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Document 22019D1837

    Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/1837

    GU L 279 del 31.10.2019, p. 149–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1837/oj

    31.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 279/149


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 85/2019

    del 29 marzo 2019

    che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE 2019/1837

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso ai valori di riferimento (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (8).

    (9)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (9).

    (10)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (10).

    (11)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (11).

    (12)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (12).

    (13)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (13).

    (14)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni (14).

    (15)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (15).

    (16)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (16).

    (17)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (17).

    (18)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi (18).

    (19)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (19).

    (20)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (20).

    (21)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (21).

    (22)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (22).

    (23)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (23).

    (24)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (24).

    (25)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (25).

    (26)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (26).

    (27)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (27).

    (28)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (28).

    (29)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (29).

    (30)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (30).

    (31)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale (31).

    (32)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (32), rettificato dalla GU L 292 del 10.11.2017, pag. 119.

    (33)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (33).

    (34)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento (34).

    (35)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell’11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento (35).

    (36)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (36).

    (37)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (37).

    (38)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (38).

    (39)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (39).

    (40)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (40).

    (41)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (41).

    (42)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

    (43)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

    (44)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un’importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (44).

    (45)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell’esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (45).

    (46)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (46).

    (47)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (47).

    (48)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

    (49)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

    (50)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

    (51)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51), rettificato dalla GU L 33 del 7.2.2018, pag. 5.

    (52)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (52).

    (53)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d’America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (53).

    (54)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (54).

    (55)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55).

    (56)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (56).

    (57)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (57).

    (58)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 31baa [Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

    «31bad.

    32016 R 0824: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10).

    31bae.

    32016 R 2020: Regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all’obbligo di compensazione debbano essere soggetti all’obbligo di negoziazione (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2).

    31baf.

    32016 R 2021: Regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso ai valori di riferimento (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 6).

    31bag.

    32016 R 2022: Regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11).

    31bah.

    32017 R 0565: Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    (a)

    i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

    (b)

    all’articolo 10, paragrafo 3, i termini “la corona islandese” sono inseriti dopo i termini “zloty polacco”;

    (c)

    all’articolo 50, paragrafi 5 e 6, i termini “della legislazione dell’Unione applicabile” sono sostituiti dai termini “delle disposizioni dell’accordo SEE applicabili”.

    31bai.

    32017 R 0566: Regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 84).

    31baj.

    32017 R 0567: Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo;

    b)

    agli articoli 19 e 22, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “l’ESMA”;

    c)

    all’articolo 20, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l’ABE”.

    31bak.

    32017 R 0568: Regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    all’articolo 7, i termini “il diritto dell’Unione” sono sostituiti dai termini “l’accordo SEE”.

    31bal.

    32017 R 0569: Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all’esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122).

    31bam.

    32017 R 0570: Regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 124).

    31ban.

    32017 R 0571: Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126), modificato da:

    32018 R 0063: Regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 2).

    31bao.

    32017 R 0572: Regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 142).

    31bap.

    32017 R 0573: Regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 145).

    31baq.

    32017 R 0574: Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148).

    31bar.

    32017 R 0575: Regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell’esecuzione delle operazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152).

    31bas.

    32017 R 0576: Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell’8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166).

    31bat.

    32017 R 0577: Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174).

    31bau.

    32017 R 0578: Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183).

    31bav.

    32017 R 0579: Regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 189).

    31baw.

    32017 R 0580: Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193).

    31bax.

    32017 R 0581: Regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l’accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 212).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    agli articoli 16, 17 e 18 e all’articolo 20, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

    b)

    all’articolo 20, paragrafo 2, i termini “o, a seconda dei casi, l’Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “l’ESMA”;

    c)

    all’articolo 20, paragrafo 3, i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA sulla base di un progetto elaborato dall’ESMA,” sono inseriti dopo i termini “L’ESMA”.

    31bay.

    32017 R 0582: Regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 224).

    31baz.

    32017 R 0583: Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA.

    31baza.

    32017 R 0584: Regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350).

    31bazb.

    32017 R 0585: Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368).

    31bazc.

    32017 R 0586: Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382).

    31bazd.

    32017 R 0587: Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).

    31baze.

    32017 R 0588: Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411).

    31bazf.

    32017 R 0589: Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417).

    31bazg.

    32017 R 0590: Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    i riferimenti ai“membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

    b)

    all’allegato II, la voce relativa al Liechtenstein è sostituita da quanto segue:

    “LI

    Liechtenstein

    CONCAT”

     

     

    31bazh.

    32017 R 0591: Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

    31bazi.

    32017 R 0592: Regolamento delegato (UE) 2017/592 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 492).

    31bazj.

    32017 L 0593: Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).

    31bazk.

    32017 R 0953: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12).

    31bazl.

    32017 R 0980: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3).

    31bazm.

    32017 R 0981: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16).

    31bazn.

    32017 R 0988: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un’importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3).

    31bazo.

    32017 R 1005: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell’esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 1).

    31bazp.

    32017 R 1018: Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1), rettificato dalla GU L 292 del 10.11.2017, pag. 119.

    31bazq.

    32017 R 1093: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16).

    31bazr.

    32017 R 1110: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).

    31bazs.

    32017 R 1111: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l’invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14).

    31bazt.

    32017 R 1799: Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell’esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).

    31bazu.

    32017 R 1943: Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4).

    31bazv.

    32017 R 1944: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12).

    31bazw.

    32017 R 1945: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22).

    31bazx.

    32017 R 1946: Regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell’11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 32).

    31bazy.

    32017 R 2154: Regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6).

    31bazz.

    32017 R 2194: Regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1).

    31bazza.

    32017 D 2238: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d’America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 6.12.2017, pag. 11).

    31bazzb.

    32017 D 2318: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 81).

    31bazzc.

    32017 D 2319: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 87).

    31bazzd.

    32017 D 2320: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d’America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 94).

    31bazze.

    32017 R 2382: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6), rettificato dalla GU L 33 del 7.2.2018, pag. 5.

    31bazzf.

    32017 R 2417: Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, p. 48).

    31bazzg.

    32017 D 2441: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti delegati (UE) 2016/2020, (UE) 2016/2021, (UE) 2016/2022, (UE) 2017/565, (UE) 2017/566, (UE) 2017/567, (UE) 2017/568, (UE) 2017/569, (UE) 2017/570, (UE) 2017/571, (UE) 2017/572, (UE) 2017/573, (UE) 2017/574, (UE) 2017/575, (UE) 2017/576, (UE) 2017/577, (UE) 2017/578, (UE) 2017/579, (UE) 2017/580, (UE) 2017/581, (UE) 2017/582, (UE) 2017/583, (UE) 2017/584, (UE) 2017/585, (UE) 2017/586, (UE) 2017/587, (UE) 2017/588, (UE) 2017/589, (UE) 2017/590, (UE) 2017/591, (UE) 2017/592, (UE) 2017/1018, (UE) 2017/1799, (UE) 2017/1943, (UE) 2017/1946, (UE) 2017/2154, (UE) 2017/2194, (UE) 2017/2417 e (UE) 2018/63, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/824, (UE) 2017/953, (UE) 2017/980, (UE) 2017/981, (UE) 2017/988, (UE) 2017/1005, (UE) 2017/1093, (UE) 2017/1110, (UE) 2017/1111, (UE) 2017/1944, (UE) 2017/1945 e (UE) 2017/2382, della direttiva delegata (UE) 2017/593 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/2238, (UE) 2017/2318, (UE) 2017/2319, (UE) 2017/2320 e (UE) 2017/2441 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019 (58), a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SE (59).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2.

    (2)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 6.

    (3)  GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11.

    (4)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1.

    (5)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 84.

    (6)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

    (7)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117.

    (8)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122.

    (9)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 124.

    (10)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126.

    (11)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 142.

    (12)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 145.

    (13)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148.

    (14)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152.

    (15)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166.

    (16)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174.

    (17)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183.

    (18)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 189.

    (19)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193.

    (20)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 212.

    (21)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 224.

    (22)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229.

    (23)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350.

    (24)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368.

    (25)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382.

    (26)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387.

    (27)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411.

    (28)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417.

    (29)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449.

    (30)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479.

    (31)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 492.

    (32)  GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1.

    (33)  GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11.

    (34)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4.

    (35)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 32.

    (36)  GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6.

    (37)  GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1.

    (38)  GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48.

    (39)  GU L 12 del 17.1.2018, pag. 2.

    (40)  GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10.

    (41)  GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12.

    (42)  GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3.

    (43)  GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16.

    (44)  GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3.

    (45)  GU L 153 del 16.6.2017, pag. 1.

    (46)  GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16.

    (47)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3.

    (48)  GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14.

    (49)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12.

    (50)  GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22.

    (51)  GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6.

    (52)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500.

    (53)  GU L 320 del 6.12.2017, pag. 11.

    (54)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 81.

    (55)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 87.

    (56)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 94.

    (57)  GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52.

    (58)  Cfr. pag. 142 della presente Gazzetta ufficiale.

    (59)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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