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Document 22011D0111

Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2011, del 21 ottobre 2011 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 341 del 22.12.2011, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/111(3)/oj

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 515/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi Bacillus subtilis (O35) in mangimi contenenti lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica e semduramicina sodica (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione permanente di un additivo destinato all’alimentazione animale (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell’alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all’età di 16 settimane [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (6), rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19.

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione decennale di un additivo nell’alimentazione animale (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 879/2010 della Commissione, del 6 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo di 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre) (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione dell’additivo «Monteban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 939/2010 della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto concerne le tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5 (14).

(15)

Il regolamento (UE) n. 568/2010 abroga la decisione 85/382/CEE della Commissione (15), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(16)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0874: Regolamento (CE) n. 874/2010 della Commissione del 5 ottobre 2010 (GU L 263 del 6.10.2010, pag. 1), rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19,

32010 R 0885: Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione del 7 ottobre 2010 (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 5).»;

2)

al punto 1zzc [regolamento (CE) n. 1464/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0884: Regolamento (UE) n. 884/2010 della Commissione del 7 ottobre 2010 (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 4).»;

3)

al punto 1zzzy [regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 0515: Regolamento (UE) n. 515/2010 della Commissione del 15 giugno 2010 (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 44).»;

4)

al punto 1zzzzq [regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32010 R 0879: Regolamento (UE) n. 879/2010 della Commissione del 6 ottobre 2010 (GU L 264 del 7.10.2010, pag. 7).»;

5)

dopo il punto 2e [regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«2f.

32010 R 0514: Regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42).

2g.

32010 R 0516: Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione permanente di un additivo destinato all’alimentazione animale (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46).

2h.

32010 R 0874: Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo dei mangimi per tacchini fino all’età di 16 settimane [titolare dell’autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA], che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999, rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19.

2i.

32010 R 0875: Regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione decennale di un additivo nell’alimentazione animale (GU L 263 del 6.10.2010, pag. 4).

2j.

32010 R 0883: Regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento (titolare dell’autorizzazione Société industrielle Lesaffre) (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 1).

2k.

32010 R 0885: Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 5).

2l.

32010 R 0891: Regolamento (UE) n. 891/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego della 6-fitasi come additivo dei mangimi per tacchini (titolare dell’autorizzazione Roal Oy) (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 4).

2m.

32010 R 0892: Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2010, pag. 6).»;

6)

il testo del punto 17 (decisione 85/382/CEE della Commissione) è soppresso;

7)

al punto 48 [regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0568: Regolamento (UE) n. 568/2010 della Commissione del 29 giugno 2010 (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 30),

32010 R 0939: Regolamento (UE) n. 939/2010 della Commissione del 20 ottobre 2010 (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 514/2010, (UE) n. 515/2010, (UE) n. 516/2010, (UE) n. 568/2010, (UE) n. 874/2010, rettifica nella GU L 264 del 7.10.2010, pag. 19, (UE) n. 875/2010, (UE) n. 879/2010, (UE) n. 883/2010, (UE) n. 884/2010, (UE) n. 885/2010, (UE) n. 891/2010, (UE) n. 892/2010 e (UE) n. 939/2010, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (16).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 25.

(2)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42.

(3)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 44.

(4)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46.

(5)  GU L 163 del 30.6.2010, pag. 30.

(6)  GU L 263 del 6.10.2010, pag. 1.

(7)  GU L 263 del 6.10.2010, pag. 4.

(8)  GU L 264 del 7.10.2010, pag. 7.

(9)  GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 1.

(10)  GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 4.

(11)  GU L 265 dell’8.10.2010, pag. 5.

(12)  GU L 266 del 9.10.2010, pag. 4.

(13)  GU L 266 del 9.10.2010, pag. 6.

(14)  GU L 277 del 21.10.2010, pag. 4.

(15)  GU L 217 del 14.8.1985, pag. 27.

(16)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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