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Document 22011A0326(01)
Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Turkmenistan of the other part
Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra
Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra
GU L 80 del 26.3.2011, pp. 21–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 26/03/2011 pag. 021 - 041
Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e Il TURKMENISTAN, dall’altra, CONSIDERANDO che il 24 maggio 1997 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra; CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione mira a rafforzare e ad ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; CONSIDERANDO che occorre sviluppare rapidamente le relazioni commerciali tra le parti; CONSIDERANDO che a tal fine si devono applicare quanto prima, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell’accordo di partenariato e di cooperazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali; CONSIDERANDO che dette disposizioni dovrebbero quindi sostituire provvisoriamente le disposizioni commerciali dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica; CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l’accordo di partenariato e di cooperazione e che sia creato il Consiglio di cooperazione, il Comitato misto istituito a norma dell’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti al Consiglio di cooperazione dall’accordo di partenariato e di cooperazione, necessari per applicare l’accordo interinale; HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: LA COMUNITÀ EUROPEA: LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO: LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA: IL TURKMENISTAN: I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I PRINCIPI GENERALI [APC Turkmenistan: Titolo I] Articolo 1 [APC Turkmenistan: articolo 2] Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e fondamentali definiti, in particolare, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Carta delle Nazioni Unite, nell’Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell’economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo. TITOLO II SCAMBI DI MERCI [APC Turkmenistan: Titolo III] Articolo 2 [APC Turkmenistan: articolo 7] 1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione e l’uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998, ai vantaggi definiti nell’allegato I concessi dal Turkmenistan agli altri Stati indipendenti dell’ex URSS. Articolo 3 [APC Turkmenistan: articolo 8] 1. Le parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell’altra parte. 2. Le norme di cui all’articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994 sono applicabili fra le parti. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le parti. Articolo 4 [APC Turkmenistan: articolo 9] Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull’ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le parti, queste ultime si concedono reciprocamente l’esenzione dagli oneri all’importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione. Articolo 5 [APC Turkmenistan: articolo 10] 1. Le merci originarie del Turkmenistan vengono importate nella Comunità in esenzione dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 10 e 11 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunità vengono importate nel Turkmenistan in esenzione dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 10 e 11 del presente accordo. Articolo 6 [APC Turkmenistan: articolo 11] Le merci vengono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato. Articolo 7 [APC Turkmenistan: articolo 12] 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle parti in quantitativi talmente superiori e in condizioni tali da recare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o il Turkmenistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o il Turkmenistan, a seconda dei casi, fornisce al Consiglio di cooperazione, a norma del Titolo IV, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 3. Se, al termine delle consultazioni, le parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Consiglio di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l’adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l’adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente all’articolo VI del GATT 1994, all’accordo sull’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa. Articolo 8 [APC Turkmenistan: articolo 13] Le parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l’adesione del Turkmenistan all’OMC. Il Comitato misto di cui all’articolo 17 può formulare raccomandazioni alle parti su questi sviluppi; se le accettano, le parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure. Articolo 9 [APC Turkmenistan: articolo 14] Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti. Articolo 10 [APC Turkmenistan: articolo 15] Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, disciplinati da un accordo a parte siglato il 30 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 1996. Articolo 11 [APC Turkmenistan: articolo 16] 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l’articolo 5. 2. Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e del Turkmenistan. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le parti. Articolo 12 [APC Turkmenistan: articolo 17] Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. All’occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Turkmenistan. TITOLO III PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE [APC Turkmenistan: Titolo IV] Articolo 13 [APC Turkmenistan: articolo 39, paragrafo 1] Le parti si impegnano ad autorizzare l’uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e del Turkmenistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo. Articolo 14 [APC Turkmenistan: articolo 41, paragrafo 4] Le parti si consultano sul modo di applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali. Articolo 15 [APC Turkmenistan: articolo 40, paragrafo 1] Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell’allegato II, il Turkmenistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore dell’accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità in virtù degli atti comunitari, segnatamente quelli di cui all’allegato II, prevedendo anche strumenti efficaci per far rispettare tali diritti. Articolo 16 Le autorità amministrative delle parti si prestano reciprocamente assistenza per le questioni doganali in base al protocollo accluso al presente accordo. TITOLO IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI [APC Turkmenistan: Titolo XI] Articolo 17 Il Comitato misto creato dall’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea per l’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche svolgerà le funzioni assegnategli dal presente accordo fintantoché non sarà stato costituito il Consiglio di cooperazione di cui all’articolo 77 dell’accordo di partenariato e di cooperazione. Articolo 18 Nei casi previsti dall’accordo, il Comitato misto può formulare raccomandazioni per il conseguimento dei suoi obiettivi. Esso elabora le raccomandazioni previo accordo tra le parti. Articolo 19 [APC Turkmenistan: articolo 81] Nell’esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo di uno degli accordi che costituiscono l’OMC, il Comitato misto tiene conto, per quanto possibile, dell’interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell’OMC. Articolo 20 [APC Turkmenistan: articolo 85] 1. Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti: - incoraggiano il ricorso all’arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e del Turkmenistan; - decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l’arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral) e il ricorso all’arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l’applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York. Articolo 21 [APC Turkmenistan: articolo 86] Nessun elemento dell’accordo impedisce a una delle parti di prendere, entro i limiti dei poteri e delle competenze rispettivi, le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell’ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali. Articolo 22 [APC Turkmenistan: articolo 87] 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dal Turkmenistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese; - le misure applicate dalla Comunità nei confronti del Turkmenistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini turkmeni o tra società o imprese turkmene. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 23 [APC Turkmenistan: articolo 88] 1. Ciascuna parte può adire il Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. 2. Il Comitato misto può comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può notificare all’altra la nomina di un conciliatore; l’altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l’applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un’unica parte in causa. Il Comitato misto designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti. Articolo 24 [APC Turkmenistan: articolo 89] Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’applicazione degli articoli 7, 23 e 28. Articolo 25 [APC Turkmenistan: articolo 90] Il trattamento riservato al Turkmenistan a norma del presente accordo non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente. Articolo 26 [APC Turkmenistan: articolo 92] Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell’energia, a decorrere dall’entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni. Articolo 27 1. Il presente accordo si applica fino all’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 24 maggio 1997. 2. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Articolo 28 [APC Turkmenistan: articolo 94] 1. Le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l’adempimento degli obblighi previsti dall’accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle parti ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall’accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell’accordo. Se l’altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Comitato misto. Articolo 29 [APC Turkmenistan: articolo 95] Gli allegati I e II e il protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale sono parti integranti del presente accordo. Articolo 30 [APC Turkmenistan: articolo 97] Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell’energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio del Turkmenistan. Articolo 31 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 32 Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra il Turkmenistan e la Comunità, l’articolo 2, l’articolo 3, tranne il quarto trattino, e gli articoli 4-16 dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles. Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio. +++++ TIFF +++++ Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta For Europeiska gemenskaperna Европа Билелешигшшн адындан +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ Por Turkmenistán For Turkmenistan Für Turkmenistan Για το Тουρκμενιστάν For Turkmenistan Pour le Turkménistan Per il Turkmenistan Voor Turkmenistan Pelo Turquemenistão Turkmenistanin puolesta På Turkmenistans vägnar Туркменнстаньн адындан +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLEGATO I : Elenco indicativo dei vantaggi concessi dal Turkmenistan agli Stati indipendenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 ALLEGATO II : Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 15. Protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale. -------------------------------------------------- ALLEGATO I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dal Turkmenistan agli Stati indipendenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 1. Imposizione delle importazioni/esportazioni Non vengono applicati dazi all’importazione e all’esportazione. Servizi quali lo sdoganamento, le commissioni e gli altri dazi applicati dalle dogane nazionali, dalla borsa merci statale e dal fisco non vengono corrisposti nei seguenti casi: - importazione di granaglie, alimenti per la prima infanzia e alimenti venduti alla popolazione a prezzi controllati dallo Stato, - merci importate su base contrattuale e finanziate attraverso il bilancio pubblico del Turkmenistan. 2. Condizioni di trasporto e di transito Per quanto riguarda gli NSI parti dell’accordo multilaterale "sui principi e le condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti" e/o in base ad accordi bilaterali sui trasporti e sul transito, non vengono applicati tasse o oneri tra le parti né per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) né per il transito dei veicoli. I veicoli provenienti dagli NSI in transito attraverso il territorio del Turkmenistan sono esenti dal pagamento di dazi. -------------------------------------------------- ALLEGATO II Atti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 15 1. Atti comunitari di cui all’articolo 15: - Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. - Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori. - Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. - Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali. - Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari. - Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. - Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi. - Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. - Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari. - Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. - Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica, l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative. 2. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale a norma dei summenzionati atti comunitari che abbiano un’incidenza sulle attività commerciali, su richiesta della Comunità o del Turkmenistan, si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. -------------------------------------------------- Protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale" : le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo, adottate dalle suddette parti; b) "autorità richiedente" : l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorità interpellata" : l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali" : tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale" : qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’esame di operazioni contrarie a tale legislazione. 2. L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che vengano utilizzate per operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le parti si prestano assistenza reciproca, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici nazionali e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che risultino, o appaiano, contrarie a tale legislazione e che possano interessare le altre parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 5 Consegna/Notifica Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti; e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l’articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l’autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l’oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all’articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. Questa disposizione si applica anche al dipartimento amministrativo cui è pervenuta la domanda dell’autorità richiedente quando quest’ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d’intesa con l’altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità, della quale l’autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una parte possono essere presenti, d’intesa con l’altra parte e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. 3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima. Articolo 9 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza 1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità del Turkmenistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; b) pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall’ambito della legislazione doganale; oppure d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l’assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente. Articolo 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell’autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 4. Il paragrafo 3 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L’autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 11 Esperti e testimoni Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell’altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. Articolo 12 Spese di assistenza Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 13 Esecuzione 1. L’applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali del Turkmenistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall’altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi imposti alle parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunità. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Turkmenistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all’applicabilità del presente protocollo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell’ambito del Comitato misto istituito all’articolo 17 del presente accordo. -------------------------------------------------- ATTO FINALE I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL’ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e i plenipotenziari del TURKMENISTAN, dall’altra, riuniti a Bruxelles il 10 novembre 1999 per la firma dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, in appresso denominato "l’accordo", hanno adottato i testi seguenti: l’accordo inclusi gli allegati ed il seguente protocollo: il protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale. I plenipotenziari della Comunità e del Turkmenistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione comune sui dati personali Dichiarazione comune relativa all’articolo 7 dell’accordo Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 dell’accordo Dichiarazione comune relativa all’articolo 15 dell’accordo Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo I plenipotenziari della Comunità hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni unilaterali elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione unilaterale del Turkmenistan relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Hecho en Bruselas, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den tiende november nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zehnten November neunzehnhundertneunundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Done at Brussels on the tenth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì dieci novembre millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de tiende november negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em dez de Novembro de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdekcsän. Som skedde i Bryssel den tionde november nittonhundranittionio. +++++ TIFF +++++ Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta For Europeiska gemenskaperna Европа Билелешигшшн адындан +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ Por Turkmenistán For Turkmenistan Für Turkmenistan Για το Τουρκμενιστάν For Turkmenistan Pour le Turkménistan Per il Turkmenistan Voor Turkmenistan Pelo Turquemenistão Turkmenistanin puolesta På Turkmenistans vägnar Туркменнстаньн адындан +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- Dichiarazione comune sui dati personali Nell’applicare l’accordo, le parti sono consapevoli della necessità di tutelare adeguatamente i privati cittadini per quanto riguarda l’elaborazione e la libera circolazione dei dati personali. -------------------------------------------------- Dichiarazione comune relativa all’articolo 7 dell’accordo La Comunità e il Turkmenistan dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia. -------------------------------------------------- Dichiarazione comune relativa all’articolo 8 dell’accordo In attesa che il Turkmenistan aderisca all’OMC, le parti si consultano, in sede di Comitato misto, sulle rispettive politiche tariffarie all’importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione. -------------------------------------------------- Dichiarazione comune relativa all’articolo 15 dell’accordo Nei limiti delle rispettive competenze, le parti convengono che, a norma dell’accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d’autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how. -------------------------------------------------- Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo 1. Per la corretta interpretazione e per l’applicazione pratica dell’accordo, le parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all’articolo 28 dell’accordo s’intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste: a) in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nell’inosservanza degli elementi di base dell’accordo di cui all’articolo 1. 2. Le parti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell’articolo 28 s’intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell’articolo 28, l’altra parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie. -------------------------------------------------- Dichiarazione unilaterale del Turkmenistan relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale Il Turkmenistan dichiara che: 1. entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore dell’accordo aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionate al paragrafo 2 della presente dichiarazione di cui gli Stati membri della Comunità sono parti o che gli Stati membri applicano de facto, in base alle corrispondenti disposizioni di dette convenzioni. 2. Il paragrafo 1 della presente dichiarazione riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - Protocollo relativo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 3. Il Turkmenistan conferma l’importanza che annette agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984). 4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Turkmenistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dal Turkmenistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell’ex URSS. -------------------------------------------------- Scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, relativamente alle versioni linguistiche facenti fede A. Lettera della Comunità europea Signor Ambasciatore, L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, è stato firmato il 10 novembre 1999. L’articolo 31 dell’accordo interinale indica quali versioni linguistiche dell’accordo facenti fede le versioni linguistiche danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena. A seguito dell’incremento del numero delle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, in particolare a seguito dell’adesione di 12 nuovi Stati membri all’Unione europea dopo la firma dell’accordo interinale, è necessario che anche le versioni linguistiche bulgara, ceca, estone, lettone lituana, ungherese, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell’accordo interinale siano considerate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede e che l’articolo 31 dell’accordo interinale sia modificato opportunamente. Queste ulteriori versioni linguistiche sono allegate alla presente lettera. Le sarei grato se volesse esprimere l’accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all’opportuna modifica dell’articolo 31 dell’accordo interinale. Il presente strumento entra in vigore il giorno della firma. La prego di accettare, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima. Per la Comunità europea B. Lettera del Turkmenistan Signor Direttore generale, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, insieme con le allegate versioni linguistiche dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, così redatta: "L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, è stato firmato il 10 novembre 1999. L’articolo 31 dell’accordo interinale indica quali versioni linguistiche dell’accordo facenti fede le versioni linguistiche danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turkmena. A seguito dell’incremento del numero delle lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità europea, in particolare a seguito dell’adesione di 12 nuovi Stati membri all’Unione europea dopo la firma dell’accordo interinale, è necessario che anche le versioni linguistiche bulgara, ceca, estone, lettone lituana, ungherese, maltese, polacca, rumena, slovacca e slovena dell’accordo interinale siano considerate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede e che l’articolo 31 dell’accordo interinale sia modificato opportunamente. Queste ulteriori versioni linguistiche sono allegate alla presente lettera. Le sarei grato se volesse esprimere l’accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all’opportuna modifica dell’articolo 31 dell’accordo interinale. Il presente strumento entra in vigore il giorno della firma." Ho l’onore di esprimere l’accettazione da parte del Turkmenistan delle versioni linguistiche allegate a detta lettera quali versioni linguistiche dell’accordo interinale facenti fede nonché il consenso del Turkmenistan all’opportuna modifica dell’articolo 31 dell’accordo interinale. Come indicato nella Sua lettera, il presente strumento entra in vigore il giorno della firma. La prego di accettare, Signor Direttore generale, l’espressione della mia profonda stima. Per il Turkmenistan --------------------------------------------------