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Document 31976R1860

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

GU L 214 del 6.8.1976, p. 24–46 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1860/oj

31976R1860

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 06/08/1976 pag. 0024 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 2 pag. 0070
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0036
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 2 pag. 0070
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0185
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0185


REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1860/76 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1976 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75, del 26 maggio 1975, relativo alla istituzione di una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1), in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio adottare, su proposta della Commissione, le disposizioni relative al personale della Fondazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regime si applica:

- al direttore e al direttore aggiunto della Fondazione

- all'agente della Fondazione

- all'agente locale della Fondazione.

2. È considerato agente della Fondazione, ai sensi del presente regime, l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione.

3. È considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l'agente assunto, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio.

4. Il direttore, nominato dalla Commissione delle Comunità europee, è assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione, al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1365/75.

Il direttore aggiunto, nominato dalla Commissione delle Comunità europee, è assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione, al fine di assistere il direttore e di sostituirlo in caso d'assenza o d'impedimento.

5. Il direttore è abilitato a concludere i contratti di assunzione degli agenti di cui ai paragrafi 2 e 3.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è abilitato a stipulare i contratti d'assunzione del direttore e del direttore aggiunto.

TITOLO II

DEGLI AGENTI DELLA FONDAZIONE

CAPITOLO 1

Articolo 2

L'assunzione di un agente può essere conclusa per una durata determinata o indeterminata.

Il contratto concluso per una durata determinata non può superare cinque anni; esso è rinnovabile.

Articolo 3

Qualsiasi assunzione di agente può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente titolo, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata al bilancio della Fondazione. Ogni posto vacante del quale sia stata decisa la copertura è oggetto di una pubblicità appropriata. Le modalità della pubblicità sono fissate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Gli agenti sono impartiti in quattro categorie, suddivise in gradi corrispondenti alle funzioni che essi devono esercitare.

Gli agenti vengono inquadrati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale.

La corrispondenza tra le funzioni-tipo ed i gradi è stabilita nella seguente tabella:

"" ID="1" ASSV="4">A> ID="2">A 5> ID="3">Amministratore principale"> ID="2">A 6> ID="3" ASSV="2" ACCV="2.2.3">Amministratore"> ID="2">A 7"> ID="2">A 8> ID="3">Amministratore aggiunto"> ID="1" ASSV="3">B> ID="2">B 1> ID="3">Assistente principale"> ID="2">B 3> ID="3">Assistente"> ID="2">B 5> ID="3">Assistente aggiunto"> ID="1" ASSV="6">C> ID="2" ASSV="2" ACCV="2.3.2">C 1> ID="3">Segretario principale"> ID="3">Commesso principale"> ID="2">C 2> ID="3" ASSV="2" ACCV="2.2.3">Segretario stenodattilografo

Commesso"> ID="2">C 3"> ID="2" ASSV="2" ACCV="2.2.3">C 5> ID="3">Dattilografo"> ID="3">Commesso aggiunto"> ID="1" ASSV="2">D> ID="2">D 2> ID="3">Agente qualificato"> ID="2">D 4> ID="3">Agente non qualificato">

In base a questa tabella, il consiglio di amministrazione adotta, d'intesa con la Commissione delle Comunità europee, la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni che comporta ciascuna funzione-tipo.

Articolo 5

Il contratto d'assunzione dell'agente deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

L'agente assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. Tuttavia, il direttore, per tener conto della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado; tale abbuono non può essere superiore a quarantotto mesi.

L'assegnazione di un agente ad un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto di assunzione.

Articolo 6

1. È istituito un comitato del personale che esercita le attribuzioni previste dal presente regime.

2. La composizione e le modalità di funzionamento di quest'organo sono determinate dal consiglio di amministrazione in conformità dell'allegato I.

3. Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso la Fondazione e assicura un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.

Il comitato porta a conoscenza del direttore qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente regime. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.

Il comitato sottopone al direttore ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

4. L'agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno o indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al comitato del personale.

È altresì elettore l'agente titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

CAPITOLO 2

Doveri e diritti

Articolo 7

L'agente deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Fondazione, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla Fondazione.

Senza l'autorizzazione del direttore, l'agente non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei alla Fondazione, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua assunzione, sia nel corso di un congedo per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.

Articolo 8

L'agente deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione.

L'agente non può esercitare un'attività esterna neppure a titolo gratuito.

Articolo 9

Qualora il coniuge di un agente eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, l'agente deve farne dichiarazione al direttore.

Quando tale attività sia incompatibile con quella dell'agente e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, il direttore decide se l'agente viene mantenuto nelle sue funzioni.

Articolo 10

L'agente che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su un affare, alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informarne il direttore.

Articolo 11

L'agente che sia candidato ad un mandato parlamentare deve chiedere un'aspettativa senza assegni per un periodo che non può superare i tre mesi.

Il direttore prende in esame la situazione dell'agente eletto. A seconda dell'importanza di tale funzione e dei doveri che essa comporta per il titolare, il direttore decide se l'agente rimane in attività di servizio o se debba invece chiedere un'aspettativa senza assegni. In quest'ultimo caso, l'aspettativa ha una durata pari a quella del mandato dell'agente.

Articolo 12

Dopo la cessazione dal servizio, l'agente è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 13

L'agente è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; non deve in alcun modo comunicare, a persona non qualificata ad averne conoscenza, documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dal servizio egli è tenuto ad osservare tale dovere.

L'agente non deve pubblicare né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attività della Fondazione, senza autorizzazione del direttore. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura tale da compromettere gli interessi della Fondazione.

Articolo 14

Tutti i diritti derivanti da lavori fatti dall'agente nell'esercizio delle sue funzioni appartengono alla Fondazione.

Articolo 15

Senza l'autorizzazione del direttore, l'agente non può, a nessun titolo, deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può esser negata soltanto quando lo richiedano gli interessi della Fondazione e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'agente interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente è tenuto ad osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli agenti o ex agenti chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente della Fondazione.

Articolo 16

L'agente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 17

L'agente, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

L'agente incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera dalle sue responsabilità.

L'agente, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, deve, eventualmente per iscritto, esprimere la propria opinione al suo superiore gerarchico. Se quest'ultimo conferma l'ordine per iscritto, l'agente deve eseguirlo, a meno che esso non sia contrario alla legge penale.

Articolo 18

L'agente può esser tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalla Fondazione per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dal direttore, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

Articolo 19

I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti sono attribuiti nell'esclusivo interesse della Fondazione. Fatte salve le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

Articolo 20

La Fondazione assiste l'agente, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui l'agente o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente l'agente dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile.

Essa facilita il perfezionamento professionale dell'agente, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai suoi interessi.

Articolo 21

Gli agenti fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali.

Articolo 22

L'agente può presentare un'istanza al direttore.

Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente regime deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'agente interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.

Le singole decisioni relative alla posizione amministrativa di un agente sono immediatamente affisse negli edifici della Fondazione.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 23

1. L'assunzione degli agenti deve assicurare alla Fondazione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

Gli agenti sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

Nessuna funzione deve essere riservata ai cittadini di un determinato Stato membro.

2. Per essere assunto come agente, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal consiglio di amministrazione e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità europee e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Articolo 24

Prima di essere assunto, l'agente è sottoposto a una visita di un medico designato dalla Fondazione, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 23, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 25

L'agente può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi.

Al termine del periodo di prova, viene risolto il contratto d'assunzione dell'agente che non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti. In questo caso, l'agente fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di prova compiuto.

CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 26

Gli agenti in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della Fondazione.

La durata normale del lavoro non può tuttavia superare le quarantadue ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dal direttore.

Articolo 27

L'agente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dal direttore. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un agente non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti delle categorie A e B non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato II, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti delle categorie C e D danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

Articolo 28

L'agente ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di ventiquattro giorni lavorativi e ad un massimo di trenta conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata dal consiglio di amministrazione d'accordo con la Commissione delle Comunità europee, previa consultazione del comitato del personale.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere, a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato III.

Articolo 29

Indipendentemente dai congedi previsti all'articolo 28, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di maternità che ha inizio sei settimane prima della data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina otto settimane dopo la data del parto; tale congedo non può essere inferiore a quattordici settimane.

Articolo 30

1. L'agente che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o d'infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia retribuito.

L'interessato deve informare il più presto possibile la Fondazione del suo impedimento, precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dalla Fondazione.

Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di dodici giorni, il direttore prende una decisione in base al parere di un medico designato dalla Fondazione, dopo aver preso atto del parere di un medico indicato dall'interessato.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito è tuttavia limitato alla durata dei servizi compiuti dall'agente con un minimo di un mese. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto in occasione dell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro, la retribuzione integrale finché non sia ammesso ad avvalersi dei diritti previsti in materia dalla legislazione nazionale applicabile a norma dell'articolo 38.

2. L'agente deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva presso un medico designato dalla Fondazione, oppure presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono a carico della Fondazione fino a concorrenza dell'ammontare massimo fissato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 31

Salvo in caso di malattia o d'infortunio, l'agente non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. L'agente, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

L'agente che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dal direttore.

Articolo 32

L'elenco dei giorni festivi viene fissato dal consiglio di amministrazione d'accordo con la Commissione delle Comunità europee, previa consultazione del comitato del personale.

Articolo 33

A titolo eccezionale, l'agente può ottenere, a domanda, un'aspettativa senza assegni per impellenti motivi di natura personale. Il direttore stabilisce la durata dell'aspettativa che non può superare il quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a tre mesi.

La durata dell'aspettativa di cui al primo comma non è presa in considerazione per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, secondo comma.

Articolo 34

L'agente richiamato alle armi è collocato in aspettativa e gode della retribuzione integrale per una durata pari al periodo di servizio compiuto e al massimo per tre mesi. Allo scadere di questo periodo, l'agente beneficia, per la durata del richiamo alle armi e per un massimo della metà del servizio compiuto, di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base. Allo scadere di questo nuovo periodo, l'agente è collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, i versamenti previsti dal primo comma sono ridotti dell'ammontare della paga militare percepita dall'interessato durante il periodo corrispondente.

CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 35

L'agente ha diritto di percepire, alle condizioni fissate dall'allegato IV, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.

L'agente che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

Articolo 36

In caso di decesso di un agente, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

Articolo 37

L'agente ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato IV, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, della risoluzione del contratto, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

CAPITOLO 6

Sicurezza sociale

Articolo 38

1. Per la copertura dei rischi di malattia, d'infortunio, d'invalidità e di decesso e per consentire all'interessato di costituirsi una pensione d'anzianità, l'agente è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro sul cui territorio svolge la sua attività.

Egli può tuttavia optare fra l'applicazione della legislazione di detto Stato membro e l'applicazione della legislazione dello Stato membro alla quale è stato da ultimo assoggettato ovvero dello Stato membro di cui è cittadino per quanto concerne le disposizioni che non siano quelle relative agli assegni familiari, la cui concessione è disciplinata nell'allegato IV. Tale diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta in un termine di sei mesi successivi alla data della conclusione del contratto di assunzione o dell'entrata in vigore del presente regolamento, si acquisisce alla data di entrata in servizio.

La Fondazione assume l'onere dei contributi a carico del datore di lavoro previsti dalla legislazione applicabile, quando l'agente è iscritto ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale oppure i due terzi dei contributi richiesti all'interessato quando l'agente continua a rimanere iscritto, a titolo volontario, al regime nazionale di sicurezza sociale da cui dipendeva prima di entrare al servizio della Fondazione, oppure quando si iscrive, a titolo volontario, ad un regime nazionale di sicurezza sociale.

2. Qualora non possa essere applicato il paragrafo 1, l'agente è assicurato, a carico della Fondazione e fino a concorrenza dei due terzi di cui al paragrafo 1, contro i rischi di malattia, d'infortunio, d'invalidità e di decesso, nonché al fine di consentirgli la costituzione di una pensione d'anzianità. Le condizioni d'applicazione della presente disposizione sono stabilite dal consiglio di amministrazione, previo parere del comitato del personale.

Articolo 39

1. Per la nascita di un figlio, all'agente spetta un assegno di 7 000 FB.

2. L'assegno previsto al paragrafo 1 spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

3. L'agente beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura che egli stesso o il coniuge percepiscono da altra fonte per lo stesso figlio. Tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Qualora il padre e la madre siano agenti della Fondazione, l'assegno viene corrisposto soltanto alla madre.

Articolo 40

In caso di decesso di un agente, la Fondazione assume l'onere delle spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine dell'agente.

Articolo 41

Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni ad un agente, che si trovi in una situazione particolarmente difficile, soprattuto a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della sua situazione familiare.

Tali disposizioni sono applicabili per analogia anche all'ex agente dopo la scadenza del contratto, quando sia diventato inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata o ad infortunio intervenuti nel corso dell'impiego e giustifichi di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.

CAPITOLO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 42

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione, se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

CAPITOLO 8

Mezzi di ricorso

Articolo 43

1. Qualsiasi persona cui si applica il presente regime può presentare al direttore una domanda che l'inviti a prendere a suo riguardo una decisione. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.

2. Qualsiasi persona a cui si applica il presente regime può presentare al consiglio di amministrazione un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione, sia che egli non abbia preso una misura imposta dal regime. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi dal giorno della pubblicazione;

- a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Il consiglio di amministrazione notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 44.

3. Per quanto riguarda gli agenti, la domanda ed il reclamo devono essere inoltrati per via gerarchica, salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto dell'agente. In tal caso, essi possono essere presentati direttamente all'autorità immediatamente superiore.

Articolo 44

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia fra la Fondazione ed una delle persone indicate nel presente regime circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario, la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.

2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee è ricevibile soltanto se:

- il consiglio di amministrazione ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, nel termine ivi previsto;

- tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

- dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest'ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'interessato, dopo aver presentato al consiglio di amministrazione un reclamo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.

5. I ricorsi di cui al presente articolo vengono istruiti e risolti secondo le norme previste dal regolamento di procedura stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

CAPITOLO 9

Risoluzione del contratto

Articolo 45

Il contratto dell'agente si risolve, oltre che per decesso:

1. per i contratti a tempo determinato:

a) alla data stabilita nel contratto;

b) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, se in esso è prevista una clausola che dia all'agente o alla Fondazione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il termine di preavviso non può superare i tre mesi;

c) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni.

In caso di risoluzione del contratto da parte della Fondazione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso fra la data di cessazione dal servizio e quella di scadenza del contratto.

2. per i contratti a tempo indeterminato:

a) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato, con un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può aver inizio durante un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di tali congedi, nei limiti suddetti;

b) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni.

Articolo 46

Il contratto sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato:

1. deve essere risolto dalla Fondazione senza preavviso, in caso di chiamata alle armi dell'agente;

2. può essere risolto dalla Fondazione senza preavviso:

a) alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste dall'articolo 25, secondo comma;

b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, in caso di nomina dell'agente a pubbliche funzioni, se il direttore ritiene che il mandato pubblico dell'agente sia incompatibile con l'esercizio normale delle sue funzioni presso la Fondazione;

c) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e d);

d) nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alle fine del congedo di maternità retribuito previsto dall'articolo 30. L'agente beneficia in tal caso di un'indennità pari allo stipendio base ed agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

Articolo 47

1. Il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dal direttore; l'interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

2. In questo caso, il direttore può decidere di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione previsto dall'allegato IV.

Articolo 48

1. Il contratto di un agente deve essere risolto dalla Fondazione senza preavviso non appena il direttore costati:

a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste dall'articolo 23, paragrafo 2 e

b) che queste false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

2. In tal caso, la risoluzione viene pronunciata dal direttore, sentito l'interessato. L'agente deve immediatamente abbandonare le proprie funzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 2.

TITOLO III

Degli agenti locali

Articolo 49

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:

a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,

b) i congedi,

c) la loro retribuzione,

sono stabilite dal consiglio di amministrazione d'accordo con la Commissione delle Comunità europee, in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente locale deve esercitare le proprie funzioni.

Articolo 50

In materia di sicurezza sociale, la Fondazione assume gli oneri che, in base alla regolamentazione esistente nella località in cui l'agente locale deve esercitare le proprie funzioni, spettano ai datori di lavoro.

Articolo 51

Le controversie tra la Fondazione e l'agente locale sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l'agente locale esercita le proprie funzioni.

Articolo 52

L'agente locale titolare di un contratto di durata superiore ad un anno o di durata indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al comitato del personale. É altresì elettore l'agente locale titolare di un contratto di durata inferiore ad un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

TITOLO IV

IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AGGIUNTO

Articolo 53

1. Fatto salvo l'articolo 54, le disposizioni applicabili al direttore e al direttore aggiunto sono fissate dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore aggiunto assiste il direttore e lo sostituisce in caso d'assenza o d'impedimento.

Articolo 54

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 21, relative ai doveri e diritti nonché quelle di cui agli articoli 43 e 44 relative ai mezzi di ricorso sono applicabili, per analogia, anche al direttore e al direttore aggiunto.

TITOLO V

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 55

Gli articoli 12-16 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili all'agente della Fondazione nonché al direttore e al direttore aggiunto.

Gli agenti locali beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera a), di detto protocollo.

TITOLO VI

REGIME FISCALE

Articolo 56

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (2), è applicabile, per analogia, anche all'agente della Fondazione nonché al direttore e al direttore aggiunto.

L'imposta è riscossa dalla Fondazione mediante ritenuta diretta. Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nel bilancio delle Comunità europee.

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 57

Le disposizioni generali di esecuzione del presente regime sono adottate dal consiglio di amministrazione d'accordo con la Commissione delle Comunità europee, su proposta del direttore e previa consultazione del comitato del personale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.(2) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEL PERSONALE

Articolo unico

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti per due anni. Tuttavia, la Fondazione può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno.

Le condizioni di elezione al comitato del personale sono stabilite dall'assemblea generale degli agenti assegnati alla relativa sede di servizio. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di agenti.

La validità delle elezioni al comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori.

Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale nonché dagli agenti che facciano parte di organi creati dalla Fondazione sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio delle predette funzioni.

ALLEGATO II

MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 1

Entro i limiti fissati dall'articolo 27 del regime, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti delle categorie C e D danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora di tempo libero; tuttavia, se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

b) se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, il direttore autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,72 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a);

c) per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.

Articolo 2

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato come lavoro straordinario aí sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione del direttore.

Articolo 3

In deroga agli articoli 1 e 2, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti delle categorie C e D, che lavorano in condizioni particolari, possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dal consiglio di amministrazione, previo parere del comitato del personale.

ALLEGATO III

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI

Sezione 1

CONGEDO ORDINARIO

Articolo 1

In occasione dell'entrata in servizio e della risoluzione del contratto, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Articolo 2

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta dell'agente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia, deve essere di almeno due settimane consecutive. All'agente che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 3

Qualora l'agente, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

Articolo 4

Se l'agente, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

L'agente che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al comma precedente, all'agente che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni di cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

Articolo 5

Se l'agente, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.

Sezione 2

CONGEDI STRAORDINARI

Articolo 6

All'agente può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

- matrimonio dell'agente: quattro giorni

- trasloco dell'agente: fino a due giorni

- malattia grave del coniuge: fino a tre giorni

- decesso del coniuge: quattro giorni

- malattia grave di un ascendente: fino a due giorni

- decesso di un ascendente: due giorni

- nascita, matrimonio di un figlio: due giorni

- malattia grave di un figlio: fino a due giorni

- decesso di un figlio: quattro giorni

Sezione 3

GIORNI PER IL VIAGGIO

Articolo 7

La durata del congedo previsto nella precedente sezione 1 è maggiorata dei giorni per il viaggio, calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio, alle seguenti condizioni:

- tra 50 e 250 km: un giorno per l'andata-ritorno,

- tra 251 e 600 km: due giorni per l'andata-ritorno,

- tra 601 e 900 km: tre giorni per l'andata-ritorno,

- tra 901 e 1 400 km: quattro giorni per l'andataritorno,

- tra 1 401 e 2 000 km: cinque giorni per l'andataritorno,

- oltre i 2 000 km: sei giorni per l'andata-ritorno.

In via eccezionale, possono essere concesse deroghe su richiesta giustificata dell'interessato, se il viaggio di andata-ritorno non può essere effettuato entro i termini concessi.

Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d'origine.

Le disposizioni che precedono si applicano all'agente la cui sede di servizio e il luogo d'origine si trovano in Europa. Se la sede di servizio e/o il luogo d'origine si trovana al di fuori dell'Europa, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.

Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE A AI RIMBORSI SPESE

Sezione 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

Articolo 2

La retribuzione dell'agente è espressa in franchi belgi.

Essa è pagata nella moneta del paese nel quale l'agente presta servizio.

La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1o gennaio 1965.

Articolo 3

Alla retribuzione dell'agente espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente regime o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita esistenti nelle varie sedi di servizio.

Detti coefficienti sono uguali a quelli fissati dal Consiglio delle Comunità europee in base alle disposizioni dell'articolo 64 e dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:

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Articolo 5

Le retribuzioni sono soggette agli stessi adeguamenti decisi dal Consiglio delle Comunità europee in materia di retribuzioni dei funzionari di tali Comunità. La Commissione delle Comunità europee è autorizzata a stabilire la tabella degli stipendi base, nonché gli importi degli assegni familiari e delle indennità risultanti dagli adeguamenti summenzionati.

Sezione 2

ASSEGNI FAMILIARI

Articolo 6

1. L'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base dell'agente e non può essere inferiore a 1 276 FB.

2. Ha diritto all'assegno di famiglia:

a) l'agente coniugato,

b) l'agente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3,

c) per decisione speciale e motivata del direttore, presa sulla base di documenti probanti, l'agente che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), assuma tuttavia realmente oneri di famiglia.

3. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale ed abbia redditi professionali eccedenti i 250 000 FB all'anno, al lordo dell'imposta, l'agente che ha diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale del direttore. Tuttavia, il diritto all'assegno è in ogni caso mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.

4. Qualora, in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3, due coniugi che si trovano al servizio della Fondazione abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, quest'ultimo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Articolo 7

1. L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 1 983 FB al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo dell'agente o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

3. L'assegno è concesso:

a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b) su richiesta motivata dell'agente interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata del direttore, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti l'agente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5. L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto ad un unico assegno per figli a carico, anche se il coniuge dell'agente dipende da un'istituzione delle Comunità europee.

Articolo 8

L'agente riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 1 772 FB al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 26 anni.

Il massimale menzionato al primo comma è raddoppiato per:

- l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da una scuola europea o da un istituto d'insegnamento nella sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto d'insegnamento distante almeno 50 km dalla sede di servizio;

- l'agente la cui sede di servizio è distante almeno 50 km da un istituto di insegnamento superiore del suo Stato e della sua lingua, purché il figlio frequenti effettivamente un istituto d'insegnamento superiore distante almeno 50 km dalla sede di servizio e l'agente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato dell'agente non esiste un simile istituto.

Articolo 9

1. Gli agenti che percepiscono gli assegni familiari di cui alla presente sezione debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 6, 7 ed 8.

2. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato, con decisione speciale e motivata del direttore adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, l'agente deve sopportare oneri gravosi.

Sezione 3

INDENNITÀ DI DISLOCAZIONE

Articolo 10

Un'indennità di dislocazione pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati all'agente, è concessa:

a) all'agente:

- che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato nel cui territorio europeo è situata la sede di servizio e,

- che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale nel territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale;

b) all'agente che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 3 543 FB al mese.

Sezione 4

RIMBORSO SPESE

A. Indennità di prima sistemazione ed indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio

Articolo 11

1. L'agente assunto per una durata determinata di almeno un anno, o titolare di un contratto a tempo indeterminato, sempreché il direttore ritenga che debba compiere un periodo di servizio equivalente, beneficia, alle condizioni previste dal paragrafo 2, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio:

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2. a) L'agente che soddisfi alle condizioni richieste per essere ammesso al beneficio dell'indennità di dislocazione o che giustifichi di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 16 del regime, ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di agente che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari ad un mese di stipendio base, se trattasi di agente che non abbia diritto a detto assegno.

Qualora due coniugi agenti della Fondazione abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell'agente.

b) Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio all'agente costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 16 del regime.

c) L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell'agente, al momento dell'assunzione o eventualmente al termine del periodo di prova, oppure alla data dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione dell'agente, come anche della famiglia se l'agente ha diritto all'assegno di famiglia, nella nuova sede di servizio.

d) All'agente avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio, purché detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 16, paragrafo 4. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se l'agente è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, l'agente non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.

e) L'agente, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio della Fondazione prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

f) L'agente beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte: tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

Articolo 12

1. Al momento della risoluzione del contratto, l'agente che adempia alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ha diritto ad un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di agente che abbia diritto all'assegno di famiglia, pari ad un mese di stipendio base se trattasi di agente che non abbia diritto a detto assegno, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione.

Qualora due coniugi agenti della Fondazione abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

L'agente che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.

Per il calcolo di tale periodo non sono presi in considerazione i periodi di aspettativa senza assegni.

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per l'ultima sede di servizio dell'agente.

2. In caso di decesso di un agente, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 7, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1.

3. Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio dell'agente alla data della risoluzione del contratto.

4. L'indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione dell'agente e della famiglia in una località situata ad oltre 70 km dalla sede di servizio o, se l'agente è deceduto, dall'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

La nuova sistemazione dell'agente o della famiglia dell'agente deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

Articolo 13

Tuttavia, l'indennità prevista dall'articolo 11 e l'indennità prevista dall'articolo 12 non possono essere inferiori:

- a 5 000 FB per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia

- a 3 000 FB per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

B. Spese di viaggio

Articolo 14

1. L'agente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b) in occasione della risoluzione del contratto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3.

In caso di decesso di un agente, la vedova e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto, nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente le spese di albergo necessariamente sostenute.

2. Il rimborso si effettua sulle basi seguenti:

- il più breve ed economico itinerario normale e per ferrovia, fra la sede di servizio ed il luogo di assunzione o il luogo di origine;

- tariffa di prima classe per gli agenti delle categorie A e B, tariffa di seconda classe per gli altri agenti;

- su presentazione dello scontrino, vagone letto fino a concorrenza del prezzo in classe « turistica » o del prezzo « cuccetta » se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno sei ore fra le ore 22 e le 7.

Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quello sopra previsto, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia nella classe autorizzata, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione speciale del direttore.

3. Il luogo d'origine dell'agente è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale del direttore. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri delle Comunità europee e dei paesi e territori menzionati nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 15

1. L'agente ha diritto, per sé stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico, ai sensi dell'articolo 7, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito nell'articolo 14, alle condizioni seguenti:

- una volta per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 50 km e inferiore a 725 km,

- due volte per anno civile, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è almeno di 725 km.

Tali distanze sono calcolate secondo le modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Se due coniugi sono agenti della Fondazione, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per sé stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d'origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio dei figli dai quattro ai dieci anni sono calcolate sulla base della tariffa per occupazione di mezzo posto; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il quarto e il decimo anno di età al 1o gennaio dell'anno in corso.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base del prezzo di un biglietto di andata e ritorno per ferrovia in prima classe per gli agenti delle categorie A e B, in seconda classe per gli altri agenti. Se non è possibile effettuare il calcolo su tale base, una decisione speciale del direttore ne fissa le modalità.

3. L'agente che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa senza assegni, ha diritto, se il periodo di attività al servizio della Fondazione è nel corso dell'anno inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento di cui al precedente paragrafo 1, calcolato proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4. Le disposizioni che precedono si applicano all'agente la cui sede di servizio e il cui luogo d'origine si trovano in Europa. L'agente, il cui luogo d'origine e/o la cui sede di servizio si trovano al di fuori dell'Europa, ha diritto, per anno civile e previa presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

5. Il beneficio delle disposizioni del presente articolo è accordato solamente all'agente che abbia almeno nove mesi di servizio.

C. Spese di trasloco

Articolo 16

1. L'agente assunto per una durata determinata di almeno dodici mesi, o titolare di un contratto a tempo indeterminato sempreché il direttore ritenga che debba compiere un periodo di servizio equivalente, ha diritto, alle condizioni previste in appresso, al rimborso delle spese di trasloco.

2. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese quelle d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate all'agente che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 16 del regime e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese. Tale rimborso è effettuato entro i limiti di un preventivo precedentemente approvato. Al servizio competente della Fondazione devono essere presentati almeno due preventivi. Tale servizio, qualora ritenga che i preventivi presentati superano un congruo importo, può scegliere un altro spedizioniere riconosciuto. L'importo del rimborso cui l'agente ha diritto può in tal caso essere limitato a quello del preventivo presentato da questo ultimo spedizioniere.

3. In occasione della risoluzione del contratto o in caso di decesso, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine.

Qualora l'agente deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

4. L'agente deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova.

In occasione della risoluzione del contratto, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma.

Le spese di trasloco sostenute dopo i termini predetti possono essere rimborsate soltanto eccezionalmente con decisione speciale del direttore.

D. Indennità giornaliera

Articolo 17

1. L'agente che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 16 del regime, ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, ad un'indennità giornaliera il cui importo è fissato nella seguente tabella:

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Qualora due coniugi agenti della Fondazione abbiano diritto entrambi all'indennità giornaliera, gli importi che figurano nelle due prime colonne sono applicabili soltanto al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato. Gli importi che figurano nelle altre due colonne sono applicabili all'altro coniuge.

La precedente tabella è uguale a quella adottata dal Consiglio delle Comunità europee in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione dell'articolo 65 dello statuto dei funzionari di dette Comunità.

2. La durata della concessione dell'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

a) per l'agente che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;

b) per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni o - se l'agente interessato deve effettuare un periodo di prova di sei mesi - per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

Qualora due coniugi agenti della Fondazione abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione di cui alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale l'agente ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 16 del regime.

3. L'indennità giornaliera prevista dal paragrafo 1 è ridotta della metà per i periodi durante i quali l'agente beneficia dell'indennità giornaliera di missione prevista dall'articolo 18.

E. Spese di missione

Articolo 18

1. L'agente che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni qui di seguito previste.

2. L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la probabile durata della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo sull'indennità giornaliera che l'interessato può ottenere. Salvo decisione speciale, l'anticipo non è corrisposto quando la missione sia di durata inferiore a ventiquattro ore e si effettua in un paese ove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell'interessato.

Articolo 19

1. Le spese di trasporto per l'agente in missione comprendono il prezzo del trasporto effettuato per l'itinerario più breve, in ferrovia, in prima classe per gli agenti delle categorie A e B, in seconda classe per gli altri agenti.

Se il viaggio corrisponde ad una distanza andata-ritorno pari o superiore a 800 km gli agenti delle categorie C e D ottengono il rimborso delle spese summenzionate, in base alla tariffa di prima classe in ferrovia.

Con decisione del direttore, gli agenti delle categorie C e D, in occasione di una missione in una località la cui distanza andata-ritorno sia inferiore a 800 km, possono ottenere il rimborso delle spese summenzionate sulla base della tariffa di prima classe in ferrovia se accompagnano un membro del consiglio di amministrazione, il direttore o un agente che viaggi in prima classe.

Le spese di trasporto comprendono ugualmente:

- le spese per la prenotazione dei posti e per il trasporto del bagaglio necessario;

- i supplementi per treni rapidi (rimborsati su presentazione dei relativi biglietti, se vengono rilasciati biglietti speciali);

- i supplementi per il vagone letto (rimborsati su presentazione del relativo scontrino) se il viaggio comporta un percorso notturno della durata minima di 6 ore comprese fra le ore 22 e le 7:

- in categoria « doppia »;

- se il treno che si deve prendere non porta tale categoria di vagone letto, il rimborso, previo accordo del direttore, corrisponde al prezzo della classe immediatamente superiore o della classe « singola » qualora esiste soltanto tale classe.

2. Gli agenti possono essere autorizzati a viaggiare in aereo. In questo caso il rimborso può essere effettuato su presentazione del relativo biglietto, nella classe immediatamente inferiore alla prima.

Con decisione del direttore gli agenti che accompagnino in una determinata missione un membro del consiglio di amministrazione o il direttore, possono ottenere per tale missione e su presentazione dei relativi biglietti il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro o dal direttore.

Alle condizioni stabilite dalla regolamentazione prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee gli agenti che effettuino spostamenti in condizioni particolarmente disagevoli possono ottenere, mediante decisione del direttore, su presentazione dei relativi biglietti, il rimborso delle spese del percorso nelle classi utilizzate.

Con decisione speciale del direttore, gli agenti possono essere autorizzati a trasportare bagaglio di un peso eccedente quello ammesso in franchigia a norma delle condizioni di trasporto.

3. Per i viaggi in piroscafo, le classi saranno determinate caso per caso dal direttore. Gli agenti che viaggiano in piroscafo percepiscono, in sostituzione dell'indennità di missione prevista dall'articolo 20 e per la durata del viaggio, un'indennità di 225 FB per ogni periodo di ventiquattro ore.

4. Gli agenti possono essere autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale in occasione di una determinata missione, a condizione che l'uso di tale mezzo di trasporto non comporti un aumento della durata prevista per l'esecuzione della missione.

In questo caso, le spese di trasporto sono rimborsate forfettariamente, alle condizioni previste dal paragrafo 1.

Tuttavia, il direttore può decidere di accordare all'agente che compia regolarmente missioni in circostanze speciali, invece del rimborso delle spese di viaggio per ferrovia, un'indennità chilometrica, qualora l'uso dei mezzi di trasporto collettivi e il rimborso delle spese di trasporto nel modo ordinario presentino sicuri inconvenienti.

L'agente autorizzato ad utilizzare la sua autovettura personale conserva l'intera responsabilità degli incidenti che potrebbero essere occasionati alla sua autovettura o da questa a terzi; egli deve essere in possesso di una polizza d'assicurazione a copertura della sua responsabilità civile, nei limiti riconosciuti sufficienti dal direttore.

Articolo 20

1. a) L'indennità giornaliera di missione è liquidata in base alla tabella seguente:

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b) Quando la missione è effettuata fuori dal territorio europeo degli Stati membri delle Comunità europee il direttore può decidere di applicare importi diversi.

2. Le indennità di cui alle colonne I e II sono ridotte rispettivamente di 330 e di 315 FB per ogni giornata di missione, calcolata secondo il paragrafo 4, durante la quale l'agente abbia sostenuto spese di vagone letto rimborsabili dalla Fondazione.

3. Le stesse detrazioni sono effettuate quando l'agente non abbia dovuto trascorrere la notte in luogo diverso da quello di servizio.

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il conteggio delle indennità giornaliere di missione è effettuato secondo le norme seguenti:

a) missione di durata uguale o inferiore a ventiquattro ore:

- durata uguale o inferiore a sei ore: rimborso delle spese effettive entro i limiti di un quarto dell'indennità giornaliera;

- durata uguale o inferiore a dodici ore, ma superiore a sei ore: metà dell'indennità giornaliera;

- durata uguale o inferiore a ventiquattro ore, ma superiore a dodici ore: indennità giornaliera intera;

b) missione di durata superiore a ventiquattro ore:

- per ogni periodo di ventiquattro ore: indennità giornaliera intera;

- per il periodo rimanente uguale o inferiore a sei ore: nessuna indennità;

- per il periodo rimanente uguale o inferiore a dodici ore, ma superiore a sei ore: metà dell'indennità giornaliera;

- per il periodo rimanente superiore a dodici ore: indennità giornaliera intera.

5. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese dell'agente in missione, ivi comprese le spese di trasferimento al luogo di esecuzione della missione, salvo le spese qui di seguito menzionate, le quali, su presentazione di documenti giustificativi, formano oggetto di un rimborso supplementare:

a) spese telegrafiche o telefoniche, interurbane o internazionali, sostenute per motivi di servizio;

b) spese di rappresentanza nei casi previsti dall'articolo 21;

c) spese eccezionali che l'agente abbia dovuto sostenere per l'esecuzione della missione, su istruzioni speciali ricevute, oppure in caso di forza maggiore e nell'interesse della Fondazione, e che rendessero nettamente insufficienti le indennità accordate.

6. Per ogni missione la cui durata prevista sia di almeno quattro settimane nella stessa località, le indennità possono essere ridotte di un quarto, purché l'interessato ne sia stato informato prima della partenza in missione.

Tale riduzione può essere decisa anche nel corso della missione; in tal caso, non si effettua prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione all'interessato e purché la durata della missione sia di almeno altre quattro settimane alla data della notificazione.

7. L'agente in missione al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità europee, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, deve farne dichiarazione.

L'indennità giornaliera è ridotta di 200 FB per pranzo offerto; le indennità di cui alle colonne I e II sono ridotte rispettivamente di 450 FB e di 420 FB per giorno di alloggio offerto. Quando il vitto e l'alloggio dell'agente in missione siano interamente offerti o rimborsati da parte di una delle istituzioni delle Comunità europee, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, questi percepisce, in luogo dell'indennità di missione di cui sopra, un'indennità di 225 FB per periodo di ventiquattro ore.

8. Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 sono maggiorati del 10 % quando si tratta di missione a Parigi, del 5 % quando di tratta di missioni a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo e del 10 % per gli agenti di categoria C e D quando si tratta di missione a Strasburgo.

F. Rimborso forfettario di spese

Articolo 21

Per gli agenti che in virtù di speciali istruzioni debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza sarà fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dal direttore.

Articolo 22

L'agente che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un'indennità di alloggio.

L'elenco delle località per le quali tale indennità può essere concessa, l'ammontare massimo dell'indennità e le modalità di attribuzione sono identici a quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3 dello statuto dei funzionari di dette Comunità.

Articolo 23

L'agente che presta servizio in una località in cui le condizioni di trasporto sono riconosciute particolarmente difficili ed onerose a motivo della lontananza delle abitazioni dal luogo di lavoro può fruire di un'indennità di trasporto.

L'elenco delle località per le quali tale indennità può essere concessa, l'ammontare massimo dell'indennità e le modalità di attribuzione, sono stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari di dette Comunità.

Sezione 5

Articolo 24

Gli importi di cui alle sezioni 2, 3 e 4 sono automaticamente adeguati in relazione ad ogni modifica degli importi corrispondenti figuranti nello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Sezione 6

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Articolo 25

1. La retribuzione è versata all'agente il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del franco belga.

2. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;

b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

3. Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell'agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

Articolo 26

Le somme dovute all'agente sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove egli esercita le sue funzioni.

Le disposizioni previste all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee si applicano per analogia.

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