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Document 22009D0742

    2009/742/CE: Decisione n. 1/2009 del Consiglio di cooperazione UE-Sudafrica, del 16 settembre 2009 , in merito alla modifica degli allegati IV e VI dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    GU L 265 del 9.10.2009, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/742/oj

    9.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 265/34


    DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA

    del 16 settembre 2009

    in merito alla modifica degli allegati IV e VI dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    (2009/742/CE)

    IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-SUDAFRICA,

    visto l’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (1) (di seguito denominato «il TDCA»), firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999, in particolare l’articolo 106, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre chiarire il significato di «gross weight» nel contesto delle linee tariffarie incluse alla voce «Fruits, nuts and other edible parts of plants» nell’allegato IV, elenco 6, del TDCA.

    (2)

    Alcune denominazioni di formaggi della voce «Cheese and curd» nell’allegato IV del TDCA, che non sono denominazioni UE protette a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 (2), dovrebbero essere stralciate dall’elenco 8 e inserite nell’elenco 7 di tale allegato.

    (3)

    Il Sudafrica dovrebbe aprire alcuni contingenti tariffari di cui all’allegato VI, elenco 4, del TDCA riguardanti tra l’altro «Cheese and curd».

    (4)

    Per tre categorie di formaggio, e cioè Gouda (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 78), Cheddar (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 90 21) e formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (codice doganale comunitario corrispondente: 0406 30), incluse nell’allegato VI, elenco 4, del TDCA l’attuale riduzione del 50 % dei contingenti in base al principio della nazione più favorita (MFN) applicabile alle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità dovrebbe essere trasformata in un dazio contingentale zero.

    (5)

    La Comunità non dovrebbe accordare le restituzioni all’esportazione per tali tre categorie di formaggi e non dovrebbe accordare per altri formaggi restituzioni all’esportazione che superano i livelli applicabili al 16 luglio 2004, sempreché il Sudafrica proceda all’applicazione dei dazi doganali contingentali sulle importazioni in Sudafrica di prodotti originari della Comunità. Considerata la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a decorrere dal 15 giugno 2007 non sono accordate restituzioni all’esportazione per i formaggi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 660/2007 (3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell’allegato IV, elenco 6, del TDCA per le linee tariffarie incluse alla voce «Fruits, nuts and other edible parts of plants», l’abbreviazione «g.w.» nella colonna di destra è completata dalla seguente nota a piè di pagina:

    «In this particular case, the term “gross weight” shall be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing.»

    Articolo 2

    1.   Nell’allegato IV, elenco 7, del TDCA per «Cheese and curd» è inserita la seguente tabella:

    CN code 2007

    Notes/tariff quota/reductions

    «Cheese and curd

     

    0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)

     

    0406 90 13 (Emmentaler)

     

    0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)

     

    0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)

     

    0406 90 18 (fromage fribourgeois and tête de moine)

     

    0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)

     

    0406 90 23 (Edam)

     

    0406 90 25 (Tilsit)

     

    0406 90 27 (Butterkäse)

     

    0406 90 29 (Kashkaval)

     

    0406 90 35 (Kefalo-Tyri)

     

    0406 90 37 (Finlandia)

     

    0406 90 39 (Jarlsberg)

     

    0406 90 73 (Provolone)

     

    ex 0406 90 75 (Caciocavallo)

     

    ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)

     

    ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)

     

    ex 0406 90 81

    (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)

     

    ex 0406 90 82 (Camembert)

     

    ex 0406 90 84 (Brie)».

     

    2.   Nell’allegato IV, elenco 8, del TDCA la tabella relativa a «Cheese and curd» è sostituita dalla seguente:

    CN code 2007

    Notes/tariff quota/reductions

    «0406 40 10 (Roquefort)

     

    0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)

     

    0406 40 50 (Gorgonzola)

     

    0406 90 32 (Feta)

     

    0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)

     

    ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)

     

    ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)

     

    ex 0406 90 76 (Fontina)

     

    ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)

     

    ex 0406 90 81 (Cantal)

     

    0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)».

     

    Articolo 3

    1.   Nell’allegato VI, elenco 4, del TDCA la tabella relativa a «Cheese and curd» è sostituita dalla seguente:

    HS code 1996

    Notes/tariff quota/reductions

    «0406 10 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 10 20 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 20 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 20 90 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 30 00 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

    0406 40 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 40 90 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 25 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 35 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 99 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 12 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

    0406 90 22 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

    2.   La Comunità non applica, per le esportazioni verso il Sudafrica, le restituzioni all’esportazione di formaggi Gouda, Cheddar e di formaggi fusi, ossia le tre categorie di formaggio di cui ai codici NC 0406 90 21, 0406 90 78 e 0406 30.

    3.   Senza pregiudizio di eventuali aggiustamenti del tasso di cambio, per i formaggi diversi da quelli indicati al punto 2, la Comunità non aumenta i livelli delle restituzioni all’esportazione verso il Sudafrica oltre i livelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1305/2004 della Commissione, del 15 luglio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5).

    4.   Ulteriori riduzioni dei dazi doganali e delle restituzioni all’esportazione per i formaggi sono subordinate a negoziati da condurre in conformità dell’articolo 17 del TDCA. Per le riduzioni accelerate di cui all’articolo 17 del TDCA si applica un rapporto di 1 a 1,3, vale a dire che a una riduzione dei dazi doganali del Sudafrica pari a 1 EUR corrisponde una riduzione delle restituzioni all’esportazione comunitarie pari a 1,3 EUR.

    5.   Il Sudafrica procede all’abrogazione delle misure adottate in relazione alle esportazioni comunitarie di formaggi e apre il contingente globale per i formaggi e i latticini di cui al punto 1 entro due mesi a decorrere dalla data della firma della presente decisione.

    6.   Entro due mesi a decorrere dalla data della firma della presente decisione il Sudafrica pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso informativo concernente l’abrogazione delle misure adottate in relazione alle esportazioni comunitarie di formaggi verso il Sudafrica e l’apertura del contingente globale per i formaggi e i latticini, con le pertinenti modifiche di cui al punto 1.

    Articolo 4

    Le due parti hanno convenuto di sostituire l’attuale sistema di gestione dei contingenti tariffari per i formaggi comunitari e sudafricani con un sistema basato sul principio «primo arrivato, primo servito» da attuare a decorrere dal 1o luglio 2008.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla firma della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2009.

    Per il Consiglio di cooperazione

    I presidenti

    M. NKOANA-MASHABANE

    J. KOHOUT


    (1)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

    (2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

    (3)  Regolamento (CE) n. 660/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 26).

    (4)  The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.»

    (5)  GU L 244 del 16.7.2004, pag. 27.


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