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Document 31970D0281

70/281/CEE: Decisione della Commissione, del 27 maggio 1970, che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

GU L 118 del 1.6.1970, pp. 25–26 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 300 - 301

Altre edizioni speciali (DA, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/281/oj

31970D0281

70/281/CEE: Decisione della Commissione, del 27 maggio 1970, che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 01/06/1970 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0032
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0269
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0032
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0300


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1970 che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (70/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 (1),

considerando che, con la decisione del 3 aprile 1968 (2), completata da ultimo con la decisione del 17 settembre 1969 (3), la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare tale sistema sono validi anche per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 (5);

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 68, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1395/69 (7), lo zucchero in possesso degli organismi d'intervento può essere venduto mediante aggiudicazione ; che qualora lo zucchero sia destinato all'esportazione o all'alimentazione del bestiame, deve essere oggetto dell'aggiudicazione l'importo della restituzione all'esportazione o del premio di denaturazione ; che a tale scopo il regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento (8), prevede, all'articolo 7, la fissazione di un importo massimo o la decisione di non procedere all'aggiudicazione;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (9), gli organismi di intervento rimettono sul mercato, mediante gara, i cereali in loro possesso ; che, in caso di gara per l'esportazione, il prezzo minimo di vendita deve essere fissato in base alle offerte, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del suddetto regolamento ; che si può decidere di non procedere all'aggiudicazione;

considerando che l'importo massimo per la restituzione all'esportazione o il premio di denaturazione dello zucchero di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 ed il prezzo minimo di vendita dei cereali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 376/70 debbono essere (1)GU n. 147 dell'11.7.1967, pag. 1. (2)GU n. L 89 del 10.4.1968, pag. 13. (3)GU n. L 236 del 19.9.1969, pag. 32. (4)GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2293/67. (5)GU n. L 55 del 10.3.1970, pag. 1. (6)GU n. L 91 del 12.4.1968, pag. 5. (7)GU n. L 179 del 21.7.1969, pag. 4. (8)GU n. L 253 del 9.10.1969, pag. 7. (9)GU n. L 47 del 28.2.1970, pag. 49.

fissati, date le esigenze del commercio, entro un termine molto breve successivo allo spirare del termine di presentazione delle offerte ; che è opportuno pertanto utilizzare per tale fissazione la procedura di autorizzazione;

considerando che è pertanto opportuno completare la decisione del 3 aprile 1968 di cui sopra,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è completato con il seguente comma:

«il prezzo minimo di vendita o la decisione di non procedere all'aggiudicazione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.»

2. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della suddetta decisione viene aggiunto il seguente comma:

«gli importi massimi del premio di denaturazione e della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento, o la decisione di non procedere all'aggiudicazione.»

3. L'articolo 1, paragrafo 1, della suddetta decisione è completato mediante il seguente comma:

«g) nel settore delle uova:

- la lista dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione nonché l'importo di tale restituzione, previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 437/70 (2).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1º giugno 1970.

Essa verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY (1)GU n. 130 del 28.6.1967, pag. 2610/67. (2)GU n. L 55 del 10.3.1970, pag. 2.

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