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Document 22023A0608(01)

TRADUZIONE Protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio Accordo sulle sovvenzioni alla pesca

ST/14558/2022/INIT

GU L 148 del 8.6.2023, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

Related Council decision

8.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/3


TRADUZIONE

PROTOCOLLO che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio Accordo sulle sovvenzioni alla pesca

I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO;

CONSIDERANDO la decisione della Conferenza ministeriale di cui al documento WT/MIN(22)/33 – WT/L/1144, adottata conformemente all'articolo X, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»);

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1.

L'allegato 1A dell'accordo OMC è modificato, al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo a norma del paragrafo 4, con l'inserimento dell'accordo sulle sovvenzioni alla pesca, quale figura all'allegato del presente protocollo, da inserire dopo l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

2.

Nessuna disposizione del presente protocollo può essere oggetto di riserve.

3.

Il presente protocollo è aperto all'accettazione dei membri.

4.

Il presente protocollo entra in vigore conformemente all'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC. (1)

5.

Il presente protocollo è depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, che ne fornisce senza indugio a tutti i membri una copia certificata unitamente alla notifica di ciascuna avvenuta accettazione conformemente al paragrafo 3.

6.

Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il diciassettesimo giorno di giugno duemilaventidue, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

 


(1)  Ai fini del calcolo delle accettazioni ai sensi dell'articolo X, paragrafo 3, dell'accordo OMC, uno strumento di accettazione da parte dell'Unione europea per se stessa e per i suoi Stati membri è calcolato come accettazione da parte di un numero di membri uguale al numero degli Stati membri dell'Unione europea che sono membri dell'OMC.


ALLEGATO

ACCORDO SULLE SOVVENZIONI ALLA PESCA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle sovvenzioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che sono specifiche ai sensi dell'articolo 2 di tale accordo, accordate alla pesca di cattura selvatica marina e alle attività inerenti alla pesca in mare. (1) , (2) , (3)

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«pesce»: tutte le specie di risorse biologiche marine, anche trasformate;

b)

«pesca»: la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;

c)

«attività inerenti alla pesca»: qualsiasi operazione di sostegno o preparazione alla pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi e altre forniture in mare;

d)

«nave»: qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata a essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca;

e)

«operatore»: il proprietario di una nave o qualsiasi persona che è responsabile della nave, la dirige o la controlla.

Articolo 3

Sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (4)

3.1   Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni a navi o operatori (5) impegnati in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) o in attività inerenti alla pesca a sostegno della pesca INN.

3.2   Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, una nave o un operatore sono considerati dediti alla pesca INN se ciò è accertato da uno dei soggetti seguenti (6) , (7):

a)

un membro costiero, per le attività nelle zone sotto la sua giurisdizione; oppure

b)

lo Stato di bandiera membro dell'OMC, per le attività delle navi battenti la sua bandiera; oppure

c)

un'organizzazione o un accordo regionale di gestione della pesca (ORGP/ARGP) pertinente, in conformità delle norme e delle procedure di tale ORGP/ARGP e del diritto internazionale applicabile, anche mediante la fornitura di notifiche tempestive e informazioni pertinenti, nelle zone e per le specie di sua competenza.

3.3

a)

L'accertamento (8) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si riferisce alla conclusione definitiva di un membro e/o all'iscrizione definitiva nell'elenco pertinente da parte di una ORGP/un ARGP, secondo cui una nave o un operatore ha praticato la pesca INN.

b)

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica se l'accertamento da parte del membro costiero si basa su informazioni fattuali pertinenti e se il membro costiero ha fornito allo Stato di bandiera membro dell'OMC e, se noto, al membro sovvenzionante, quanto segue:

i)

la notifica tempestiva, attraverso i canali appropriati, del fatto che una nave o un operatore sono stati temporaneamente trattenuti in attesa di ulteriori indagini in merito alla pratica della pesca INN o che il membro costiero ha avviato un'indagine inerente alla pesca INN, compreso il riferimento a qualsiasi informazione fattuale, legge, regolamento o procedura amministrativa applicabile o altra misura pertinente;

ii)

l'opportunità di scambiare informazioni pertinenti (9) prima di un accertamento, in modo da consentire che tali informazioni siano prese in considerazione nell'accertamento definitivo. Il membro costiero può specificare le modalità e il periodo di tempo in cui dovrebbe essere effettuato tale scambio di informazioni; nonché

iii)

la notifica dell'accertamento definitivo e delle eventuali sanzioni comminate, compresa, se del caso, la loro durata.

Il membro costiero notifica l'accertamento al comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (denominato nel presente accordo «comitato»).

3.4   Il membro sovvenzionante tiene conto della natura, della gravità e della reiterazione della pesca INN praticata da una nave o da un operatore nel fissare la durata di applicazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica almeno fino a quando la sanzione (10) derivante dall'accertamento che fa scattare il divieto rimane in vigore o almeno finché la nave o l'operatore sono iscritti nell'elenco di una ORGP/un ARGP, se quest'ultimo periodo è più lungo.

3.5   Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, il membro sovvenzionante notifica al comitato le misure adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

3.6   Se uno Stato di approdo membro dell'OMC notifica a un membro sovvenzionante di avere motivi fondati per ritenere che una nave in uno dei suoi porti abbia praticato la pesca INN, il membro sovvenzionante tiene debitamente conto delle informazioni ricevute e intraprende le azioni che ritiene opportune in merito alle sue sovvenzioni.

3.7   Ciascun membro dispone di leggi, regolamenti e/o procedure amministrative per garantire che le sovvenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comprese le sovvenzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, non siano accordate o mantenute.

3.8   Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le sovvenzioni accordate o mantenute dai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati, fino alla zona economica esclusiva (ZEE) e al suo interno non sono soggette ad azioni basate sull'articolo 3, paragrafo 1, e sull'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 4

Sovvenzioni riguardanti stock ittici sovrasfruttati

4.1   Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca riguardanti uno stock ittico sovrasfruttato.

4.2   Ai fini del presente articolo, uno stock ittico è sovrasfruttato se è riconosciuto come tale dal membro costiero sotto la cui giurisdizione è effettuata la pesca o da una ORGP/un ARGP pertinente nelle zone e per le specie di sua competenza, sulla base delle migliori prove scientifiche a sua disposizione.

4.3   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, un membro può accordare o mantenere le sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, se tali sovvenzioni o altre misure sono attuate per ricostituire lo stock a un livello biologicamente sostenibile (11).

4.4   Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le sovvenzioni accordate o mantenute dai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati, fino alla ZEE e al suo interno non sono soggette ad azioni basate sull'articolo 4, paragrafo 1, e sull'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 5

Altre sovvenzioni

5.1   Nessun membro accorda o mantiene sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca al di fuori della giurisdizione di un membro costiero o di uno Stato costiero non membro dell'OMC e al di fuori della competenza di una ORGP/un ARGP pertinente.

5.2   Un membro presta particolare attenzione ed esercita la dovuta moderazione nell'accordare sovvenzioni a navi che non battono la bandiera di tale membro.

5.3   Ciascun membro presta particolare attenzione ed esercita la dovuta moderazione nell'accordare sovvenzioni alla pesca o ad attività inerenti alla pesca riguardanti stock ittici il cui stato è sconosciuto.

Articolo 6

Disposizioni specifiche per i paesi membri meno avanzati

Ciascun membro esercita la dovuta moderazione nel sollevare questioni che coinvolgono un paese membro meno avanzato e le soluzioni prese in considerazione tengono conto, se del caso, della situazione specifica del paese membro meno avanzato in questione.

Articolo 7

Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente accordo sono fornite assistenza tecnica mirata e assistenza per il rafforzamento delle capacità ai paesi membri in via di sviluppo, compresi i paesi membri meno avanzati. A sostegno di tale assistenza è istituito un meccanismo di finanziamento volontario dell'OMC in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. I contributi dei membri dell'OMC al meccanismo sono effettuati esclusivamente su base volontaria e non utilizzano risorse del bilancio ordinario.

Articolo 8

Notifica e trasparenza

8.1   Fatto salvo l'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e al fine di rafforzare e migliorare le notifiche delle sovvenzioni alla pesca e consentire una vigilanza più efficace dell'attuazione degli impegni in materia di sovvenzioni alla pesca, ciascun membro:

a)

fornisce le seguenti informazioni nell'ambito della regolare notifica delle sovvenzioni alla pesca ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (12)(13): tipo o genere dell'attività di pesca per cui è erogata la sovvenzione;

b)

nella misura del possibile, fornisce le seguenti informazioni nell'ambito della regolare notifica delle sovvenzioni alla pesca ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (12)(13):

i)

lo stato degli stock ittici in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione (ad esempio, se sono sovrasfruttati, sfruttati al massimo in modo sostenibile o sottosfruttati), unitamente ai parametri utilizzati, nonché l'indicazione se tali stock sono condivisi (14) con qualsiasi altro membro o gestiti da una ORGP/un ARGP;

ii)

le misure di conservazione e gestione in atto per lo stock ittico interessato;

iii)

la capacità della flotta in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione;

iv)

il nome e il numero di identificazione del peschereccio o dei pescherecci beneficiari della sovvenzione; nonché

v)

i dati sulle catture suddivisi per specie o gruppo di specie in relazione alla pesca per cui è erogata la sovvenzione (15).

8.2   Ogni membro notifica al comitato per iscritto e su base annuale un elenco delle navi e degli operatori per i quali ha accertato la pratica della pesca INN.

8.3   Ciascun membro, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, informa il comitato delle misure in atto o adottate per garantire l'attuazione e la gestione del presente accordo, comprese le iniziative adottate per attuare i divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5. Inoltre ciascun membro informa tempestivamente il comitato di eventuali modifiche apportate successivamente a tali misure e delle nuove misure adottate per attuare i divieti di cui all'articolo 3.

8.4   Ciascun membro, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, fornisce al comitato una descrizione del proprio regime di pesca, compresi i riferimenti alle proprie leggi, regolamenti e procedure amministrative pertinenti al presente accordo, e informa tempestivamente il comitato di eventuali modifiche successive. Un membro può adempiere tale obbligo fornendo al comitato un collegamento elettronico aggiornato alla pagina web ufficiale del membro o a un'altra pagina web ufficiale contenenti le informazioni in questione.

8.5   Ciascun membro può chiedere ulteriori informazioni al membro notificante in merito alle notifiche e alle informazioni fornite ai sensi del presente articolo. Il membro notificante risponde a tale richiesta il più rapidamente possibile, per iscritto e in modo esauriente. Il membro che ritenga che non sia stata fornita una notifica o un'informazione ai sensi del presente articolo può sottoporre la questione all'attenzione dell'altro membro o del comitato.

8.6   All'entrata in vigore del presente accordo, i membri notificano per iscritto al comitato qualsiasi ORGP/ARGP di cui sono parte. Tale notifica comprende almeno il testo dello strumento giuridico che istituisce l'ORGP/ARGP, la zona e le specie di sua competenza, le informazioni sullo stato degli stock ittici gestiti, una descrizione delle relative misure di conservazione e gestione, le norme e procedure che disciplinano gli accertamenti relativi alla pratica della pesca INN e gli elenchi aggiornati delle navi e/o degli operatori per i quali ha accertato la pratica della pesca INN. Tale notifica può essere presentata individualmente o da un gruppo di membri (16). Il comitato è informato senza indugio di ogni modifica relativa a tali informazioni. Il segretariato del comitato tiene un elenco delle ORGP/degli ARGP notificati ai sensi del presente articolo.

8.7   I membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica a) il suo status giuridico ai sensi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o del presente accordo; b) gli effetti della misura conformemente all'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative; o c) la natura della misura stessa.

8.8   Nessuna disposizione del presente articolo obbliga a fornire informazioni riservate.

Articolo 9

Accordi istituzionali

9.1   È istituito un comitato per le sovvenzioni alla pesca, composto da rappresentanti di ciascun membro. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di qualsiasi membro conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo. Il comitato espleta le funzioni ad esso attribuite a norma del presente accordo o dai membri ed è a disposizione dei membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento del presente accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il segretariato dell'OMC funge da segretariato del comitato.

9.2   Il comitato esamina tutte le informazioni fornite ai sensi degli articoli 3 e 8 e del presente articolo almeno ogni due anni.

9.3   Ogni anno il comitato riesamina l'applicazione e il funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa il consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.

9.4   Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente ogni tre anni, il comitato riesamina il funzionamento del presente accordo al fine di individuare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ove opportuno, il comitato può presentare al consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente accordo basate, tra l'altro, sull'esperienza acquisita con la sua attuazione.

9.5   Il comitato mantiene stretti contatti con la FAO e con altre organizzazioni internazionali competenti in materia di gestione della pesca, comprese le ORGP/gli ARGP interessati.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

10.1   Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU), si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo (17).

10.2   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (18) si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie in relazione agli articoli 3, 4 e 5 del presente accordo.

Articolo 11

Disposizioni finali

11.1   Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a un membro di accordare una sovvenzione per i soccorsi in caso di calamità (19), a condizione che tale sovvenzione:

a)

si limiti ai soccorsi relativi a una calamità determinata;

b)

sia limitata all'area geografica interessata;

c)

sia limitata nel tempo; nonché

d)

nel caso di sovvenzioni alla ricostruzione, si limiti al ripristino della pesca e/o della flotta colpite al livello precedente la calamità.

11.2

a)

Il presente accordo, comprese eventuali conclusioni, raccomandazioni e decisioni a esso relative, non ha implicazioni giuridiche in merito alle rivendicazioni territoriali o alle delimitazioni dei confini marittimi.

b)

Un panel istituito ai sensi dell'articolo 10 del presente accordo non formula conclusioni in merito a domande che gli impongano di basare le sue conclusioni su rivendicazioni territoriali o delimitazioni dei confini marittimi (20).

11.3   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata o applicata in modo tale da pregiudicare la giurisdizione, i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto del mare (21).

11.4   Salvo se diversamente disposto, nessuna disposizione del presente accordo implica che un membro sia vincolato dalle misure o dalle decisioni di qualsiasi ORGP/ARGP di cui non sia parte o sia parte non contraente, né che le riconosca.

11.5   Il presente accordo non modifica né annulla qualsivoglia diritto e obbligo previsto dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Articolo 12

Abrogazione dell'accordo in caso di mancata adozione di norme complete

Se entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo non sono adottate norme complete, e salvo diversa decisione del Consiglio generale, il presente accordo è immediatamente abrogato.


(1)  Per maggiore certezza, l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne sono escluse dall'ambito di applicazione del presente accordo.

(2)  Per maggiore certezza, i pagamenti tra governi nell'ambito di accordi per l'accesso alle zone di pesca non sono considerati sovvenzioni ai sensi del presente accordo.

(3)  Per maggiore certezza, ai fini del presente accordo una sovvenzione è imputabile al membro che la accorda, indipendentemente dalla bandiera o dall'immatricolazione della nave interessata o dalla nazionalità del beneficiario.

(4)  Per «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)» si intendono le attività di cui al paragrafo 3 del Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 2001.

(5)  Ai fini dell'articolo 3, per «operatore» s'intende l'operatore ai sensi dell'articolo 2, lettera e), al momento dell'infrazione relativa alla pesca INN. Per maggiore certezza, il divieto di accordare o mantenere sovvenzioni agli operatori che praticano la pesca INN si applica alle sovvenzioni accordate alla pesca e alle attività inerenti alla pesca in mare.

(6)  Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata come un obbligo per i membri di avviare indagini in relazione alla pesca INN o accertare la pratica della pesca INN.

(7)  Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da pregiudicare la competenza dei soggetti figuranti negli elenchi dei pertinenti strumenti internazionali o da riconoscere a tali soggetti nuovi diritti per quanto riguarda l'accertamento della pratica della pesca INN.

(8)  Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di ritardare o pregiudicare la validità o l'esecutività di un accertamento della pratica della pesca INN.

(9)  Ciò può includere, ad esempio, la possibilità di un dialogo o di uno scambio di informazioni per iscritto, se richiesto dallo Stato di bandiera membro dell'OMC o dal membro sovvenzionante.

(10)  La cessazione delle sanzioni avviene conformemente alle leggi o alle procedure dell'autorità che ha effettuato l'accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

(11)  Ai fini del presente paragrafo, un livello biologicamente sostenibile è il livello determinato da un membro costiero avente giurisdizione sulla zona in cui si svolge la pesca o l'attività inerente alla pesca, utilizzando parametri come il rendimento massimo sostenibile (MSY) o altri parametri, in funzione dei dati disponibili per la pesca; oppure da una ORGP/un ARGP pertinente nelle zone e per le specie di sua competenza.

(12)  Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, i membri forniscono tali informazioni in aggiunta a tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e come previsto nei questionari utilizzati dal comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, ad esempio il questionario G/SCM/6/Rev.1.

(13)  Per i paesi membri meno avanzati e i paesi membri in via di sviluppo con una quota annuale del volume globale della produzione della pesca di cattura marina non superiore allo 0,8 %, secondo i dati più recenti pubblicati dalla FAO e diffusi dal segretariato dell'OMC, la notifica delle informazioni aggiuntive di cui alla presente lettera può essere effettuata ogni quattro anni.

(14)  L'espressione «stock condivisi» si riferisce agli stock che si trovano all'interno delle ZEE di due o più membri costieri, oppure che si trovano sia all'interno della ZEE sia in una zona esterna e ad essa adiacente.

(15)  Per quanto riguarda la pesca mista, un membro può fornire invece altri dati pertinenti e disponibili sulle catture.

(16)  Tale obbligo può essere soddisfatto fornendo un collegamento elettronico aggiornato alla pagina web ufficiale del membro notificante o a un'altra pagina web ufficiale contenente le informazioni in questione.

(17)  L'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), del GATT 1994 e l'articolo 26 della DSU non si applicano alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo.

(18)  Ai fini del presente articolo, il termine «sovvenzione vietata» di cui all'articolo 4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si riferisce alle sovvenzioni soggette al divieto di cui all'articolo 3, 4 o 5 del presente accordo.

(19)  Per maggiore certezza, la presente disposizione non si applica alle crisi economiche o finanziarie.

(20)  Tale limitazione si applica anche a un arbitro nominato ai sensi dell'articolo 25 della DSU.

(21)  Ciò include le norme e procedure delle ORGP/degli ARGP.


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