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Document 31984D0419

84/419/CEE: Decisione della Commissione del 19 luglio 1984 che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini

GU L 237 del 5.9.1984, p. 11–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/419/oj

31984D0419

84/419/CEE: Decisione della Commissione del 19 luglio 1984 che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 05/09/1984 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0070
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0070


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1984

che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini

(84/419/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 77/504/CEE, la Commissione dovrà stabilire, conformemente alla procedura definita all'articolo 8 della stessa direttiva, i criteri d'iscrizione dei bovini nei registri genealogici;

considerando che in tutti gli Stati membri, ad eccezione momentaneamente della Grecia, le associazioni ed organizzazioni di allevatori tengono registri genealogici o hanno provveduto alla loro istituzione;

considerando che occorre pertanto determinare i criteri per l'iscrizione dei bovini in detti registri;

considerando che, per poter essere iscritti nei registri, gli animali devono rispondere a requisiti precisi in materia di genealogia e di identificazione;

considerando che il registro genealogico dovrebbe essere suddiviso in più sezioni e classi, onde evitare l'esclusione di determinati tipi di animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere iscritto nella sezione principale del registro genealogico della propria razza, un bovino deve:

- discendere da genitori e nonni che siano iscritti in un registro della stessa razza,

- essere identificato alla nascita secondo le norme stabilite da tale registro,

- avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale registro.

Articolo 2

La sezione principale del registro genealogico può essere suddivisa in più classi in base ai pregi degli animali. Soltanto i bovini conformi ai criteri di cui all'articolo 1 possono essere iscritti in una di queste classi.

Articolo 3

1. Un'organizzazione od una associazione di allevatori che tiene un registro genealogico può decidere che una femmina non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritta in una sezione supplementare del registro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti:

- essere identificata secondo le norme stabilite dal registro,

- essere considerata conforme allo standard della razza,

- soddisfare ad un minimo di prestazioni secondo le norme stabilite dal registro.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, possono essere differenziati a seconda che la femmina appartenga alla razza in questione pur essendo di origine sconosciuta, o sia nata nel quadro di un programma d'incrocio approvato dall'associazione od organizzazione di allevatori che tiene il registro genealogico.

Articolo 4

Una femmina la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte in una sezione supplementare del registro genealogico prevista all'articolo 3, paragrafo 1, ed il padre e due nonni della quale siano iscritti nella sezione principale del registro rispondente ai criteri di cui all'articolo 1, deve essere considerata come femmina di razza pura ed essere iscritta nella sezione principale nel registro, a norma dell'articolo 1.

Articolo 5

Qualora un registro comprenda più classi nella sezione principale, un bovino proveniente da un altro Stato membro dev'essere iscritto nella classe del registro ai cui criteri esso corrisponde.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

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