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Document 31976L0580

    Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

    GU L 189 del 13.7.1976, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32009L0138 e vedi 32012L0023 e 32013L0058

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/580/oj

    31976L0580

    Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

    Gazzetta ufficiale n. L 189 del 13/07/1976 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0188
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0227
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0188
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0217
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0217


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    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 1976

    che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita

    ( 76/580/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 57 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che la direttiva 73/239/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell ' assicurazione diretta diversa dall ' assicurazione sulla vita ( 3 ) , per facilitare l ' accesso a dette attività e il loro esercizio , ha eliminato alcune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali e che , pur garantendo un ' adeguata tutela degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri , ha coordinato in particolare le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese assicurative ;

    considerando che , a norma di detta direttiva , il fondo di garanzia minimo richiesto da ciascuno Stato membro ad ogni impresa assicurativa la cui sede sociale sia situata sul proprio territorio , non può essere inferiore a taluni importi espressi nella direttiva in unità di conto ;

    considerando che si fa altresi riferimento all ' unità di conto , per determinare l ' importo dell ' incasso al di sotto del quale talune mutue non rientrano nel campo d ' applicazione della stessa ;

    considerando che , a norma di detta direttiva , per unità di conto si intende quella definita dall ' articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti ; che , in base a tale definizione , la conversione degli importi indicati nella direttiva nelle monete nazionali provocherebbe distorsioni di concorrenza tra le imprese la cui sede sociale è situata sul territorio dei diversi Stati membri ;

    considerando che , con la decisione 75/250/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha stabilito , il 21 aprile 1975 , una unità di conto europea che rappresenta un valore medio dell ' evoluzione delle monete degli Stati membri ; che il tasso di conversione di ciascuna moneta rispetto a detta unità di conto si stabilisce automaticamente in base ai corsi rilevati quotidianamente sui mercati dei cambi ; che il ricorso a detta unità di conto europea garantisce alle imprese assicurative le stesse condizioni di concorrenza ;

    considerando che l ' articolo 4 di detto protocollo è in fase di revisione e che , in applicazione della decisione del 18 marzo 1975 del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti , detta banca utilizza l ' unità di conto europea definita dalla decisione 75/250/CEE ;

    considerando che più recentemente , il 18 dicembre 1975 , la Commissione , con la decisione n . 3289/75/CECA ( 5 ) , su parere conforme unanime del Consiglio , ha adottato l ' unità di conto europea per l ' applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;

    considerando che il valore dell ' unità di conto europea in ciascuna delle monete degli Stati membri è determinato quotidianamente e che per la sua utilizzazione ai fini dell ' applicazione della presente direttiva e necessario stabilire un giorno di riferimento ;

    considerando tuttavia che l ' introduzione dell ' unità di conto europea comporterebbe per taluni Stati membri una riduzione , in moneta nazionale , degli importi espressi in unità di conto nella direttiva ; che tale riduzione si tradurrebbe in un ' eguale riduzione della tutela attualmente concessa agli assicurati dal fondo di garanzia minimo ; che gli importi summenzionati dovranno venire riesaminati ogni due anni ; che questo riesame può condurre a una modifica di detti importi ; che la riduzione in taluni Stati membri degli importi espressi in moneta nazionale potrebbe , in tali condizioni , essere seguita in breve tempo , nei medesimi Stati , da un nuovo adeguamento ; che l ' applicazione di queste misure successive creerebbe difficoltà per le imprese e per le autorità di controllo ; che occorre pertanto mantenere questi importi al livello che essi avrebbero raggiunto in base al tasso di conversione applicabile prima dell ' introduzione dell ' unità di conto europea , se tale livello è superiore a quello determinato sulla base dell ' unità di conto europea , e ciò sino alla revisione degli importi fissati nella direttiva 73/239/CEE ;

    considerando che l ' evoluzione della situazione economica e monetaria riscontrata nella Comunità giustifica un esame periodico di questi ultimi importi ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . All ' articolo 5 della diretti 73/239/CEE , il punto a ) è sostituito dal testo seguente :

    « a ) unità di conto : l ' unità di conto europea ( UCE ) definita dalla decisione n . 3289/75/CECA della Commissione ( 5 ) . Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all ' unità di conto , il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre è quello dell ' ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell ' UCE in tutte le monete della Comunità ; » .

    2 . La nota seguente è aggiunta in calce alla pagina in cui figura l ' articolo 5 della direttiva 73/239/CEE :

    Articolo 2

    A titolo transitorio , fino alla revisione degli importi espressi in unità di conto nella direttiva 73/239/CEE , gli importi espressi in moneta nazionale per la conversione dell ' unità di conto , ai sensi dell ' articolo 5 punto a ) , non possono essere inferiori a quelli determinati , secondo il tasso di conversione applicabile all ' unità di conto , prima dell ' adozione della presente direttiva .

    Articolo 3

    Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , procede ogni due anni all ' esame e , se del caso , alla revisione degli importi espressi in unità di conto nella direttiva 73/239/CEE tenendo conto dell ' evoluzione della situazione economica e monetaria registrata nella Comunità .

    Articolo 4

    Le disposizioni nazionali modificate conformemente alla presente direttiva sono applicabili a decorrere dal 31 dicembre 1976 .

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 giugno 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . THORN

    ( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 16 .

    ( 2 ) GU n . C 35 del 16 . 2 . 1976 , pag . 17 .

    ( 3 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973 , pag . 3 .

    ( 4 ) GU n . L 104 del 24 . 4 . 1975 , pag . 35 .

    ( 5 ) GU n . L 327 del 19 . 12 . 1975 , pag . 4 .

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