi ; se la quantità delle catture realizzate dai pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Guinea equatoriale supera tale quantitativo , l ' importo suddetto è aumentato in proporzione .

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