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Document 22022A1111(01)

TRADUZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ ALLE OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA DI GESTIONE DELLE CRISI

ST/14385/2021/INIT

GU L 292 del 11.11.2022, p. 14–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

Related Council decision

11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/14


TRADUZIONE

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ ALLE OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA DI GESTIONE DELLE CRISI

L'UNIONE EUROPEA («Unione» o «UE»),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL PERÙ («Perù»),

dall’altra,

di seguito denominate congiuntamente le «parti»,

PRENDENDO ATTO del fatto che nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (1), come deciso dal Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»);

RICONOSCENDO l'importanza della pace nel mondo per lo sviluppo di tutti gli Stati e ribadendo l’impegno a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza nel loro rispettivo vicinato e nel resto del mondo, in base ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO l'impegno tra le parti a favore del rafforzamento della loro cooperazione nelle materie relative alla sicurezza e alla difesa e riconoscendo che le capacità e competenze delle forze di sicurezza del Perù potrebbero essere impiegate nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi;

DESIDEROSE di formalizzare le condizioni generali per la partecipazione del Perù alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione;

CONSIDERANDO che il presente accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione né il fatto che il Perù deciderà caso per caso di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi;

CONSIDERANDO che l'Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Il Perù può accettare l'invito dell'Unione e offrire il suo contributo. In tal caso, l'Unione deciderà se accettare il contributo proposto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell'Unione di invitare il Perù a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, il Perù, in attuazione del presente accordo, comunica all'Unione la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.

2.   L'Unione fornisce al Perù una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere il Perù nella formulazione della sua offerta.

3.   La valutazione da parte dell'Unione del contributo proposto dal Perù è condotta in consultazione con quest'ultimo.

4.   L'Unione comunica per iscritto al Perù l'esito di tale valutazione e la sua decisione sul contributo che il Perù ha proposto, al fine di assicurare la partecipazione del Perù conformemente al presente accordo.

5.   Il contributo proposto dal Perù a norma del paragrafo 1 e la sua accettazione da parte dell'Unione a norma del paragrafo 4 costituiscono la base per l'applicazione del presente accordo a ciascuna specifica operazione dell'UE di gestione delle crisi.

6.   Il Perù può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

Articolo 2

Quadro

1.   Il Perù si associa alla pertinente decisione con la quale il Consiglio decide che l'Unione condurrà un'operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi ulteriore decisione con la quale il Consiglio decide di prorogare un'operazione di gestione di una crisi, a norma del presente accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo del Perù a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione.

Articolo 3

Status del personale e delle forze del Perù

1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi e quello del personale e delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte del Perù è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze o sullo status della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l'Unione e lo Stato o gli Stati in cui è condotta l'operazione. Il Perù ne è informato.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Perù.

3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze o sullo status della missione di cui al paragrafo 1, il Perù esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora le forze del Perù operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti o futuri e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.

4.   Il Perù è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   Il Perù si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Perù e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

7.   L'Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione del Perù ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   Il Perù adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE (2) del Consiglio, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE nel caso di un'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi o il capomissione dell'UE nel caso di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi.

2.   Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi

1.   Il Perù:

a)

garantisce che il personale da esso distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:

i)

alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

ii)

al piano operativo;

iii)

alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili;

iv)

alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi;

b)

informa il comandante dell'operazione civile dell'UE a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

2.   Il personale distaccato dal Perù a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dall'autorità competente del Perù e fornisce una copia di tale certificazione.

3.   Il personale distaccato dal Perù conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Tutto il personale che partecipa a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante dell'operazione civile dell'UE.

3.   Il comandante dell'operazione civile dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello strategico.

4.   Il capomissione dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il Perù ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

6.   Il capomissione dell'UE è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (National Contingent Point of Contact –«NPC») è nominato dal Perù per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. L'NPC riferisce al capomissione dell'UE su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Perù.

8.   La decisione di terminare l'operazione civile dell'UE di gestione della crisi è presa dall'Unione previa consultazione del Perù, se il Perù contribuisce ancora a detta operazione alla data della sua conclusione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 8, il Perù sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi, tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Perù sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, se il Perù ha deciso di partecipare a un'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, il Perù contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in questione.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del Perù e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o

b)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Perù che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Perù non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Perù dai contributi finanziari per una specifica operazione civile dell'UE di gestione di una crisi se:

a)

l'Unione ritiene che il Perù fornisca un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o

b)

il Perù ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Perù al bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi sono stipulate tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

a)

l'importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di audit.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi

1.   Il Perù:

a)

garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

i)

alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

ii)

al piano operativo;

iii)

alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili; e

iv)

alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi;

b)

informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

2.   Il personale distaccato dal Perù conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi.

Articolo 10

Catena di comando

1.   Tutte le forze e il personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi restano pienamente subordinati alle proprie autorità nazionali. Il comando operativo è esercitato dall'ufficiale delle forze armate peruviane designato a tal fine.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo e il comando tattico e/o il controllo tattico delle loro forze, dei loro mezzi e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE, che può delegare i suoi poteri.

3.   Il Perù ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, degli Stati membri dell'Unione che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione del Perù, il ritiro del contributo del Perù.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative – «SMR») è nominato dal Perù per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Perù.

6.   I termini utilizzati nella presente sezione III si applicano conformemente al glossario degli acronimi e delle definizioni del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) (versione riveduta 2019).

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 12, il Perù sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (3).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Perù sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo se il Perù ha deciso di partecipare a un'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, il Perù contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in questione.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL del Perù e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Perù che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e il Perù fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è quello tra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è quello tra l'insieme del personale fornito dal Perù e il totale dei membri del personale che partecipano all'operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Perù dai contributi finanziari per una specifica operazione militare dell'UE di gestione di una crisi se:

a)

l'Unione ritiene che il Perù fornisca un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o

b)

il Perù ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Perù ai costi comuni sono stipulate tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

a)

l'importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 14

Autorità competenti

Ai fini del presente accordo e salvo diversa notifica all'Unione, l’autorità competente del Perù è il ministero degli Affari esteri.

Articolo 15

Inadempienze

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 16

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 17

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2022, in duplice esemplare in lingua inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

 

Per la Repubblica del Perù

 


(1)  Pubblicato il 30 marzo 2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83, volume 53.

(2)  Decisione del Consiglio, 2013/488/UE del 23 settembre 2013 , sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).


DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA A UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DI UNA CRISI CUI PARTECIPA LA REPUBBLICA DEL PERÙ, RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO

«Gli Stati membri dell'Unione che applicano una decisione del Consiglio relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Perù cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Perù per le lesioni o il decesso di membri del loro personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

siano stati causati da membri del personale messi a disposizione dal Perù per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni connesse a tale operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Perù, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dal Perù per tale operazione nell'utilizzare detti mezzi.»


DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

«Il Perù, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni o il decesso di membri del suo personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

siano stati causati da membri del personale messi a disposizione da qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni connesse a tale operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso di tali mezzi sia connesso a tale operazione, salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»


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