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Document 31977L0098

Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario

GU L 26 del 31.1.1977, p. 81–84 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/98/oj

31977L0098

Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0081 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0170


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che modifica le direttive 64/432/CEE , 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario

( 77/98/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlemento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , in occasione dell ' ampliamento della Comunità , la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati , in deroga alle regolamentazioni comunitar esistenti , a mantenere , in una certa misure , le loro regolamentazioni nazionali nel settore veterinario ;

considerando che il regime particolare di cui godono questi tre Stati membri è stato recepito in primo luogo nelle disposizioni degli articoli 104 e 105 dell ' atto di adesione ( 3 ) ; che disposizioni analoghe , costituenti il prolungamento logico di tali disposizioni , sono state introdotte in successivi atti del Consiglio ; che a tal fine sono stati previsti l ' articolo 13 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 4 ) , e l ' articolo 33 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ( 5 ) ; queste due direttive sono state modificate da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 6 ) ;

considerando che l ' articolo 106 dell ' atto di adesione , come pure le altre disposizioni summenzionate , hanno previsto la trasmissione da parte della Commissione al Consiglio , non oltre il 1° luglio 1976 , di una relazione e , se necessario , di proposte appropriate al fine di apportare una soluzione al problema delle deroghe ;

considerando che le soluzioni da ricercare devono ispirarsi alla necessità di non compromettere il livello sanitario già raggiunto e di assicurare quanto più possibile la libera circolazione degli animali e delle carni ;

considerando che , per quanto riguarda le carni fresche della specie bovina , i rischi di propagazione di malattie sono senza dubbio inferiori a quelli occasionati dagli scambi di animali vivi ; che , d ' altronde , le condizioni previste dalle direttive esistenti per la circolazione delle carni rendono inutili l ' imposizione di altre garanzie speciali ;

considerando che , per quanto riguarda gli animali vivi , occore preparare l ' instaurazione progressiva di un regime comune a tutti gli Stati membri facendo una distinzione tra le diverse categorie d ' animali , a seconda del rischio che , rispettivamente , esse rappresentano e tenendo conto della necessità di ampliare in modo graduale gli scambi a partire dalle correnti commerciali esistenti ; che modifiche appropriate devono essere introdotte nella direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ;

considerando che le importazioni in taluni Stati membri , in provenienza dai paesi terzi , devono poter rimanere soggette a un regime che sia almeno altrettanto rigoroso di quello attualmente applicato in gli Stati membri ;

considerando che le regolamentazioni comunitarie relative , in particolare , all ' afta epizootica e alla peste suina dovrebbero consentire di apportare , in futuro , una soluzione comune e completa all ' insieme di questi problemi ;

considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio particolare , a favore dell ' Irlanda e del Regno Unito per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , al fine di consentire loro di procedere agli adeguamenti resi necessari dall ' applicazione delle regolamentazioni comunitarie ;

considerando che sembra opportuno , alla luce dell ' esperienza acquisita , ampliare il ricorso ad una procedura rapida ed efficace per apportare a talune disposizioni adeguamenti tecnici , o per stabilire norme d ' esecuzione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

A decorrere dall 1° gennaio 1977 l ' articolo 13 della direttiva 72/461/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 13

Fino al 31 dicembre 1982 l ' Irlanda e il Regno Unito per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , sono autorizzati a mantenere , per le loro importazioni di carvi fresche , le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l ' afta epizootica , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato .

Fino al 31 dicembre 1977 la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere , per le loro importazioni di carni fresche , le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato . »

Articolo 2

Il seguente articolo 4 bis è inserito nella direttiva 64/432/CEE :

« Articolo 4 bis

Fino al 31 dicembre 1982 l ' Irlanda e il Regno Unito per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , sono autorizzati a mantenere , per l ' importazione nel loro territorio di bovini da allevamento , da produzione e da macello in provenienza dagli altri Stati membri , le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l ' afta epizootica , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato .

Il Consiglio , deliberando all ' unanimità su proposta della Commissione , che dovrà essere presentata entro il 1° luglio 1977 , adotterà anteriormente al 1° gennaio 1978 le eventuali modifiche degli allegati A , B e C della direttiva 64/432/CEE , nonchù qualsiasi altra misura , comprese disposizioni relative agli scambi tradizionali tra l ' Irlanda e il Regno Unito .

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1978 il seguente articolo è inserito nella direttiva 64/432/CEE :

« Articolo 4 ter

Senza pregiudizio dell ' articolo 4 bis , gli Stati membri indenni da oltre due anni da afta epizootica , che non praticano la vaccinazione sistematica e che , in deroga ai requisiti della presente direttiva , non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da un periodo da determinarsi in base alla procedura di cui all ' articolo 12 , possono , fino al 31 dicembre 1972 , nel rispetto delle disposizioni generali del trattato , subordinare l ' introduzione nel loro territorio di animali da macello , da allevamento e da produzione alle condizioni seguenti :

A . Qualora tali animali provengano da uno Stato membro indenne da afta epizootica da almeno due anni ,

1 . che non pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e non ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva , ad eccezione delle disposizioni relative all ' obbligo di vaccinazione antiaftosa ;

2 . che pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva , ad eccezione delle disposizioni relative alla vaccinazione antiaftosa che sono sostituite dalle seguenti garanzie :

- gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo ( detto « probang-test » ) , con esito negativo ,

- gli animali della specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi , con esito negativo ,

- gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati isolati per 14 giorni in un ' azienda o in una stazione di quarantena , sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale , nel paese speditore , fermo restando che ;

i ) nessun animale che si trovi nell ' azienda d ' origine o , eventualmente nella stazione di quarantena , può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di 21 giorni precedente la spedizione e nessun altro animale , ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione , deve essere stato introdotto nell 'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo ;

ii ) se gli esami , richiesti in applicazione del presente articolo , vengono effettuati nell ' azienda , gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa .

Gli animali saranno inoltre sottoposti a 21 giorni di quarantena nel paese di destinazione .

B . Qualora tali animali provengono da uno Stato membro non indenne da afta epizootica da almeno due anni ,

1 . che non pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e non ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva , ad eccezione delle disposizioni relative alla vaccinazione antiaftosa che sono sostituite dalle seguenti garanzie :

- gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo ( detto « probang-test » ) , con esito negativo ,

- gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi , con esito negativo ;

- gli animali delle specie bovina e suina devono essere stati isolati per 14 giorni in un ' azienda o in una stazione di quarantena , sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale , nel paese speditore ,

fermo restando che :

i ) nessun animale che si trovi nell ' azienda d ' origine o , eventualmente nella stazione di quarantena , può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di 30 giorni precedente la spedizione e nessun altro animale , ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione , deve essere stato introdotto nell 'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo ;

ii ) se gli esami , richiesti in applicazione del presente articolo , vengono effettuati nell ' azienda , gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa .

Gli animali saranno inoltre sottoposti a 21 giorni di quarantena nel paese di destinazione ;

2 . che pratica la vaccinazione contro l ' afta epizootica e ammette nel suo territorio la presenza di animali vaccinati contro tale malattia , gli animali suddetti debbono soddisfare ai requisiti sub B , punto 1 ) , nonchù a qualsiasi altro eventuale requisiti supplementare da adottare in base alla procedura di cui agli articoli 12 o 13 .

Le modalità di applicazione del presente articolo , in particolare l ' appartenenza degli Stati membri all ' una o all ' altra delle categorie di cui al primo comma , sub A e B , nonchù le modalità di accesso a tali categorie , sono determinate in base alla procedura prevista all ' articolo 12 » .

Articolo 4

L 'articolo 7 , paragrafo 1 , sub A , lettera b ) , della direttiva 64/432/CEE è soppresso .

Nell ' articolo 7 , paragrafo 1 , sub C , della direttiva 64/432/CEE la data del 31 dicembre 1977 è sostituita da quella del 31 dicembre 1979 .

Articolo 5

A decorrere dal 1° gennaio 1978 , l ' articolo 8 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE è completato nel modo seguente :

« Per quanto riguarda gli animali da allevamento e da produzione i requisiti previsti dal presente paragrafo possono variare a seconda degli Stati membri in base alle disposizioni particolari di cui essi godono nell ' ambito degli scambi intracomunitari . »

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1978 , il testo dell ' articolo 33 , della direttiva 72/462/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 33

All ' atto dell ' applicazione degli articoli 8 e 16 , le condizioni stabilite in base alla procedura dell ' articolo 29 per le importazioni effettuate da taluni Stati membri debbono essere almeno altrettanto rigorose di quelle che tali Stati membri applicano nell ' ambito degli scambi intracomunitari . »

Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative , necessarie per conformarsi alla presente direttiva :

a ) per il 1° gennaio 1977 , per quanto riguarda l ' articolo 1 ;

b ) per il 1° gennaio 1978 , per quanto riguarda tutte le altre disposizioni .

Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 8

Gli Stati membri destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M . van der STEE

( 1 ) GU n . C 6 del 10 . 1 . 1977 , pag . 141 .

( 2 ) Parere reso il 27 . 10 . 1976 ( non ancora pubblicato nella GU ) .

( 3 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 4 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 24 .

( 5 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

( 6 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 17 .

( 7 ) GU n . L 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

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