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Document 22011D0113

Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2011, del 21 ottobre 2011 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 341 del 22.12.2011, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/113(2)/oj

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 66/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE (2) riguardo all’omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli.

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (5).

(6)

La direttiva 2009/67/CE abroga la direttiva 93/92/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(7)

La direttiva 2009/78/CE abroga la direttiva 93/31/CEE del Consiglio (7), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 45k (direttiva 92/31/CEE del Consiglio) e 45o (direttiva 93/93/CEE del Consiglio) è soppresso;

2)

al punto 45zn (direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

32009 L 0001: Direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009 (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31).»;

3)

ai punti 45zl (direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zo (direttiva 2005/78/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 L 0074: Direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51)»;

4)

dopo il punto 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«45zv.

32009 L 0067: Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 222 del 25.8.2009, pag. 1).

45zw.

32009 L 0078: Direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (GU L 231 del 3.9.2009, pag. 8).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2008/74/CE, 2009/1/CE, 2009/67/CE e 2009/78/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 20.

(2)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51.

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31.

(4)  GU L 222 del 25.8.2009, pag. 1.

(5)  GU L 231 del 3.9.2009, pag. 8.

(6)  GU L 311 del 14.12.1993, pag. 1.

(7)  GU L 188 del 29.7.1993, pag. 19.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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