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Document 31959R0005
Regolamento n. 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato
Regolamento n. 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato
GU 7 del 9.2.1959, p. 185–185
(DE, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento n. 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato
Gazzetta ufficiale n. 007 del 09/02/1959 pag. 0185 - 0185
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0014
REGOLAMENTO Nº 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLA ENERGIA ATOMICA, viste le disposizioni del Trattato e segnatamente degli articoli 1 e 92, secondo comma; vista la proposta della Commissione; considerando che i reattori nucleari sono contemplati nell'elenco A 2, allegato IV del Trattato, mentre le parti e i pezzi per reattori nucleari sono contemplati nell'elenco B; considerando che il fatto di attribuire regimi doganali diversi ai reattori nucleari d'un canto, e alle parti e pezzi per reattori nucleari d'altro canto, costituisce un notevole intralcio all'attuazione degli obiettivi della Comunità; considerando che tale disparità di regime incoraggerebbe le importazioni nella Comunità di reattori nucleari completi e pregiudicherebbe la costruzione di parti e pezzi di reattori nucleari da parte delle industrie della Comunità; considerando pertanto che il regime eccezionale che risulta dall'iscrizione dei pezzi e parti per reattori nucleari su un elenco diverso da quello che contiene i reattori stessi, deve essere sostituito da un regime che comporti l'inclusione delle parti e dei pezzi per reattori nucleari nello stesso elenco nel quale figura il complesso al quale sono destinati; considerando che tale risultato è ottenuto mediante la soppressione della voce «parti e pezzi per reattori nucleari» all'elenco B dell'allegato IV del Trattato; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La voce «parti e pezzi per reattori nucleari», di cui all'elenco B dell'allegato IV del Trattato, è soppressa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1958. Per il Consiglio Il Presidente S. BALKE