Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0710(01)

    Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

    ST/8750/2019/INIT

    GU L 184 del 10.7.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1172/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    10.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 184/3


    ACCORDO

    tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio

    L'UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

    dall'altra,

    in seguito denominate congiuntamente «parti contraenti»,

    DESIDEROSE di migliorare la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Principato del Liechtenstein, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale,

    CONSIDERANDO che le attuali relazioni fra le parti contraenti, in particolare il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1), sono caratterizzate da una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità,

    SOTTOLINEANDO il comune interesse delle parti contraenti di garantire che la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Principato del Liechtenstein funzioni in modo efficace, rapido e compatibile con i principi fondamentali dei loro sistemi giuridici nazionali e nel rispetto dei diritti individuali e dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

    CONSAPEVOLI che la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (2), contiene già norme che consentono alle autorità di contrasto degli Stati membri dell'Unione europea e del Principato del Liechtenstein di scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti rapidamente ed efficacemente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale,

    CONSAPEVOLI che, per stimolare la cooperazione internazionale nel settore dell'applicazione della legge, è di fondamentale importanza poter scambiare informazioni precise in modo rapido ed efficace,

    CONSAPEVOLI che lo scopo è l'introduzione di procedure che promuovano mezzi rapidi, efficaci ed economici di scambio delle informazioni e che, per l'uso congiunto dei dati, tali procedure dovrebbero stabilire le responsabilità rispettive e prevedere adeguate garanzie dell'esattezza e della sicurezza dei dati stessi durante la loro trasmissione e archiviazione, nonché procedure per la registrazione dello scambio di dati e restrizioni all'uso delle informazioni scambiate,

    SOTTOLINEANDO che il presente accordo contiene pertanto disposizioni basate sulle principali disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (3), della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (4), e del suo allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (5), e destinate a migliorare lo scambio di informazioni, consentendo agli Stati membri dell'Unione europea e al Principato del Liechtenstein di concedersi reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi schedari automatizzati di analisi del DNA, sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e dati di immatricolazione dei veicoli,

    SOTTOLINEANDO che, nel caso di dati provenienti da schedari nazionali di analisi del DNA e da sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica, un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit) dovrebbe consentire allo Stato che effettua la consultazione di chiedere in un secondo tempo allo Stato che gestisce lo schedario dati personali specifici e, se necessario, ulteriori informazioni mediante procedure di assistenza reciproca, comprese quelle adottate ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,

    CONSIDERANDO che tali disposizioni renderebbero notevolmente più rapide le attuali procedure che consentono agli Stati membri dell'Unione europea e al Principato del Liechtenstein di accertare se un altro Stato disponga delle informazioni di cui ha bisogno e, in caso affermativo, quale sia tale Stato,

    CONSIDERANDO che il raffronto transfrontaliero dei dati aprirà una nuova dimensione nella lotta alla criminalità e che le informazioni ottenute raffrontando i dati offriranno nuovi approcci alle indagini e svolgeranno dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie degli Stati,

    CONSIDERANDO che le norme si basano sul collegamento in rete delle banche dati nazionali degli Stati,

    CONSIDERANDO che, nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni al fine di prevenire i reati e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera,

    CONSAPEVOLI che, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, è necessario disciplinare altre forme di collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, in particolare mediante operazioni di sicurezza congiunte (quali i pattugliamenti congiunti),

    CONSIDERANDO che il sistema di riscontro positivo o negativo offre una struttura di raffronto dei profili anonimi, nella quale i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo un riscontro positivo e la cui trasmissione e il cui ricevimento sono disciplinati dal diritto nazionale, comprese le norme relative all'assistenza giudiziaria, e che in tal modo si garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, essendo inteso che la trasmissione di dati personali a un altro Stato richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente,

    CONSIDERANDO che il Principato del Liechtenstein dovrebbe sostenere le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione del presente accordo,

    CONSAPEVOLI che, poiché l'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio è una tappa importante in direzione di uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche, alcune disposizioni della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio dovrebbero essere rispettate dal Principato del Liechtenstein,

    CONSIDERANDO che, a norma del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte delle autorità del Principato del Liechtenstein a fini di prevenzione, accertamento o indagine in materia di terrorismo e criminalità transfrontaliera dovrebbe rispettare un livello di protezione dei dati personali, a norma del diritto nazionale del Principato del Liechtenstein, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (6),

    BASANDOSI sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Principato del Liechtenstein nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici,

    TENENDO CONTO che, in base al trattato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri relativi per le impronte digitali e per profili del DNA (7), i paesi condividono la stessa banca dati e gli stessi sistemi per lo scambio di informazioni, relativi rispettivamente ai profili del DNA e ai dati dattiloscopici,

    RICONOSCENDO che le disposizioni delle convenzioni bilaterali e multilaterali rimangono applicabili per tutte le questioni non contemplate dal presente accordo,

    HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

    Articolo 1

    Oggetto e finalità

    1.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 24, l'articolo 25, paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l'articolo 34 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, si applicano nelle relazioni bilaterali tra il Principato del Liechtenstein e ciascuno degli Stati membri.

    2.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 19 e l'articolo 21 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, ad esclusione del capo 4, punto 1, del medesimo, si applicano nelle relazioni bilaterali tra il Principato del Liechtenstein e ciascuno degli Stati membri.

    3.   Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio si applicano parimenti nelle loro relazioni bilaterali con il Principato del Liechtenstein.

    4.   Fatto salvo il presente accordo, gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio si applicano nelle relazioni bilaterali tra il Principato del Liechtenstein e ciascuno degli Stati membri.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

    1)   «parti contraenti»: l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein;

    2)   «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;

    3)   «Stato»: uno Stato membro o il Principato del Liechtenstein.

    Articolo 3

    Applicazione e interpretazione uniformi

    1.   Al fine di assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano applicate e interpretate il più uniformemente possibile, le parti contraenti si tengono costantemente aggiornate sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei competenti organi giurisdizionali del Principato del Liechtenstein relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

    2.   Il Principato del Liechtenstein ha diritto di presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea memorie o osservazioni scritte quando detta Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 1.

    Articolo 4

    Risoluzione delle controversie

    Ogni controversia tra il Principato del Liechtenstein e uno Stato membro sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo o di una delle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché delle modifiche che le riguardino può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei governi degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein all'uopo riuniti, ai fini di una sua celere composizione.

    Articolo 5

    Modifiche

    1.   Nel caso in cui si renda necessaria una modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'Unione europea ne informa quanto prima il Principato del Liechtenstein e ne raccoglie le eventuali osservazioni.

    2.   Qualsiasi modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1 è notificata dall'Unione europea, non appena adottata, al Principato del Liechtenstein.

    Il Principato del Liechtenstein decide autonomamente se accettare il contenuto della modifica e se dargli attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno. La decisione è notificata all'Unione europea entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma.

    3.   Qualora possa essere vincolato dal contenuto della modifica soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti costituzionali, il Principato del Liechtenstein ne informa l'Unione europea al momento della notifica. Il Principato del Liechtenstein informa immediatamente e per iscritto l'Unione europea dell'adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto un referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Principato del Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica dell'Unione europea. Con decorrenza dalla data stabilita per l'entrata in vigore della modifica per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein e fino alla notifica di quest'ultimo circa l'adempimento dei requisiti costituzionali, il Principato del Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto della modifica in questione.

    4.   Se il Principato del Liechtenstein non accetta il contenuto della modifica, il presente accordo è sospeso. Le parti contraenti convocano una riunione per esaminare ogni possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo, compresa la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle normative. La sospensione è revocata non appena il Principato del Liechtenstein comunica di accettare il contenuto della modifica o se le parti contraenti convengono di applicare nuovamente il presente accordo.

    5.   Se alla scadenza del termine di sei mesi di sospensione le parti contraenti non hanno deciso di applicarlo nuovamente, il presente accordo cessa di applicarsi.

    6.   I paragrafi 4 e 5 del presente accordo non si applicano alle modifiche apportate ai capi 3, 4 o 5 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio o all'articolo 17 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio che il Principato del Liechtenstein ha indicato all'Unione europea come non accettabili, precisandone i motivi. In tali casi, fatto salvo l'articolo 10 del presente accordo, le disposizioni pertinenti nella versione precedente la modifica continuano ad applicarsi alle relazioni bilaterali tra il Principato del Liechtenstein e ciascuno degli Stati membri.

    Articolo 6

    Riesame

    Le parti contraenti convengono di procedere a un riesame comune del presente accordo entro cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il riesame verte in particolare sull'attuazione pratica, sull'interpretazione e sugli sviluppi dell'accordo e include altresì aspetti quali le conseguenze di un'ulteriore evoluzione dell'Unione europea relativa alle materie del presente accordo.

    Articolo 7

    Relazione con altri strumenti

    1.   Il Principato del Liechtenstein può continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri in vigore alla data di conclusione del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi del presente accordo. Il Principato del Liechtenstein notifica all'Unione europea gli accordi o le intese che continueranno ad applicarsi.

    2.   Il Principato del Liechtenstein può concludere o mettere in vigore altri accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera con Stati membri dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi del presente accordo. Il Principato del Liechtenstein notifica tali nuovi accordi o intese all'Unione europea entro tre mesi dalla loro firma o, in caso di accordi o intese firmati prima dell'entrata in vigore del presente accordo, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

    3.   Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.

    4.   Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

    Articolo 8

    Notifiche, dichiarazioni ed entrata in vigore

    1.   Ciascuna parte contraente notifica all'altra la conclusione delle procedure richieste per l'espressione del suo consenso a essere vincolata dal presente accordo.

    2.   L'Unione europea può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente accordo anche qualora le decisioni relative al trattamento di dati personali da trasmettere o già trasmessi a norma della decisione 2008/615/GAI del Consiglio non siano state ancora prese per tutti gli Stati membri.

    3.   L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

    4.   Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, concernente le modifiche delle disposizioni di cui all'articolo 1 adottate dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore comincia a decorrere il giorno dell'entrata in vigore del presente accordo.

    5.   Al momento della notifica ai sensi del paragrafo 1 o a una data successiva, ove previsto, il Principato del Liechtenstein presenta le dichiarazioni previste di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

    6.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

    7.   La trasmissione di dati personali ai sensi del presente accordo da parte degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein avviene solo dopo il recepimento delle disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio nel diritto nazionale degli Stati interessati da detta trasmissione.

    Per accertare se tale sia il caso del Principato del Liechtenstein, sono effettuate una visita di valutazione e un'esperienza pilota in base a condizioni e modalità concordate con il Principato del Liechtenstein e analoghe a quelle cui sono soggetti gli Stati membri a norma del capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI del Consiglio.

    Sulla base di una relazione globale di valutazione, e secondo fasi uguali a quelle seguite per l'avvio degli scambi automatizzati di dati negli Stati membri, il Consiglio stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono comunicare dati personali al Principato del Liechtenstein a norma del presente accordo.

    8.   Il Principato del Liechtenstein attua e applica le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Principato del Liechtenstein comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale direttiva.

    9.   Gli articoli da 1 a 24, l'articolo 25, paragrafo 1, gli articoli da 26 a 32 e l'articolo 34 della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sono attuati e applicati dal Principato del Liechtenstein. Il Principato del Liechtenstein comunica alla Commissione europea il testo delle principali disposizioni adottate nel settore disciplinato da tale decisione quadro del Consiglio.

    10.   Le autorità competenti del Principato del Liechtenstein non applicano le disposizioni del capo 2 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio finché il Principato del Liechtenstein non abbia attuato e applicato le misure di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo.

    Articolo 9

    Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

    L'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea instaura diritti e obblighi ai sensi del presente accordo fra tali nuovi Stati membri e il Principato del Liechtenstein.

    Articolo 10

    Denuncia

    1.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti mediante deposito della notifica di denuncia all'altra parte contraente.

    2.   La denuncia del presente accordo in conformità del paragrafo 1 ha efficacia sei mesi dopo il deposito della notifica di denuncia.

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

    Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

    V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

    Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

    Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

    Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

    Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

    Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

    Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

    Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

    Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

    Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

    Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

    Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

    V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

    V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

    Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

    За Европейския съюз

    Рог la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Za Europsku uniju

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Image 1

    За Княжество Лихтенщайн

    Por el Principado de Liechtenstein

    Za Lichtenštejnské knížectví

    For Fyrstendømmet Liechtenstein

    Für das Fürstentum Liechtenstein

    Liechtensteini Vürstiriigi nimel

    Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

    For the Principality of Liechtenstein

    Pour la Principauté de Liechtenstein

    Za Kneževinu Lihtenštajn

    Per il Principato del Liechtenstein

    Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

    Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

    A Liechtensteini Hercegség részéről

    Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

    Voor het Vorstendom Liechtenstein

    W imieniu Księstwa Liechtensteinu

    Pelo Principado do Listenstaine

    Pentru Principatul Liechtenstein

    Za Lichtenštajnské kniežatstvo

    Za Kneževino Lihtenštajn

    Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

    För Furstendömet Liechtenstein


    (1)  GU UE L 160 del 18.6.2011, pag. 3.

    (2)  GU UE L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

    (3)  GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

    (4)  GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

    (5)  GU UE L 322 del 9.12.2009, pag. 14.

    (6)  GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

    (7)  Raccolta ufficiale del Liechtenstein LGBl.-Nr. 2006.75; raccolta sistematica del Liechtenstein LR 0.369.101.2.


    Dichiarazione delle parti contraenti al momento della firma dell'accordo

    L'Unione europea e il Principato del Liechtenstein, parti contraenti dell'accordo ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio («accordo»), dichiarano che:

     

    Per effettuare gli scambi di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli, è necessario che il Principato del Liechtenstein stabilisca con ogni Stato membro connessioni bilaterali per ciascuna di queste categorie.

     

    Per rendere questo compito più agevole, il Principato del Liechtenstein è destinatario di qualsiasi documento disponibile, software specifico ed elenco di contatti utili.

     

    Il Principato del Liechtenstein può fruire di un partenariato informale con gli Stati membri che hanno già realizzato simili scambi al fine di condividere le esperienze acquisite e beneficiare in tal modo di un'assistenza pratica e tecnica. Le modalità di tali partenariati sono concordate direttamente tra gli Stati interessati.

     

    Gli esperti del Liechtenstein possono in qualsiasi momento far capo alla presidenza del Consiglio, alla Commissione europea o a esperti riconosciuti nei settori riguardo ai quali desiderano ottenere informazioni, chiarimenti o assistenza di altro tipo. Del pari, nella misura in cui si tratti di elaborare proposte o comunicazioni in collegamento con gli Stati membri, la Commissione può allo stesso modo contattare il Principato del Liechtenstein.

     

    Gli esperti del Liechtenstein possono essere invitati a partecipare a riunioni nel cui ambito gli esperti degli Stati membri discutono gli aspetti tecnici direttamente connessi con l'applicazione e lo sviluppo delle succitate decisioni del Consiglio.


    Top