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Document 31959R0005

    Regolamento n. 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato

    GU 7 del 9.2.1959, p. 185–185 (DE, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1959/5/oj

    31959R0005

    Regolamento n. 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato

    Gazzetta ufficiale n. 007 del 09/02/1959 pag. 0185 - 0185
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0014
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0014


    REGOLAMENTO Nº 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLA ENERGIA ATOMICA,

    viste le disposizioni del Trattato e segnatamente degli articoli 1 e 92, secondo comma;

    vista la proposta della Commissione;

    considerando che i reattori nucleari sono contemplati nell'elenco A 2, allegato IV del Trattato, mentre le parti e i pezzi per reattori nucleari sono contemplati nell'elenco B;

    considerando che il fatto di attribuire regimi doganali diversi ai reattori nucleari d'un canto, e alle parti e pezzi per reattori nucleari d'altro canto, costituisce un notevole intralcio all'attuazione degli obiettivi della Comunità;

    considerando che tale disparità di regime incoraggerebbe le importazioni nella Comunità di reattori nucleari completi e pregiudicherebbe la costruzione di parti e pezzi di reattori nucleari da parte delle industrie della Comunità;

    considerando pertanto che il regime eccezionale che risulta dall'iscrizione dei pezzi e parti per reattori nucleari su un elenco diverso da quello che contiene i reattori stessi, deve essere sostituito da un regime che comporti l'inclusione delle parti e dei pezzi per reattori nucleari nello stesso elenco nel quale figura il complesso al quale sono destinati;

    considerando che tale risultato è ottenuto mediante la soppressione della voce «parti e pezzi per reattori nucleari» all'elenco B dell'allegato IV del Trattato;

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La voce «parti e pezzi per reattori nucleari», di cui all'elenco B dell'allegato IV del Trattato, è soppressa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1958.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. BALKE

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