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Document 22011D0115(01)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011, del 21 ottobre 2011 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 341 del 22.12.2011, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/115(2)/oj

    22.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/78


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 115/2011

    del 21 ottobre 2011

    che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2011 del 1o aprile 2011 (1).

    (2)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo in o su determinati prodotti (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 983/2009 relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 382/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 383/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (7).

    (8)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (8).

    (9)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (9).

    (10)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/172/CE della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (10).

    (11)

    Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/161/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (11).

    (12)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32010 R 0304: Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1).»

    Articolo 2

    Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

    1)

    al punto 54zze (decisione 2002/840/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32010 D 0172: Decisione 2010/172/UE della Commissione, del 22 marzo 2010 (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 33).»;

    2)

    al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32010 R 0304: Regolamento (UE) n. 304/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 (GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1).»;

    3)

    al punto 54zzzzzb [regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

    «, modificato da:

    32010 R 0376: Regolamento (UE) n. 376/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010 (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 3).»;

    4)

    dopo il punto 54zzzzzg [regolamento (CE) n. 1168/2009 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

    «54zzzzzh.

    32010 R 0375: Regolamento (UE) n. 375/2010 della Commissione, del 3 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 1).

    54zzzzzi.

    32010 R 0382: Regolamento (UE) n. 382/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 1).

    54zzzzzj.

    32010 R 0383: Regolamento (UE) n. 383/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 4).

    54zzzzzk.

    32010 R 0384: Regolamento (UE) n. 384/2010 della Commissione, del 5 maggio 2010, relativo all’autorizzazione e al rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6).

    54zzzzzl.

    32010 D 0169: Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25).»;

    5)

    dopo il punto 66 (raccomandazione 2010/307/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

    «67.

    32010 H 0161: Raccomandazione 2010/161/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, relativa al controllo della presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22).»

    Articolo 3

    I testi dei regolamenti (UE) n. 304/2010, (UE) n. 375/2010, (UE) n. 376/2010, (UE) n. 382/2010, (UE) n. 383/2010 e (UE) n. 384/2010, delle decisioni 2010/169/UE e 2010/172/UE e della raccomandazione 2010/161/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (12).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 5.

    (2)  GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 32.

    (3)  GU L 94 del 15.4.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 111 del 4.5.2010, pag. 1.

    (5)  GU L 111 del 4.5.2010, pag. 3.

    (6)  GU L 113 del 6.5.2010, pag. 1.

    (7)  GU L 113 del 6.5.2010, pag. 4.

    (8)  GU L 113 del 6.5.2010, pag. 6.

    (9)  GU L 75 del 23.3.2010, pag. 25.

    (10)  GU L 75 del 23.3.2010, pag. 33.

    (11)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.

    (12)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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