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Document 22013D0330

2013/330/UE: Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera, del 6 giugno 2013 , che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

GU L 175 del 27.6.2013, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/330/oj

27.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/73


DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 6 giugno 2013

che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

(2013/330/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2;

Considerando che, con la conclusione dell’accordo, le parti contraenti si sono impegnate a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente, tramite misure doganali basate sulla legislazione in vigore nell’Unione europea e in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di detto codice doganale (3);

Considerando che, dopo la conclusione dell’accordo, in detta legislazione sono state introdotte modifiche concernenti le misure doganali di sicurezza, in particolare mediante i regolamenti della Commissione (CE) n. 312/2009 (4), (UE) n. 169/2010 (5) e (UE) n. 430/2010 (6);

Considerando che è opportuno inserire nell’accordo le modifiche apportate alla legislazione dell’Unione europea che sono pertinenti al fine di mantenere l’equivalenza del livello di sicurezza delle parti contraenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

nell’articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7) [di seguito denominato “regolamento (CEE) n. 2454/93”], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (8). Essa è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato 30 bis ed è autenticata dalla persona che la redige.

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

nel paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, fatta eccezione, se trasportati nell’ambito di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali»;

b)

nel paragrafo 1, il testo della lettera j) è sostituito dal seguente:

«j)

le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione o da turbine eoliche, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti:

merci che sono incorporate in tali piattaforme o turbine eoliche ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione,

merci utilizzate per attrezzare di tali piattaforme o turbine eoliche; altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme o turbine eoliche e i rifiuti non pericolosi da esse provenienti»;

c)

nel paragrafo 1, è aggiunta una nuova lettera l):

«l)

merci trasportate a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano a destinazione di una parte contraente o spedite da una parte contraente verso detti territori»;

d)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nella Comunità per le merci di cui all’articolo 181 quater, lettere i) e j), e all’articolo 592 bis, lettere i) e j), nonché nei casi di cui all’articolo 786, paragrafo 2, e all’articolo 842 bis, paragrafo 4, lettere b) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93»;

e)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita:

a)

per le merci seguenti:

pezzi di ricambio e di sostituzione destinati alle navi e agli aeromobili a fini di riparazione,

carburanti, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, e

prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;

b)

per le merci in regime doganale di transito, quando le indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita sono contenute in una dichiarazione di transito elettronica, a condizione che l’ufficio di destinazione del transito sia anche l’ufficio doganale di uscita;

c)

se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale rispettivo delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d)

se le merci sono state caricate in un altro porto o aeroporto nel territorio doganale rispettivo delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

e)

se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale rispettivo delle parti contraenti, a condizione che:

i)

il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo al fine di tener conto di dette circostanze;

ii)

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii)

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.»

Articolo 2

Nell’allegato II dell’accordo, all’articolo 6 il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l’operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (9), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (10); tuttavia, nel caso in cui l’operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all’importazione o all’esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2013

Per il comitato misto

Il presidente

Antonis KASTRISSIANAKIS


(1)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.

(5)  GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.

(6)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.»;

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(10)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10


Dichiarazione comune

Relativa all’allegato I, articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo

In merito alle indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che:

le disposizioni concernenti il numero EORI, nonché

i dati occorrenti per le richieste di deviazione (punto 2.6 dell’allegato 30 bis — tabella 6)

introdotti dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009 non si applicano alle dichiarazioni presentate alle autorità doganali svizzere.


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