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Document 22023D0819

    Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819]

    PUB/2023/426

    GU L 102 del 17.4.2023, p. 61–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/819/oj

    17.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 102/61


    DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

    del 24 marzo 2023

    che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819]

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»), l'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso e l'articolo 8, quinto comma, del protocollo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo («comitato misto») sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

    (2)

    A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il protocollo è parte integrante del medesimo accordo.

    (3)

    A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.

    (4)

    L'Unione e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesta che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, «Quadro di Windsor» e che potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.

    (5)

    L'Unione e il Regno Unito rammentano il loro impegno condiviso a tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del 1998»), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data, compresi i successivi accordi e modalità di attuazione.

    (6)

    Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno che le agevolazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma del protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.

    (7)

    È opportuno istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta ai membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998 allegata alla presente decisione, di far fronte alle considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità derivanti dall'applicazione in Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell'Unione, come modificate o sostituite da futuri atti dell'Unione.

    (8)

    Per quanto riguarda l'IVA e le accise, tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. Tali modifiche non dovrebbero comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. La loro attuazione in Irlanda del Nord, in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord.

    (9)

    Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di garantire che a detto allegato possano essere aggiunte altre note in qualsiasi momento, tale possibilità dovrebbe essere prevista nella presente decisione.

    (10)

    Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

    (11)

    È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi istituiti dalla decisione n. 4/2020 del comitato misto (2), anche per quanto riguarda le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, il che permetterà di prevedere agevolazioni di ampia portata nel settore doganale.

    (12)

    Conformemente all'articolo 175 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito adottano le misure necessarie per conformarsi prontamente e in buona fede al lodo del collegio arbitrale in merito alle condizioni di sospensione, cessazione e entrata in applicazione di disposizioni della presente decisione.

    (13)

    La decisione n. 4/2020 del comitato misto dovrebbe essere sostituita dalla sezione 2 della presente decisione.

    (14)

    Per quanto riguarda l'istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise, conformemente all'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso, il comitato misto può tra l'altro modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati.

    (15)

    A norma dell'articolo 8, quarto comma, del protocollo, il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione di tale articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al suo primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.

    (16)

    A norma dell'articolo 8, quinto comma, del protocollo, il comitato misto può riesaminare l'applicazione di tale articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.

    (17)

    Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, in particolare per tenere presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero valutare in maniera strutturata le questioni derivanti dall'attuazione e dall'applicazione dell'articolo 8, compreso in particolare il potenziale impatto sull'Irlanda del Nord di future iniziative politiche e normative nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni.

    (18)

    È pertanto opportuno istituire un meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate. A tal fine è opportuno convocare, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come «meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise»,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    SEZIONE 1

    Modifiche del protocollo

    Articolo 1

    All'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

    «Sono ricomprese modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al presente protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.».

    Articolo 2

    All'articolo 13 del protocollo, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3 bis.   In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo il quarto comma del presente paragrafo, un atto dell'Unione contemplato dal presente paragrafo che è stato modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione (“atto specifico dell'Unione”) non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione per le due settimane successive alla data in cui il Regno Unito ha notificato per iscritto all'Unione, tramite il comitato misto, che è stata esperita la procedura di cui alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata come allegato I della decisione del comitato misto n. 1/2023 (*1). Tale notifica è effettuata entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto specifico dell'Unione e comprende una spiegazione dettagliata della valutazione del Regno Unito per quanto riguarda le condizioni di cui al terzo comma, e delle misure procedurali prese nel Regno Unito prima della notifica.

    L'Unione, se ritiene che la spiegazione del Regno Unito non sia sufficiente per quanto riguarda le circostanze di cui al terzo comma, può richiedere ulteriori spiegazioni entro due settimane dalla data della notifica e il Regno Unito deve trasmettere dette spiegazioni entro due settimane dalla data della richiesta. In tal caso, l'atto dell'Unione di cui al presente paragrafo non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione fino al terzo giorno successivo al giorno in cui il Regno Unito ha trasmesso le ulteriori spiegazioni.

    Il Regno Unito effettua la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo soltanto se:

    a)

    il contenuto o l'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione differisce notevolmente, in tutto o in parte, dal contenuto o dall'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione applicabile prima della modifica o sostituzione; e

    b)

    l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, o di parte dello stesso a seconda dei casi, rischia di avere considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo.

    Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) sono soddisfatte solo in relazione a una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, la notifica è effettuata solo per quella parte, purché questa sia separabile dalle altre parti dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione. Se la parte in questione non è separabile, la notifica è effettuata per quanto riguarda l'elemento separabile più piccolo dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione contenente detta parte.

    Se la notifica riguarda una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione conformemente alla seconda frase del comma precedente, l'atto dell'Unione non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione solo per quella parte.

    Se è stata effettuata la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il paragrafo 4 si applica all'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione; nei casi in cui sia aggiunto al presente protocollo, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione sostituisce l'atto dell'Unione prima della modifica o sostituzione.

    Il presente paragrafo riguarda gli atti dell'Unione di cui all'allegato 2, rubrica 1, primo trattino, e rubriche da 7 a 47, del presente protocollo, e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo.

    Articolo 3

    L'allegato 3 del protocollo è così modificato:

    1)

    Alla rubrica «1. Imposta sul valore aggiunto», dopo il trattino «Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto», è inserita la nota seguente:

    «Per quanto riguarda i beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord può applicare aliquote ridotte, aliquote inferiori al 5 % o un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

    Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE e può pertanto applicare aliquote IVA ridotte alle cessioni contemplate da più di 24 punti dell'allegato III della richiamata direttiva, e può applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni contemplate in più di sette punti dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE.

    Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord il regime speciale delle piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (*2), e può pertanto applicare qualsiasi regime di franchigia ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo imputabile a cessioni di beni e prestazioni di servizi rispetti le norme sulla soglia del volume d'affari di cui all'articolo 284, paragrafo 1, all'articolo 288 e all'articolo 288 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio. L'equivalente in lire sterline della soglia di volume d'affari di cui all'articolo 284, paragrafo 1, è calcolato applicando il tasso di cambio del giorno successivo alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/285 pubblicato dalla Banca centrale europea. Per tener conto delle variazioni del tasso di cambio nel tempo, è ammessa una differenza massima del 15 % nel calcolo dell'equivalente della soglia di 85 000 EUR.

    Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le vendite a distanza di beni dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, purché i beni siano soggetti al consumo finale in Irlanda del Nord e l'imposta sul valore aggiunto sia applicata nel Regno Unito.

    (*2)   GU L 62 del 2.3.2020, pag. 1.»;"

    2)

    alla rubrica «2. Accise», dopo la voce «Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche», è inserita la nota seguente:

    «Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 9, 13, 18 e 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto applicare sempre aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche sulla base del titolo alcolometrico e può applicare aliquote ridotte di accisa alle bevande alcoliche imballate in grandi contenitori per spillatore servite per il consumo immediato in esercizi di ospitalità, purché tali aliquote nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non siano in alcun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali sgravi, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e non si applichino in modo meno favorevole ai prodotti forniti dall'Unione rispetto ai prodotti nazionali.

    Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare gli articoli 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis, l'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, e l'articolo 23 bis della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto definire i piccoli produttori e fissare aliquote ridotte di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori, purché tali aliquote non siano in alcun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali sgravi, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e la produzione annua dei piccoli produttori che possono beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa non sia in alcun caso superiore alle soglie di produzione di cui al primo trattino dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio. Tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non si applicano le procedure di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13 bis, paragrafo 5, all'articolo 18 bis, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 23 bis, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE.».

    Articolo 4

    1.   Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica «1. Imposta sul valore aggiunto» le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 1, della presente decisione adottate dal comitato misto sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 1, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.

    2.   Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica «2. Accise» le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 2, della presente decisione adottate dal comitato misto sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 2, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.

    SEZIONE 2

    Determinazione delle merci non a rischio e abrogazione della decisione n. 4/2020

    Articolo 5

    Oggetto

    La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo per quanto riguarda:

    a)

    le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord;

    b)

    i criteri per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

    Articolo 6

    Trasformazioni non commerciali

    Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del protocollo, la trasformazione di una merce non è considerata commerciale se:

    a)

    la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per detta merce o per conto della quale è presentata la dichiarazione («importatore») ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 2 000 000 GBP nell'ultimo esercizio finanziario completo; oppure

    b)

    la trasformazione avviene in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:

    i)

    la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;

    ii)

    la costruzione, quando le merci trasformate sono destinate a costituire una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore o da un soggetto successivo;

    iii)

    la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo;

    iv)

    attività non lucrative in Irlanda del Nord svolte dall'importatore o da un soggetto successivo, nell'ambito delle quali la merce trasformata non è venduta successivamente; oppure

    v)

    l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo.

    Articolo 7

    Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione

    1.   La merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell'articolo 6 e se:

    a)

    nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito:

    i)

    il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari a zero; oppure

    ii)

    l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l'uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi; oppure

    iii)

    è spedita in un pacco e

    aa)

    ha carattere non commerciale ed è inviata da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord; oppure

    bb)

    è inviata da un operatore economico tramite un vettore autorizzato a norma dell'articolo 12 della presente decisione a un privato residente in Irlanda del Nord per uso esclusivamente personale;

    b)

    nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito:

    i)

    il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito; oppure

    ii)

    l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord, anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi, e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce.

    2.   Il paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punto ii), non si applica alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione.

    3.   Ai fini della presente decisione, per «pacco» si intende un collo contenente:

    a)

    merci, diverse da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 31,5 kg; oppure

    b)

    un'unica merce, diversa da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 100 kg, in relazione a un'operazione commerciale.

    Articolo 8

    Determinazione dei dazi applicabili

    Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:

    a)

    il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell'Unione;

    b)

    il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.

    Articolo 9

    Autorizzazione ai fini dell'articolo 7

    1.   Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la domanda di autorizzazione a trasportare le merci direttamente in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi è presentata all'autorità competente del Regno Unito.

    2.   La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sulle attività commerciali del richiedente, sulle merci generalmente trasportate in Irlanda del Nord, nonché una descrizione del tipo di registrazioni, sistemi e controlli messi in atto dal richiedente per garantire che le merci oggetto dell'autorizzazione siano adeguatamente dichiarate ai fini doganali e che possano essere fornite prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione. L'operatore conserva le prove, ad esempio le fatture, degli ultimi cinque anni e le trasmette alle autorità competenti su loro richiesta. I requisiti in materia di dati della domanda sono specificati in dettaglio nell'allegato II della presente decisione.

    3.   L'autorizzazione reca almeno le informazioni seguenti:

    a)

    il nome della persona cui è rilasciata l'autorizzazione («titolare dell'autorizzazione»);

    b)

    un numero di riferimento unico attribuito dall'autorità doganale competente alla decisione («numero di riferimento dell'autorizzazione»);

    c)

    l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;

    d)

    la data di entrata in vigore dell'autorizzazione.

    4.   Alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della stessa, anche per quanto riguarda il monitoraggio.

    5.   Ove rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, l'autorità doganale competente del Regno Unito sospende o revoca l'autorizzazione.

    6.   I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che l'autorità doganale competente del Regno Unito verifichi un'autorizzazione specifica. L'autorità doganale competente del Regno Unito prenderà gli opportuni provvedimenti in risposta a tale richiesta ed entro 30 giorni fornirà informazioni sulle azioni intraprese.

    Articolo 10

    Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione

    Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione può essere rilasciata ai richiedenti che:

    a)

    soddisfano i criteri di stabilimento seguenti:

    i)

    sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord

    con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e

    a partire dalla quale le merci sono vendute a consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per l'uso finale; e

    in cui le scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord; oppure

    ii)

    sono stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e soddisfano i criteri seguenti:

    le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito;

    hanno un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;

    le loro scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili nel Regno Unito alle autorità competenti del Regno Unito e ai rappresentanti dell'Unione per accertamento del rispetto delle condizioni e degli impegni assunti in applicazione della presente decisione; e

    b)

    si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito; e nel caso di vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord si impegnano a che detta vendita avvenga da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord che effettuano vendite fisiche dirette ai consumatori finali.

    Articolo 11

    Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione agli importatori

    1.   Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente decisione, l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è rilasciata solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 e le condizioni seguenti, precisate nell'allegato III della presente decisione:

    a)

    il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente decisione;

    b)

    nei tre anni precedenti la domanda il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica;

    c)

    con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione;

    d)

    il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o nel periodo successivo alla sua costituzione, se inferiore a tre anni, che gli consenta di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

    e)

    il richiedente deve poter dimostrare di comprendere chiaramente gli obblighi che gli incombono in virtù dell'autorizzazione e in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del regime e alle modalità per conformarvisi.

    2.   I richiedenti devono poter determinare se le merci che trasportano in Irlanda del Nord corrispondono a una delle categorie di cui all'allegato IV della presente decisione.

    3.   Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute a consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi.

    Articolo 12

    Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione ai vettori

    1.   Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione l'operatore economico che trasporta pacchi, compreso l'operatore postale designato nel Regno Unito, può chiedere di essere un vettore autorizzato per il trasporto di pacchi da un'altra parte del Regno Unito verso l'Irlanda del Nord («vettore autorizzato») se soddisfa le condizioni seguenti:

    a)

    è registrato come operatore economico;

    b)

    è stabilito nel Regno Unito e se non è stabilito in Irlanda del Nord ha comunque un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;

    c)

    nei tre anni precedenti la domanda non ha commesso violazioni gravi o ripetute di un obbligo giuridico o regolamentare in relazione alla sua attività economica;

    d)

    ha un alto livello di controllo sulle sue operazioni, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno della sua attività economica.

    2.   Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità competente del Regno Unito ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state consegnate a privati residenti in Irlanda del Nord.

    Articolo 13

    Obblighi dei vettori autorizzati

    Il vettore autorizzato:

    a)

    si assume la responsabilità di accertare che le merci contenute in ciascun pacco siano del tipo descritto all'articolo 138, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3);

    b)

    mantiene processi operativi che permettono di distinguere gli operatori economici dai privati tra i destinatari o mittenti di pacchi;

    c)

    è in grado di determinare se le merci che trasporta in Irlanda del Nord corrispondono alla categoria 1 di cui all'allegato IV della presente decisione;

    d)

    mantiene sistemi che permettono di raccogliere e condividere i dati di cui all'allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

    e)

    trasmette all'autorità competente del Regno Unito i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a intervalli regolari e alle condizioni ivi stabilite;

    f)

    segnala all'autorità competente del Regno Unito qualsiasi attività sospetta relativa ai movimenti di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione;

    g)

    risponde a richieste specifiche di informazioni supplementari dell'autorità competente del Regno Unito;

    h)

    si conforma alle istruzioni dell'autorità competente del Regno Unito sui movimenti di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione.

    Articolo 14

    Scambio di informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo

    1.   Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e con il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Regno Unito trasmette mensilmente all'Unione le informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e sull'applicazione della presente decisione. Tali informazioni comprendono i volumi e i valori, in forma aggregata e per spedizione, e i mezzi di trasporto relativi a:

    a)

    merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali non erano dovuti dazi doganali a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo;

    b)

    merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano quelli applicabili nel Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo; e

    c)

    merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano conformi alla tariffa doganale comune dell'Unione.

    2.   Il Regno Unito trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale sono trasmesse.

    3.   Le informazioni sono trasmesse mediante procedimenti informatici.

    4.   Su richiesta dei rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (6), e almeno due volte l'anno, le autorità competenti del Regno Unito trasmettono a tali rappresentanti, in forma aggregata e ripartite per autorizzazione, informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli da 9 a 12 della presente decisione, compresi il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate, e il luogo di stabilimento dei titolari delle autorizzazioni.

    Articolo 15

    Riesame, sospensione e cessazione della sezione 2 della presente decisione

    1.   Il comitato misto discute dell'applicazione della presente sezione, salvo se le parti decidono diversamente.

    2.   L'Unione può trasmettere una notifica al Regno Unito in sede di comitato misto, se il Regno Unito:

    a)

    omette costantemente di attuare l'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, che prevede l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 di tale decisione; oppure

    b)

    trascorsi sei mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione o successivamente in qualsiasi momento, non garantisce ai rappresentanti dell'Unione l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui alla lettera a), in un formato accessibile e in modo tale da poter condurre un'analisi dei rischi, compresa l'individuazione di modelli di tendenze storiche e recenti; oppure

    c)

    gestisce molto male l'attuazione degli articoli da 9 a 14 e dell'allegato III della presente decisione.

    L'Unione comunica al Regno Unito i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni lavorativi dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato misto, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine in questione.

    Nel caso di cui al secondo comma, l'Unione e il Regno Unito avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato misto e si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente o per concordare disposizioni alternative per il periodo di sospensione.

    Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, l'Unione ne informa il Regno Unito in sede di comitato misto. In tal caso si applicano nuovamente le disposizioni di cui al secondo comma a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata trasmessa la seconda notifica.

    3.   Il Regno Unito può effettuare una notifica all'Unione in sede di comitato misto se gli atti dell'Unione che garantiscono agevolazioni alla circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente decisione cessano in tutto o in parte di essere in vigore, non garantendo più lo stesso livello di agevolazione.

    Il Regno Unito comunica all'Unione i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni lavorativi dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato misto, gli articoli 9, 10, 11 e 14 della presente decisione cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine in questione e si applicano invece norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

    Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, il Regno Unito ne informa l'Unione in sede di comitato misto. In tal caso si applicano nuovamente gli articoli 9, 10, 11 e 14 della presente decisione e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la seconda notifica cessano di applicarsi le norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

    4.   Una delle parti, se ritiene che si verifichi una significativa deviazione degli scambi, frode o altra attività illecita, ne informa l'altra parte in sede di comitato misto al più tardi entro un anno dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi 24 mesi dopo la data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione salvo se il comitato misto decide, entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione, che continuano ad applicarsi.

    Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione per rendere applicabili opportune disposizioni alternative una volta decorsi 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito.

    Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione sono sospesi a norma del paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del presente articolo, i termini di cui al primo e al secondo comma sono prorogati per la durata della sospensione.

    Articolo 16

    Abrogazione della decisione n. 4/2020 del comitato misto

    La presente sezione sostituisce la decisione n. 4/2020 del comitato misto, che è abrogata.

    SEZIONE 3

    Istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise

    Articolo 17

    Oggetto

    1.   È istituito un meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise sui beni («meccanismo»).

    2.   Scopo del meccanismo è assistere il comitato misto nell'adempimento del compito di riesaminare l'attuazione e l'applicazione dell'articolo 8 del protocollo per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito e garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione.

    Articolo 18

    Compiti

    Il meccanismo assiste il comitato misto:

    a)

    come forum per il coordinamento rafforzato e tempestivo dello scambio di informazioni e la consultazione sulla futura legislazione del Regno Unito e dell'Unione in materia di IVA e accise ogniqualvolta in particolare questa incide sugli scambi di merci in Irlanda del Nord in seguito a modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile o a gravi difficoltà di trattamento dei beni e dei servizi nel settore dell'IVA imputabili alla separazione;

    b)

    come forum per valutare l'impatto potenziale in Irlanda del Nord della legislazione di cui alla lettera a), e prepararne l'attuazione fluida. Questa valutazione dovrebbe soprattutto mirare a evitare oneri amministrativi indebiti e costi inutili a carico di imprese e amministrazioni fiscali;

    c)

    come forum per discutere le difficoltà pratiche relative all'applicazione della legislazione in materia di IVA e accise vigente nel Regno Unito e nell'Unione, applicabile in virtù del protocollo;

    d)

    per adottare decisioni o raccomandazioni in relazione alle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, evitando ripercussioni negative in termini di rischi di frode fiscale e altra potenziale distorsione della concorrenza nell'Unione. Tali decisioni e raccomandazioni non incidono sul livello dell'IVA e delle accise applicate alle merci; e

    e)

    per discutere e adottare, ove necessario, misure opportune attinenti alle questioni relative all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo.

    Articolo 19

    Funzionamento

    1.   I copresidenti del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso («comitato specializzato») convocano, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come «meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise».

    I copresidenti del comitato specializzato designano ciascuno un esperto principale nel settore dell'IVA e delle accise («esperti principali»).

    2.   Sono indette riunioni del meccanismo ogni qualvolta necessario. Gli esperti principali possono procedere a uno scambio informale di pareri nei periodi tra le riunioni del meccanismo e possono anche riunirsi informalmente. Dopo ogni riunione informale gli esperti principali redigono un verbale e lo inviano ai copresidenti del comitato specializzato e del gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo («gruppo di lavoro consultivo misto»).

    3.   Gli esperti principali presentano ai copresidenti del comitato specializzato una relazione finale che riassume gli esiti della discussione su uno specifico argomento e stabilisce azioni raccomandate, compresi tutti i punti su cui non è stato possibile raggiungere un accordo.

    4.   Gli esperti principali possono invitare rappresentanti di terzi o altri esperti a discutere particolari questioni. Essi ne comunicano i nomi ai copresidenti del comitato specializzato.

    I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono partecipare alle riunioni del meccanismo. I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono informare gli esperti principali degli atti dell'Unione previsti e di altre questioni relative all'IVA e alle accise sui beni.

    5.   Salvo che la presente decisione non disponga diversamente, al meccanismo si applica mutatis mutandis il regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati di cui all'allegato VIII dell'accordo di recesso.

    Articolo 20

    Proposte di decisioni o raccomandazioni collegate alla presente sezione

    Sulla base della relazione finale degli esperti principali di cui all'articolo 19, paragrafo 3, il comitato specializzato può mettere a punto proposte di decisioni o di raccomandazioni e sottoporle al comitato misto per adozione. Dette proposte contengono:

    a)

    le questioni individuate congiuntamente dall'Unione e dal Regno Unito in relazione all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo; e

    b)

    le soluzioni proposte.

    Articolo 21

    Riesame della presente sezione

    Il meccanismo è riesaminato periodicamente e, se del caso, riveduto.

    Il primo riesame si svolge entro il 1o gennaio 2027.

    SEZIONE 4

    Disposizioni finali

    Articolo 22

    Gli allegati da I a IV sono parte integrante della presente decisione.

    Articolo 23

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

    2.   Le sezioni 1, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    3.   Gli articoli 9, 11 e 12 e l'allegato III della presente decisione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa. A decorrere da tale data cessano di applicarsi gli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto. L'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto rimane valida fino alla data in cui si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 9 e 11 della presente decisione saranno trattate come autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto, fintantoché si applicano le altre disposizioni della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

    4.   Fatto salvo il secondo comma, le altre disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), dell'articolo 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2023, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le dichiarazioni seguenti:

    a)

    una dichiarazione dell'Unione attestante:

    i)

    che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato 1 della richiamata decisione; e

    ii)

    che tutte le registrazioni XI EORI esistenti sono state rilasciate correttamente; e

    iii)

    che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella presente decisione; e

    iv)

    che il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito;

    b)

    una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti gli importatori che intendono operare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), hanno ottenuto autorizzazioni a norma degli articoli 9 e 11 e dell'allegato III della presente decisione.

    Se entro il 30 settembre 2023 non sono state rilasciate tutte le dichiarazioni di cui al primo comma, si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

    5.   A condizione che siano entrati in vigore gli atti dell'Unione che prevedono agevolazioni per la circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente decisione e fatto salvo il secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2024, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le seguenti dichiarazioni:

    a)

    una dichiarazione dell'Unione attestante che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 10, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che devono essere trasmessi all'autorità competente del Regno Unito, e attestante che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute in dette reti, sistemi di informazione e banche dati; e

    b)

    una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti i vettori autorizzati sono in grado di onorare gli obblighi di cui all'articolo 13 della presente decisione.

    Se entrambe le dichiarazioni di cui al primo comma sono rilasciate prima del 30 settembre 2024, oppure se non sono state tutte rilasciate entro tale data, si applicano l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

    Fatto a Londra, il 24 marzo 2023

    Per il comitato misto

    I copresidenti

    Maroš ŠEFČOVIČ

    James CLEVERLY


    (1)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (2)  Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio [2020/2248] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

    (6)  Decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 16).


    ALLEGATO I

    Dichiarazione unilaterale del Regno Unito

    Ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998

    1.   

    Il Regno Unito adotterà la procedura seguente per il funzionamento del meccanismo di freno di emergenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor (1). Il meccanismo si applicherà nelle circostanze particolari della presente dichiarazione e non pregiudica lo status del voto intercomunitario né le garanzie previste dall'accordo del 1998 che si applicano unicamente ed esclusivamente alle materie delegate.

    a.

    Il meccanismo funzionerà unicamente ed esclusivamente nel caso in cui, dopo la data della presente dichiarazione, sia stato reinsediato e diventi operativo l'esecutivo dell'Irlanda del Nord, con un primo ministro e un vice primo ministro in carica, e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord si sia riunita in sessione ordinaria. Successivamente, i membri dell'Assemblea legislativa che intendano ricorrere al meccanismo dovranno fare in modo, individualmente e collettivamente e in buona fede, che le istituzioni funzionino pienamente, anche mediante la nomina di ministri e il sostegno al normale funzionamento dell'Assemblea.

    b.

    La soglia minima per attivare il meccanismo fungerà sulla stessa base del processo separato e distinto di «Petizione di preoccupazione» nell'ambito dell'accordo del 1998, aggiornato nel 2020 dall'accordo «Nuovo decennio, nuovo approccio». Ciò significa che 30 membri dell'Assemblea legislativa di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti) dovranno notificare al governo del Regno Unito l'intenzione di attivare il meccanismo di freno di emergenza.

    c.

    Nel trasmettere la notifica al governo del Regno Unito, i membri dell'Assemblea legislativa dovranno dimostrare, con spiegazione scritta e dettagliata, accessibile al pubblico:

    i.

    che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato B della parte 2 dell'accordo «Nuovo decennio, nuovo approccio», per cui la notifica è trasmessa solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, esperito ogni altro meccanismo disponibile;

    ii.

    che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del Quadro di Windsor; e

    iii.

    che i membri dell'Assemblea legislativa hanno sollecitato un dibattito preliminare di merito con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione; che si sono adoperati per consultare le imprese, altri operatori commerciali e la società civile interessati dall'atto dell'Unione; che si sono ragionevolmente avvalsi di tutti i processi di consultazione applicabili previsti dall'Unione europea per i nuovi atti dell'Unione che interessano l'Irlanda del Nord.

    2.   

    Il Regno Unito, se considera soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e soddisfacente la spiegazione fornita a norma del paragrafo 1, lettera c), ne informa l'Unione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del Quadro di Windsor.

    3.   

    Il Regno Unito, a seguito di notifica dai membri dell'Assemblea legislativa, si impegna a informarne l'Unione senza ritardo.

    4.   

    Il Regno Unito, a seguito di notifica all'Unione dell'attivazione del freno di emergenza, si impegna a tenere fitte consultazioni in sede di comitato misto sull'atto dell'Unione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor.


    (1)  Cfr. dichiarazione comune n. 1/2023.


    ALLEGATO II

    Domanda di autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord destinate a consumatori finali

    (di cui all'articolo 9)

    Informazioni relative alla domanda

    1.

    Documenti giustificativi

    Documenti giustificativi obbligatori e informazioni richieste a tutti i richiedenti:

     

    atto di costituzione/prova di stabile organizzazione.

    2.

    Altri documenti giustificativi e informazioni richiesti al richiedente

     

    Qualsiasi altro documento giustificativo o altra informazione ritenuti pertinenti per verificare il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 della presente decisione.

    Fornire informazioni sul tipo e, se del caso, sul numero di identificazione e/o sulla data di rilascio del o dei documenti giustificativi allegati alla domanda. Indicare il numero totale dei documenti allegati.

    3.

    Data e firma del richiedente

    Le domande presentate mediante procedimenti informatici sono autenticate dalla persona che presenta la domanda.

    Data in cui il richiedente ha firmato o altrimenti autenticato la domanda.

    Dati del richiedente

    4.

    Richiedente

    Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.

    Indicare il nome e indirizzo dell'interessato.

    5.

    Numero di identificazione del richiedente

    Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.

    Indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) dell'interessato, a norma dell'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    6.

    Forma giuridica del richiedente

    La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

    7.

    Numero/i di identificazione IVA

    Se assegnato, indicare il numero di identificazione IVA.

    8.

    Attività economica

    Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente. Descrivere brevemente l'attività commerciale e indicare il ruolo nella catena di approvvigionamento (ad es. fabbricante di merci, importatore, rivenditore ecc.). Specificare:

    l'uso previsto delle merci importate, compresa una descrizione del tipo di merci e se sono sottoposte a una qualche forma di trasformazione;

    la stima annuale del numero di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica per le merci in questione;

    il tipo di scritture, sistemi e controlli posti in essere a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b).

    9.

    Fatturato annuo

    Ai fini dell'articolo 6 della presente decisione, indicare il fatturato annuo dell'ultimo esercizio finanziario completo. Nel caso di impresa neocostituita, fornire le scritture e informazioni necessarie per permettere una valutazione del fatturato previsto, ad es. l'ultimo flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite, approvati dagli amministratori/soci/dal titolare unico.

    10.

    Referente responsabile della domanda

    Il referente è responsabile dei contatti con le dogane relativi alla domanda.

    Indicare il nome del referente e uno dei dati seguenti: numero di telefono o indirizzo email (preferibilmente di una casella funzionale).

    11.

    Persona responsabile dell'impresa richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

    Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, indicare il nome e i dati completi della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente dell'impresa e membri del consiglio di amministrazione, se del caso. I dati devono comprendere: nome e indirizzo completi, data di nascita e numero di identificazione nazionale.

    Date, ore, periodi e luoghi

    12.

    Data di costituzione

    In cifre: giorno, mese e anno di costituzione.

    13.

    Indirizzo di stabilimento/residenza

    Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza dell'interessato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.

    14.

    Luogo in cui sono tenuti i registri

    Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi in cui sono conservati o destinati a essere conservati i registri del richiedente. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE, purché questo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

    15.

    Luogo (luoghi) di trasformazione o uso

    Indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui saranno trasformate, se del caso, le merci e vendute a consumatori finali.


    ALLEGATO III

    Spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11

    Il presente allegato è una spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11 e non modifica, né limita né amplia, tali condizioni.

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

    1.

    Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione è considerato soddisfatto se:

    a)

    non esiste decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che nei tre anni precedenti la domanda una delle persone descritte alla lettera b) abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica, e

    b)

    nessuna delle seguenti persone ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica né, se del caso, all'attività economica del richiedente:

    i)

    il richiedente;

    ii)

    i dipendenti, compresi eventuali rappresentanti diretti responsabili dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime;

    iii)

    le persone responsabili del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione; e

    iv)

    una persona che agisce in nome proprio e per conto del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime.

    2.

    Il criterio può tuttavia essere considerato soddisfatto se l'autorità competente ritiene che la violazione sia di importanza minore rispetto al numero o all'entità delle operazioni correlate, e se non ha dubbi sulla buona fede del richiedente.

    3.

    Se le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diverse dal richiedente, sono stabilite o risiedono al di fuori del Regno Unito, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio di cui sopra sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.

    4.

    Se il richiedente è stabilito da meno di 3 anni, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio per quanto lo riguarda sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

    Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione è considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti.

    5.

    Il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa e di controlli interni corrispondenti al tipo e alle dimensioni dell'impresa e adatti alla gestione del flusso di merci. Il richiedente deve disporre di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le attività illecite all'interno dell'organizzazione.

    6.

    Il richiedente dovrebbe dimostrare un'adeguata tenuta dei registri relativi ai movimenti delle merci nell'ambito di questo regime. Dovrebbe essere dimostrata l'esistenza di procedure di protezione contro la perdita di informazioni e di archiviazione per la conservazione dei dati storici, compresi la valutazione, il back-up e la protezione dei registri per cinque anni.

    7.

    La gestione dei registri dovrebbe essere conforme ai principi contabili applicati nel Regno Unito.

    8.

    I registri dei movimenti di merci verso l'Irlanda del Nord dovrebbero essere integrati nel sistema contabile oppure, se conservati separatamente, dovrebbero essere possibili controlli incrociati tra le scritture relative agli acquisti, alle vendite, al controllo delle scorte e alla circolazione delle merci.

    9.

    L'operatore autorizzato consente, su richiesta, l'accesso elettronico e/o fisico dell'autorità competente ai registri di cui al punto 8 in un formato adeguato.

    10.

    L'operatore autorizzato è tenuto a informare le autorità competenti del Regno Unito ogni qualvolta si riscontrino difficoltà di conformità e se successivamente alla decisione di riconoscere lo status di operatore autorizzato emergano fattori che potrebbero influenzarne la continuazione o il contenuto. Dovrebbero essere impartite istruzioni interne perché il personale interessato sia a conoscenza di come informare l'autorità competente di tali difficoltà di conformità.

    11.

    Qualora operatori autorizzati manipolino merci vietate e soggette a restrizioni, dovrebbero essere predisposte procedure adeguate per detta manipolazione conformemente alla legislazione pertinente.

    12.

    L'operatore autorizzato deve disporre di prove rispetto ai propri clienti per accertare che questi possano fare valutazioni accurate in relazione alle merci movimentate nell'ambito di questo regime. Devono essere predisposte misure per garantire che le merci movimentate nell'ambito di questo regime siano vendute o utilizzate solo se conformi alla presente decisione del comitato misto. L'operatore autorizzato sarà tenuto a mantenere una comprensione costante delle operazioni commerciali dei clienti nuovi e acquisiti, tale da garantire il rispetto dei criteri stabiliti per un operatore affidabile nella presente decisione del comitato misto. Di seguito sono riportati esempi di situazioni in cui un operatore autorizzato che non è responsabile della destinazione finale delle merci potrebbe movimentare merci nell'ambito del regime:

    a)

    una dichiarazione scritta e firmata del cliente attestante che le merci rimarranno in Irlanda del Nord;

    b)

    la prova che il cliente effettua solo vendite al dettaglio per uso finale o consumo finale nel Regno Unito da un punto vendita fisico in Irlanda del Nord;

    c)

    la prova che il cliente vende solo prodotti destinati all'uso finale da parte di consumatori finali nel Regno Unito e consegnati all'interno del Regno Unito;

    d)

    contratti commerciali e ordini di acquisto da cui risulti che le merci saranno destinate all'uso finale nel Regno Unito;

    e)

    la prova che la vendita riguarda un bene che sarà installato in modo permanente nel Regno Unito.

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

    13.

    Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione è considerato soddisfatto se l'autorità competente verifica in particolare il rispetto di quanto segue:

    a)

    il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;

    b)

    nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e altri diritti, imposte o tasse riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;

    c)

    il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, di possedere una capacità finanziaria sufficiente per adempiere ai propri obblighi e ai propri impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività commerciale.

    14.

    Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è verificata sulla base delle scritture e informazioni disponibili.

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera e)

    Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione è considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti.

    15.

    Il richiedente o la persona responsabile dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del presente regime dovrebbe essere in grado di dimostrare una chiara comprensione dei propri obblighi rispetto a tali criteri e di come adempiere agli stessi, e avere competenze sufficienti per trasmettere informazioni accurate all'autorità competente in relazione agli obblighi e alle procedure applicabili.

    ALLEGATO IV

    Categoria 1

    Sono denominate «merci della categoria 1» le merci soggette a:

    1.

    misure restrittive in vigore basate sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, limitatamente agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi;

    2.

    divieti e divieti totali;

    3.

    strumenti di difesa commerciale di cui all'allegato 2, sezione 5, del protocollo;

    4.

    contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente è richiesto dall'importatore;

    5.

    contingenti dell'Unione diversi dai contingenti tariffari.

    Categoria 2

    Sono denominate «merci della categoria 2» le merci soggette agli atti legislativi seguenti:

    1.

    regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe

    2.

    regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

    3.

    regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

    4.

    regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti

    5.

    regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

    6.

    regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    7.

    regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà

    8.

    regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

    9.

    direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

    10.

    regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

    11.

    direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati

    12.

    regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    13.

    direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

    14.

    direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

    15.

    regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

    16.

    direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

    17.

    regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    18.

    regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

    19.

    contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente non è richiesto dall'importatore

    20.

    articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali), tranne quando le merci sono soggette anche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord, che sarà adottato sulla base della proposta legislativa della Commissione europea [COM(2023) 124 final]

    21.

    atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, punto 2, del protocollo

    22.

    atti dell'Unione elencati nell'allegato 2, punto 20, del protocollo

    23.

    regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

    24.

    regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

    25.

    regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

    26.

    qualsiasi atto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità del protocollo, che stabilisca procedure a carico di un operatore economico o di un'autorità competente partner da espletare prima o durante l'ingresso delle merci nell'Unione, ai fini del controllo delle merci o di altre formalità. L'Unione informa senza indugio il Regno Unito ogni qualvolta un atto dell'Unione sia della natura di cui alla prima frase.


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