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Document 22013D0330
2013/330/EU: Decision No 1/2013 of the EU-Switzerland Joint Committee of 6 June 2013 amending Annexes I and II to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on the simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of goods and on customs security measures
2013/330/UE: Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera, del 6 giugno 2013 , che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
2013/330/UE: Decisione n. 1/2013 del Comitato misto UE-Svizzera, del 6 giugno 2013 , che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
GU L 175 del 27.6.2013, p. 73–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/73 |
DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del 6 giugno 2013
che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza
(2013/330/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2;
Considerando che, con la conclusione dell’accordo, le parti contraenti si sono impegnate a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente, tramite misure doganali basate sulla legislazione in vigore nell’Unione europea e in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di detto codice doganale (3);
Considerando che, dopo la conclusione dell’accordo, in detta legislazione sono state introdotte modifiche concernenti le misure doganali di sicurezza, in particolare mediante i regolamenti della Commissione (CE) n. 312/2009 (4), (UE) n. 169/2010 (5) e (UE) n. 430/2010 (6);
Considerando che è opportuno inserire nell’accordo le modifiche apportate alla legislazione dell’Unione europea che sono pertinenti al fine di mantenere l’equivalenza del livello di sicurezza delle parti contraenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I dell’accordo è così modificato:
1) |
nell’articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7) [di seguito denominato “regolamento (CEE) n. 2454/93”], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (8). Essa è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato 30 bis ed è autenticata dalla persona che la redige. |
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
Articolo 2
Nell’allegato II dell’accordo, all’articolo 6 il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:
«— |
l’operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (9), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione (10); tuttavia, nel caso in cui l’operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all’importazione o all’esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato, |
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2013
Per il comitato misto
Il presidente
Antonis KASTRISSIANAKIS
(1) GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.
(5) GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.
(6) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.
(7) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(8) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.»;
(9) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(10) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.»
Dichiarazione comune
Relativa all’allegato I, articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo
In merito alle indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che:
— |
le disposizioni concernenti il numero EORI, nonché |
— |
i dati occorrenti per le richieste di deviazione (punto 2.6 dell’allegato 30 bis — tabella 6) |
introdotti dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009 non si applicano alle dichiarazioni presentate alle autorità doganali svizzere.