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Dokument 31969R0549
Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 of the Council of 25 March 1969 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
GU L 74 del 27.3.1969, str. 1—2
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EN, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 01 tomo 001 pag. 39 - 40
Obowiązujące: Ten akt został zmieniony. Aktualna wersja skonsolidowana: 01/01/2010
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1969 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0051
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0051
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0119
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0124
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0145
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0145
++++ ( 1 ) GU n . C 135 del 14 . 12 . 1968 , pag . 31 . ( 2 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . 181 dell'11 . 12 . 1963 , pag . 2880/63 . ( 4 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . 188 del 28 . 12 . 1963 , pag . 2992/63 . ( 6 ) GU n . 187 dell'8 . 8 . 1967 , pag . 10 . REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 549/69 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1969 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 , 13 , secondo comma , e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunita delle Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l'articolo 28 , primo comma , visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee , in particolare gli articoli 16 e 22 , vista la proposta della Commissione , vista il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere della Corte di giustizia delle Comunita europee , considerando che i privilegi , le immunita e le agevolazioni istituiti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità , a favore dei funzionari ed agenti delle Comunità sono concessi esclusivamente nell'interesse delle Comunità stesse ; considerando che il godimento dei privilegi , delle immunità e delle agevolazioni necessari per il buon funzionamento delle Comunità dev'essere garantito ai funzionari ed agenti in funzione delle loro mansioni e responsabilita nonché della loro particolare situazione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Delle disposizioni dell'articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti categorie : a ) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunita , ad eccezione di quelli in posizione di disponibilità , ai quali si applicano esclusivaniente la lettera b ) e , per quanto riguarda le indennità versate dalle Comunità , la lettera c ) dell'articolo 12 ; b ) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità , eccezion fatta : 1 . per gli agenti locali cui si applica unicamente la lettera a ) dell'articolo 12 . 2 . per gli agenti ausiliari a tempo parziale ai quali si applicano unicamente le lettere a ) e b ) e , per quanto riguarda le indennita versate dalle Comunità , la lettera c ) dell'articolo 12 . Articolo 2 Delle disposizioni dell'articolo 13 , secondo comma , del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità fruiscono le seguenti aacategorie : a ) le persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita , compresi i titolari dell'indennita prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio , ad eccezione degli agenti locali ; b ) i titolari di pensioni di invalidita , di anzianita o di reversibilita erogate dalle Comunita ; c ) i titolari dell'indennita prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell'articolo 5 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 2 ) . Articolo 3 Delle disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunita delle Comunita fruiscono le seguenti categorie : a ) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunita ; b ) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita , ad eccezione degli agenti locali . Articolo 4 Salvo l'articolo 22 , primo comma , del protocollo sui privilegi e sulle immunita delle Comunita europee concernente i membri degli organi della Banca europea per gli investimenti , fruiscono dei privilegi e delle immunita di cui agli articoli 12 , 13 , secondo comma , e 14 del protocollo , secondo modalita ed entro limiti analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 1 , 2 e 3 del presente regolamento , le seguenti categorie : _ il personale della Banca europea per gli investimenti ; _ il titolari di pensioni d'invalidita , di anzianita o di reversibilita erogate dalla Banca europea per gli investimenti . Articolo 5 Il regolamento n . 8/63/Euratom , 127/63/CEE ( 3 ) viene abrogato . Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addi 25 marzo 1969 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN REGOLAMENTO ( EURATOM ) N . 550/69 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1969 che modifica le disposizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE . visto il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 del Consiglio , del 29 febbraio 1968 , che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunita europee nonche il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita ( 4 ) , in particolare gli articoli 94 e 95 di detto regime , visto il regolamento n . 10/63/Euratom del Consiglio , del 18 dicembre 1963 , relativo alle condizioni applicabili in materiadi retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio ( 5 ) modificato da ultimo dal regolamento n . 8/67/Euratom ( 6 ) , in particolare l'articolo 16 , vista la proposta della Commissione , considerando che compete al Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , stabilire per ogni sede di servizio , basandosi sugli usi locali , le modalita di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari ;