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Document 22008D0042
Decision of the EEA Joint Committee No 42/2008 of 25 April 2008 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2008, del 25 aprile 2008 , che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 223 del 21.8.2008, p. 33–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
21.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 223/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 42/2008
del 25 aprile 2008
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 1/2008 del Comitato misto SEE, del 1o febbraio 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/407/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa al monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica della Salmonella nei volatili da cortile e nei suini (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/411/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/570/CE della Commissione, del 20 agosto 2007, recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (6). |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 646/2007 abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione (7), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(8) |
La decisione 2007/411/CE abroga la decisione 2005/598/CE della Commissione (8), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(9) |
Con decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007, l'Islanda si è fatta carico degli atti di cui al capitolo I dell'allegato I, ad eccezione delle disposizioni riguardanti gli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali di acquacoltura e i prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. |
(10) |
Gli atti di cui al capitolo I dell'allegato I si applicano all'Islanda, a meno che non sia stabilito in relazione ad un atto specifico che esso non si applica all'Islanda. Occorre pertanto stabilire, in relazione a diversi atti integrati nell'accordo, che essi non si applicano all'Islanda. |
(11) |
La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007. |
(12) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:
|
2) |
dopo il punto 46 (decisione 2007/182/CE della Commissione) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:
|
3) |
il testo del punto 26 [regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso; |
4) |
nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo del punto 41 (decisione 2005/598/CE della Commissione) è sostituito dal seguente: «32007 D 0411: decisione 2007/411/CE della Commissione, del 14 giugno 2007, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 e che abroga la decisione della Commissione 2005/598/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 74).»; |
5) |
al punto 133 (decisione 2007/16/CE della Commissione) della parte 1.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»; |
6) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», ai punti 35 (decisione 2007/123/CE della Commissione), 36 (decisione 2006/800/CE della Commissione), 37 (decisione 2006/802/CE della Commissione), 38 (decisione 2007/18/CE della Commissione), 39 (decisione 2007/19/CE della Commissione) e 40 (decisione 2007/24/CE della Commissione) della parte 3.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.»; |
7) |
sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 58 (decisione 2007/17/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserita la frase «Questo atto non si applica all'Islanda.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 646/2007 e delle decisioni 2007/407/CE, 2007/411/CE, 2007/453/CE e 2007/570/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 aprile 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 154 del 12.6.2008, pag. 1.
(2) GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.
(3) GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.
(4) GU L 155 del 15.6.2007, pag. 74.
(5) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.
(6) GU L 217 del 22.8.2007, pag. 36.
(7) GU L 182 del 13.7.2005, pag. 3.
(8) GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.
(9) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.