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Document 22022D0292

    Decisione N. 2/2022 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 21 febbraio 2022 che modifica la decisione n. 7/2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo [2022/292]

    PUB/2022/78

    GU L 43 del 24.2.2022, p. 86–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/292/oj

    24.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 43/86


    DECISIONE N. 2/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

    del 21 febbraio 2022

    che modifica la decisione n. 7/2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell’accordo [2022/292]

    Il COMITATO MISTO,

    visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 171, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 171, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), entro la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro ordinario di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l’elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.

    (2)

    A norma dell’articolo 171, paragrafo 2, dell’accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

    (3)

    Una delle personalità dell’elenco proposta dall’Unione è stata nominata membro di un’istituzione dell’Unione e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro a norma dell’accordo di recesso.

    (4)

    Occorre pertanto sostituire tale personalità nell’elenco delle personalità contenuto nell’allegato I della decisione n. 7/2020 del comitato misto (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’elenco delle 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell’accordo di recesso contenuto nell’allegato I della decisione n. 7/2020 del comitato misto è così modificato:

    La sig.ra Tamara ĆAPETA è sostituita dal sig. Ezio PERILLO.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

    Per il comitato misto

    I copresidenti

    Maroš ŠEFČOVIČ

    Elizabeth TRUSS


    (1)   GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.

    (2)   GU L 443 del 30.12.2020, pag. 22.


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