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Dokument 31969R0549

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

GU L 74 del 27.3.1969, str. 1—2 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 01 tomo 001 pag. 39 - 40

Altre edizioni speciali (DA, EN, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, SK, SL, BG, RO, HR)

Status prawny dokumentu Obowiązujące: Ten akt został zmieniony. Aktualna wersja skonsolidowana: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/549/oj

31969R0549

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0051
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0051
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0119
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0124
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0145
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0145


++++

( 1 ) GU n . C 135 del 14 . 12 . 1968 , pag . 31 .

( 2 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . 181 dell'11 . 12 . 1963 , pag . 2880/63 .

( 4 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . 188 del 28 . 12 . 1963 , pag . 2992/63 .

( 6 ) GU n . 187 dell'8 . 8 . 1967 , pag . 10 .

REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 549/69 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1969

che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 , 13 , secondo comma , e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunita delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 28 , primo comma ,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee , in particolare gli articoli 16 e 22 ,

vista la proposta della Commissione ,

vista il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere della Corte di giustizia delle Comunita europee ,

considerando che i privilegi , le immunita e le agevolazioni istituiti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità , a favore dei funzionari ed agenti delle Comunità sono concessi esclusivamente nell'interesse delle Comunità stesse ;

considerando che il godimento dei privilegi , delle immunità e delle agevolazioni necessari per il buon funzionamento delle Comunità dev'essere garantito ai funzionari ed agenti in funzione delle loro mansioni e responsabilita nonché della loro particolare situazione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Delle disposizioni dell'articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie :

a ) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunita , ad eccezione di quelli in posizione di disponibilità , ai quali si applicano esclusivaniente la lettera b ) e , per quanto riguarda le indennità versate dalle Comunità , la lettera c ) dell'articolo 12 ;

b ) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità , eccezion fatta :

1 . per gli agenti locali cui si applica unicamente la lettera a ) dell'articolo 12 .

2 . per gli agenti ausiliari a tempo parziale ai quali si applicano unicamente le lettere a ) e b ) e , per quanto riguarda le indennita versate dalle Comunità , la lettera c ) dell'articolo 12 .

Articolo 2

Delle disposizioni dell'articolo 13 , secondo comma , del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti aacategorie :

a ) le persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita , compresi i titolari dell'indennita prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio , ad eccezione degli agenti locali ;

b ) i titolari di pensioni di invalidita , di anzianita o di reversibilita erogate dalle Comunita ;

c ) i titolari dell'indennita prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 5 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 2 ) .

Articolo 3

Delle disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunita delle Comunita fruiscono le seguenti categorie :

a ) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunita ;

b ) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita , ad eccezione degli agenti locali .

Articolo 4

Salvo l'articolo 22 , primo comma , del protocollo sui privilegi e sulle immunita delle Comunita europee concernente i membri degli organi della Banca europea per gli investimenti , fruiscono dei privilegi e delle immunita di cui agli articoli 12 , 13 , secondo comma , e 14 del protocollo , secondo modalita ed entro limiti analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 1 , 2 e 3 del presente regolamento , le seguenti categorie :

_ il personale della Banca europea per gli investimenti ;

_ il titolari di pensioni d'invalidita , di anzianita o di reversibilita erogate dalla Banca europea per gli investimenti .

Articolo 5

Il regolamento n . 8/63/Euratom , 127/63/CEE ( 3 ) viene abrogato .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addi 25 marzo 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

REGOLAMENTO ( EURATOM ) N . 550/69 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1969

che modifica le disposizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .

visto il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 del Consiglio , del 29 febbraio 1968 , che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunita europee nonche il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita ( 4 ) , in particolare gli articoli 94 e 95 di detto regime ,

visto il regolamento n . 10/63/Euratom del Consiglio , del 18 dicembre 1963 , relativo alle condizioni applicabili in materiadi retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio ( 5 ) modificato da ultimo dal regolamento n . 8/67/Euratom ( 6 ) , in particolare l'articolo 16 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che compete al Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , stabilire per ogni sede di servizio , basandosi sugli usi locali , le modalita di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari ;

Góra